LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GRAZIOSI Chiara – Presidente –
Dott. FIECCONI Francesca – rel. Consigliere –
Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –
Dott. VALLE Cristiano – Consigliere –
Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 17564-2020 proposto da:
C.R., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato GIOVANNI IOZZO;
– ricorrente –
contro
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI MONTI PARIOLI 40, presso lo studio dell’avvocato FRANCO TASSONI, che la rappresenta e difende;
– controricorrente –
contro
I.D., I.F., I.C., A.F.;
– intimati –
avverso la sentenza n. 157/2020 della CORTE D’APPELLO di REGGIO CALABRIA, depositata il 17/02/2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 10/06/2021 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCESCA FIECCONI.
RILEVATO
che:
1. Con atto notificato il 17-19/6/2020, C.R. propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, avverso la sentenza n. 157/2020 della Corte d’Appello di Reggio Calabria, notificata in data 19/2/2020. Con controricorso notificato il 2/10/2020, resiste la UnipolSai Assicurazioni s.p.a., I.D., I.F., I.C., e A.F., intimati, Non hanno svolto difese in questa sede. Il ricorrente deduce la tardività della notifica del controricorso.
2. Per quanto ancora rileva, C.P. e V.R., nella qualità di genitori esercenti la potestà sul figlio minore C.R., hanno proposto appello avverso la sentenza del Tribunale di Locri con la quale era stata accolta parzialmente la domanda proposta dai medesimi di risarcimento del danno subito dal figlio a causa del sinistro stradale verificatosi il ***** e, per l’effetto, aveva condannato A.F., I.D., I.F. e I.C., quali eredi legittimi del responsabile dell’occorso I.P., in solido con la Compagnia di Assicurazioni Milano s.p.a., al pagamento della somma complessiva di Euro 248.805,38 oltre interessi e rivalutazione, a titolo di risarcimento del danno biologico, rigettando la domanda di risarcimento dei danni morali. Nel corso del giudizio di secondo grado, il danneggiato C.R., nelle more divenuto maggiorenne, si è costituito riportandosi alle domande proposte dai genitori in appello, in particolare, l’appellante ha chiesto la riforma della sentenza di prime cure nella parte in cui aveva rigettato la domanda di risarcimento del danno morale.
3. Con la sentenza in questa sede impugnata, la Corte d’Appello di Reggio Calabria ha rigettato il gravame e confermato integralmente la sentenza di prime cure. In particolare, ha condiviso il rilievo addotto dal primo giudicante in relazione alla circostanza che gli attori non avevano proposto specificamente la domanda di risarcimento del danno morale. Vieppiù, ha rilevato che, in ogni caso, la domanda mancava di allegazione e che i pregiudizi di tipo morale ai quali si faceva riferimento nell’atto di appello erano conseguenze già considerate nella liquidazione effettuata dal primo giudice sulla base delle Tabelle del Tribunale di Milano del 2008.
CONSIDERATO
che:
1. Con il primo motivo si denuncia “violazione ed errata applicazione dell’art. 163 c.p.c., comma 3, n. 3, dell’art. 2043 c.c. e dell’art. 2059 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5”. La Corte d’Appello e, prima ancora, il Tribunale avrebbero errato nel ritenere che gli attori non avessero proposto domanda di risarcimento del danno morale, oltre al danno biologico.
2. Con il secondo motivo si denuncia “violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2059 c. c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, con riferimento alla liquidazione del danno non patrimoniale in favore del minore; omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio – Violazione principio nomofilattico attribuito dalla legge alla Corte di Cassazione”. Il giudice di prime cure avrebbe liquidato il danno non patrimoniale sulla base delle Tabelle del Tribunale di Milano del 2008, mentre solo nel 2009 le Tabelle hanno previsto una liquidazione unitaria del danno non patrimoniale e, dunque, la Corte d’Appello avrebbe dovuto aggiungere di necessità il danno morale nella misura di frazione del danno biologico dal 30% al 50% dello stesso.
3. I motivi sono da esaminare congiuntamente, in quanto collegati alla medesima questione riferita alla giusta valorizzazione del danno alla persona subito dal danneggiato nell’incidente di cui è causa, da cui sono derivati postumi invalidanti e un considerevole danno morale collegato al trauma cranico-facciale subito in tenera età.
4. La Corte d’Appello ha ritenuto infondato il motivo di gravame (in buona sostanza, riproposto con il presente mezzo di ricorso) sulla scorta di diverse rationes decidendi. Anzitutto, ha condiviso il rilievo del Tribunale che la domanda di risarcimento del danno morale non fosse stata specificamente proposta e ha ritenuto non condivisibile l’assunto dell’appellante per cui il pregiudizio in parola sarebbe stato chiesto con memoria ex art. 183 c.p.c., comma 6, in quanto nella memoria si faceva fugace e vago riferimento al danno morale non idoneo a integrare la specifica domanda risarcitoria. In secondo luogo, ha ritenuto che, anche a voler ritenere tempestivamente proposta la domanda di risarcimento del danno morale, non vi era stata adeguata allegazione di una sofferenza emotiva estranea alla determinazione medico-legale del grado di percentuale di invalidità permanente. Infine, per quanto riguarda i pregiudizi ai quali si faceva riferimento solo nell’atto di appello, la Corte territoriale li ha ritenuti pregiudizi già considerati dalle Tabelle di Milano del 2008, in quanto sono stati allegati come conseguenze correlate alla lesione dell’integrità psico-fisica, e dunque non estranee al grado di invalidità permanente e temporaneo.
