Corte di Cassazione, sez. Lavoro, Ordinanza n.33057 del 10/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRONZINI Giuseppe – Presidente –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – Consigliere –

Dott. BUFFA Francesco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3720/2016 proposto da:

P.P., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLA BALDUINA, 66, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE SPAGNUOLO, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati VINCENZO STUMPO, ANTONIETTA CORETTI, VINCENZO TRIOLO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 950/2015 della CORTE D’APPELLO di SALERNO, depositata il 08/09/2015 R.G.N. 580/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 17/09/2021 dal Consigliere Dott. FRANCESCO BUFFA.

FATTO E DIRITTO

Con sentenza del 8.9.15, la Corte d’Appello di Salerno ha confermato la sentenza del tribunale della stessa sede del 2014, che aveva dichiarato ripetibile da somma di Euro 2627 erogata dall’INPS alla signora P. a titolo di indennità di disoccupazione per l’anno 2003. In particolare, la corte territoriale ha rilevato che il disconoscimento del lavoro per il 2003 non era stato impugnato tempestivamente e che il richiamo ad atti istruttori di altro processo era ininfluente sia per l’assenza di impugnazione di tempestiva del disconoscimento sia per assenza di compiuta produzione documentale.

Avverso tale sentenza ricorre il lavoratore per tre motivi, cui resiste l’INPS con controricorso.

Con il primo motivo si deduce violazione degli artt. 112,115,116,244 c.p.c. e art. 2697 c.c., nonché vizio di motivazione in ordine al diniego di ammissione dei mezzi istruttori.

Con il secondo motivo si deduce violazione dell’art. 112,115,116 c.p.c. e art. 2697 c.c., per mancata considerazione dei verbali delle prove testimoniali ritualmente prodotte.

Con il terzo motivo si deduce violazione dell’art. 152 att. c.p.c., per mancata considerazione della nota di iscrizione a ruolo che conteneva dichiarazione reddituale che avrebbe impedito la condanna alle spese.

Il ricorso nei primi due motivi è inammissibile in quanto non si parametra alla sentenza, che è basata sulla non tempestiva impugnazione del disconoscimento del rapporto di lavoro.

Inammissibile anche il motivo relativo alle spese per violazione della autosufficienza, non essendo trascritta la nota di iscrizione a ruolo che conterrebbe la dichiarazione reddituale, dichiarazione in ogni caso non riportata nella sede appropriata prevista dalla legge e peraltro neppure riproposta in questa sede di legittimità.

Spese secondo soccombenza.

Sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

PQM

rigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in Euro 200,00 per esborsi ed Euro 2.000,00 per compensi professionali, oltre spese al 15% ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 17 settembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 10 novembre 2021

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