Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.3304 del 10/02/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – rel. Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20838-2019 proposto da:

D.T.A., elettivamente domiciliato in ROMA, LARGO SOMALIA 53, presso lo studio dell’avvocato GUGLIELMO PINTO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE *****, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– resistente –

avverso la sentenza n. 1051/15/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE del LAZIO, depositata il 26/02/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 24/11/2020 dal Consigliere Relatore Dott. ESPOSITO ANTONIO FRANCESCO.

FATTO E DIRITTO

La Corte, costituito il contraddittorio camerale ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., come integralmente sostituito dal D.L. n. 168 del 2016, art. 1-bis, comma 1, lett. e), convertito, con modificazioni, dalla L. n. 197 del 2016, osserva quanto segue.

Con la sentenza in epigrafe la CTR del Lazio, ritenendo congruamente motivato il provvedimento impugnato, ha accolto, nella contumacia dell’appellato, l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate avverso la sfavorevole sentenza di primo grado, che aveva accolto il ricorso proposto da D.T.A. avverso l’avviso di accertamento, con il quale l’Agenzia delle entrate, Ufficio del Territorio, all’esito del procedimento sulla revisione del classamento delle unità immobiliari site in microzone comunali per le quali si era rilevato un significativo scostamento tra il rapporto valore medio di mercato/valore medio catastale della singola microzona e l’analogo rapporto relativo all’insieme delle microzone comunali, in applicazione della L. 30 dicembre 2004, n. 311, art. 1, comma 335, aveva notificato all’intestatario catastale in epigrafe indicato la rideterminazione della classe di merito e della rendita catastale.

Avverso la citata sentenza della CTR, il contribuente ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, illustrato da memoria.

L’Agenzia delle entrate ha depositato mero atto di costituzione.

Con il primo motivo si deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, la nullità della sentenza impugnata per violazione degli artt. 141,149,160,101 e 330 c.p.c. nonchè del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 20 e 53, per essere inesistente la notifica dell’atto di appello dell’Agenzia delle entrate eseguita da operatore di posta privata.

Con il secondo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, la violazione degli artt. 323 e 327 c.p.c. nonchè del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, per non avere la CTR dichiarato inammissibile per tardività l’appello dell’Ufficio.

Con il terzo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione della L. 30 dicembre 2004, n. 311, art. 1, comma 335, del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42, della L. n. 241 del 1990, art. 3, e del D.P.R. n. 138 del 1998, art. 2, per non avere la CTR ritenuto invalida la motivazione dell’avviso di accertamento impugnato.

I primi due motivi di ricorso, da esaminarsi congiuntamente, sono fondati nei termini di seguito indicati, con assorbimento del terzo motivo.

Le Sezioni Unite di questa Corte, con la recente sentenza n. 299 del 2020, hanno affermato i seguenti principi di diritto:

– “In tema di notificazione di atti processuali, posto che nel quadro giuridico novellato dalla direttiva n. 2008/6/CE del Parlamento e del Consiglio del 20 febbraio 2008 è prevista la possibilità per tutti gli operatori postali di notificare atti giudiziari, a meno che lo Stato non evidenzi e dimostri la giustificazione oggettiva ostativa, è nulla e non inesistente la notificazione di atto giudiziario eseguita dall’operatore di posta privata senza relativo titolo abilitativo nel periodo intercorrente fra l’entrata in vigore della suddetta direttiva e il regime introdotto dalla L. n. 124 del 2017”.

– “La sanatoria della nullità della notificazione di atto giudiziario, eseguita dall’operatore di poste private per raggiungimento dello scopo dovuto alla costituzione della controparte, non rileva ai fini della tempestività del ricorso, a fronte della mancanza di certezza legale della data di consegna del ricorso medesimo all’operatore, dovuta all’assenza di poteri certificativi dell’operatore, perchè sprovvisto di titolo abilitativo”.

Le Sezioni Unite hanno inoltre precisato che la sanatoria determinata dal raggiungimento dello scopo della notifica nulla non può rilevare aì fini della tempestività del ricorso se l’atto di appello sia pervenuto al destinatario quando il termine di decadenza dall’impugnazione era ormai inutilmente spirato.

Alla luce dell’orientamento espresso dalle Sezioni Unite, la notifica dell’appello eseguita da operatore di posta privata è dunque nulla e non esistente, come invece ritenuto nella sentenza impugnata.

Occorre tuttavia verificare se l’atto di appello sia pervenuto al destinatario prima del decorso del termine di impugnazione della sentenza di primo grado, dovendosi, in caso contrario, ritenere l’appello inammissibile in quanto tardivo.

Nel ricorso in esame sono riportati: un elenco di raccomandate, datato 16 marzo 2017 – privo di timbro e firma – che comprende la missiva indirizzata al contribuente; una pagina con indicazione della data 16 marzo 2017, con firma illeggibile dell’operatore e timbro Nexive S.p.A. con sigla illeggibile. Non risulta in atti alcun avviso di ricevimento nè l’attestazione della data di recapito al contribuente.

Manca quindi in atti una valida attestazione relativa alla data in cui l’appello è stato ricevuto dal destinatario; conseguentemente, difetta la prova dalla notifica dello stesso prima del decorso del termine di impugnazione della sentenza di primo grado (depositata il 19 settembre 2016).

L’appello proposto dall’Agenzia delle entrate si palesa dunque inammissibile per tardività.

La sentenza impugnata va dunque cassata senza rinvio ex art. 382 c.p.c., u.c., poichè il processo non poteva essere proseguito.

Le spese del grado di appello e del presente giudizio di legittimità vanno compensate in considerazione della recente evoluzione della giurisprudenza in materia.

PQM

Accoglie il primo ed il secondo motivo di ricorso, dichiara assorbito il terzo, e cassa senza rinvio la sentenza impugnata.

Compensa tra le parti le spese del grado di appello e del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 24 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 10 febbraio 2021

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