5. Il ricorrente lamenta la violazione delle norme in epigrafe per avere la Corte d’appello fatto riferimento alla valutazione del danno non patrimoniale sulla base delle Tabelle milanesi del 2008, anziché del 2009, e solo per questo confermato il giudizio del Tribunale. Sul punto parte controricorrente deduce che la doglianza sarebbe rivolta ad un capo della sentenza di primo grado non specificamente impugnato.
6. Il motivo è fondato in quanto la sentenza, a p. 4, riferisce erroneamente che il danno morale fosse già incluso nelle tabelle che, però, corrispondevano a quelle milanesi del 2008, quando ancora non era stato incluso il cd danno morale: la sentenza, pertanto, contiene un pregiudizio di fondo quando dice che debba ritenersi che le tabelle milanesi risarciscano tutti i pregiudizi. Inoltre, nel ricorso introduttivo, a p.6, risulta richiesto il danno morale distintamente, indicandolo equivalente a 1/3 del biologico. Inoltre, la sentenza, nell’interpretare la domanda, ha correttamente dedotto che il, danno morale fosse incluso nelle richieste volte a considerare il pieno e adeguato ristoro del danno alla persona.
7. Tanto premesso, le censure mosse dal ricorrente in questa sede sono in grado di scalfire le varie ragioni del decidere addotte dalla Corte del gravame, non risultando del tutto considerato il danno morale che, per come inteso dalla giurisprudenza, si riferisce a un danno da sofferenza interiore con conseguenze estranee ai pregiudizi aventi base medico-legale, anche se di tale eccezionalità da giustificare la personalizzazione del danno biologico (v. Cass., Sez. 3 -, Ordinanza n. 7513 del 27/3/2018;Cass., Sez. 3 -, Ordinanza n. 27482 del 30/10/2018; in senso conforme Cass. Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 5865 del 4/3/2021; Sez. 3 -, Sentenza n. 28988 dell’11/11/2019; Sez. 3 -, Ordinanza n. 23469 del 28/9/2018).
8. Il giudice di merito, nell’esercizio del potere di interpretazione e qualificazione della domanda, non è certamente condizionato dalle espressioni adoperate dalla parte, ma deve accertare e valutare il contenuto sostanziale della pretesa, quale desumibile non esclusivamente dal tenore letterale degli atti, ma anche dalla natura delle vicende rappresentate dalla medesima parte e dalle precisazioni da essa fornite nel corso del giudizio, nonché dal provvedimento concreto richiesto, con i soli limiti della corrispondenza tra chiesto e pronunciato e del divieto di sostituire d’ufficio un’azione diversa da quella proposta. Il relativo giudizio, estrinsecandosi in valutazioni discrezionali sul merito della controversia, è sindacabile in sede di legittimità unicamente se sono stati travalicati i detti limiti o per vizio della motivazione (cfr. Cass. Sez. L -, Sentenza n. 5476 del 26/02/2021 Cass. Sez. 3 -, Ordinanza n. 13602 del 21/05/2019).
9. Tuttavia, nel caso di specie, il giudice avrebbe dovuto adeguatamente considerare che, in base alla cd concezione unitaria del danno alla persona, ai fini della c.d. “personalizzazione” del danno forfettariamente individuato (in termini monetari) attraverso i meccanismi tabellari cui la sentenza abbia fatto riferimento (e che devono ritenersi destinati alla riparazione delle conseguenze “ordinarie” inerenti ai pregiudizi che qualunque vittima di lesioni analoghe normalmente subirebbe), spetta al giudice far emergere e valorizzare, dandone espressamente conto in motivazione, in coerenza con le risultanze argomentative e probatorie obiettivamente emerse ad esito del dibattito processuale, specifiche circostanze di fatto, peculiari al caso sottoposto ad esame, legate all’irripetibile singolarità dell’esperienza di vita individuale in quanto caratterizzata da aspetti legati alle dinamiche emotive della vita interiore o all’uso del corpo e alla valorizzazione dei relativi aspetti funzionali, di per sé tali da presentare obiettive e riconoscibili ragioni di apprezzamento (Cass. Sez. 3 -, Sentenza n. 28988 del 11/11/2019; Cass. Sez. 3 -, Sentenza n. 2788 del 31/01/2019).
10. Nella motivazione nulla si evince in proposito, tenuto conto anche della gravità dei postumi subiti in giovane età dalla vittima dell’incidente, presumibilmente in grado di ingenerare ulteriore sofferenza interiore.
5. Conseguentemente, il ricorso va accolto in quanto la sentenza non si allinea ai suddetti principi in tema di valorizzazione del danno morale; per l’effetto la sentenza viene cassata con rinvio alla Corte d’appello di Reggio Calabria.
P.Q.M.
La Corte, in accoglimento del ricorso, cassa la sentenza e rinvia alla Corte d’appello di Reggio Calabria, affinché decida, in diversa composizione, anche per le spese.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione civile, il 10 giugno 2021.
Depositato in Cancelleria il 10 novembre 2021