LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –
Dott. CIRILLO Francesco Maria – rel. Consigliere –
Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –
Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –
Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 21990-2019 proposto da:
CEMMA S.R.L., in persona dell’Amministratore e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MAGLIANO SABINA 24, presso lo studio dell’avvocato CRISTINA IPPOLITI, rappresentata e difesa dall’avvocato MARIO OMAGGIO;
– ricorrente –
contro
V.S., M.D., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA FLAMINIA, 79, presso lo studio dell’avvocato ANTONIO TRULIO, rappresentati e difesi dall’avvocato CLAUDIO BARBATO;
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 121/2019 del TRIBUNALE di BENEVENTO, depositata il 25/01/2019;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 17/06/2021 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCESCO MARIA CIRILLO.
FATTI DI CAUSA
1. M.D. e V.S. convennero in giudizio la Cemma s.r.l., davanti al Giudice di pace di Montesarchio, chiedendo che fosse condannata al risarcimento dei danni subiti dai locali di loro proprietà a causa dell’infiltrazione di acque nere provenienti dal bagno sovrastante, di proprietà della parte convenuta.
Il Giudice di pace, previa declaratoria di contumacia della convenuta ed espletamento di attività istruttoria, accolse la domanda e condannò la società Cemma al risarcimento dei danni in favore degli attori, liquidati nella somma di Euro 600.
2. La pronuncia è stata impugnata dalla parte soccombente e il Tribunale di Benevento, con sentenza del 25 gennaio 2019, ha accolto il gravame e, dichiarata la nullità della notifica dell’atto di citazione del giudizio di primo grado, ha annullato la sentenza del Giudice di pace ed ha rimesso le parti davanti al medesimo, ai sensi dell’art. 354 c.p.c., con compensazione delle spese di lite.
Ha osservato il Tribunale che l’atto di citazione risultava essere stato notificato alla società a mezzo del servizio postale; non essendo stata rinvenuta in sede alcuna persona abilitata alla ricezione, l’agente postale aveva eseguito il deposito ai sensi dell’art. 140 c.p.c.; notifica che il Tribunale ha ritenuto nulla in quanto l’art. 145 c.p.c., non consente la notifica alle società con le modalità del medesimo codice, artt. 140 e 143.
La decisione di compensazione è stata motivata in considerazione dell’esito della lite e della natura della decisione.
3. Contro la sentenza del Tribunale di Benevento ricorre la Cemma s.r.l. con atto affidato a due motivi.
Resistono M.D. e V.S. con un unico controricorso.
Il ricorso è stato avviato alla trattazione in Camera di consiglio, sussistendo le condizioni di cui agli artt. 375,376 e 380-bis c.p.c., e i controricorrenti hanno depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., nonché del D.L. 12 settembre 2014, n. 132, art. 13, convertito con modifiche nella L. 10 novembre 2014, n. 162.
La parte ricorrente censura la decisione di compensazione delle spese, osservando che la stessa non sarebbe in alcun modo motivata e che, comunque, la natura della lite e l’esito della decisione non sarebbero circostanze idonee a permettere la compensazione, sulla base della modifica dell’art. 92 c.p.c., avvenuta con il D.L. n. 132 del 2014, art. 13.
2. Con il secondo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4), violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., e dell’art. 132 c.p.c., n. 4), per avere il Tribunale omesso ogni motivazione in ordine alla compensazione delle spese di giudizio.
3. I due motivi, da trattare congiuntamente, sono fondati.
Il Tribunale ha correttamente dichiarato la nullità della notificazione dell’atto di citazione del giudizio di primo grado, ricordando la giurisprudenza di questa Corte che non consente la notifica ad una persona giuridica con le forme dell’art. 140 c.p.c., a meno che non risultino indicate nell’atto le generalità del legale rappresentante; cosa che non era accaduta nella specie (v. sentenze 7 giugno 2012, n. 9237, e 30 gennaio 2017, n. 2232). Ne’, tra l’altro, pare sia stata tentata la notifica con le forme del codice di rito, art. 145.
Tale orientamento era da ritenere pacifico nel momento in cui l’odierno giudizio fu introdotto; per cui gli attori avrebbero dovuto esserne edotti e comportarsi di conseguenza.
Il Tribunale, dopo aver correttamente deciso sulla nullità, ha però motivato la decisione sulla compensazione limitandosi a riportare una formula di stile – cioè l’esito della lite e la natura della decisione – che non permette di comprendere quale sia stato l’effettivo motivo della decisione, tanto più rilevante a seguito della riforma del citato art. 92, disposta dal D.L. n. 132 del 2014; né la sentenza ha richiamato la sentenza n. 77 del 2018 della Corte Cost. a supporto della decisione.
4. I motivi vanno perciò accolti e la sentenza impugnata deve essere cassata in relazione; e poiché non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito.
A questo proposito, tuttavia, la Corte rileva che, se pure l’errore nella notificazione è da ricondurre a responsabilità degli originari attori, oggi controricorrenti, è altrettanto vero che tale responsabilità non è esclusiva, avendo concorso nell’errore anche l’agente postale il quale, come si è detto, ha provveduto alla notifica seguendo un criterio nella specie non corretto. Ne consegue che la decisione di compensazione assunta dal Tribunale e’, in sostanza, corretta, ma è del tutto priva di motivazione; motivazione che la Corte ritiene di dover fornire nei sensi appena chiariti.
5. In conclusione, il ricorso è accolto e la sentenza impugnata è cassata in relazione.
Decidendo nel merito, la Corte ritiene di dover compensare integralmente le spese dei due gradi di merito e del presente giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata in relazione e, decidendo nel merito, compensa integralmente tra le parti le spese dei due gradi di merito e del presente giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta Sezione Civile – 3, il 17 giugno 2021.
Depositato in Cancelleria il 10 novembre 2021