Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.33059 del 10/11/2021

Pubblicato il

Condividi su FacebookCondividi su LinkedinCondividi su Twitter

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRAZIOSI Chiara – Presidente –

Dott. FIECCONI Francesca – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. VALLE Cristiano – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18930-2020 proposto da:

S.N., R.N.A., elettivamente domiciliati in ROMA, VIALE GIUSEPPE MAZZINI, 73 SC.A, presso lo studio dell’avvocato GRAZIANO RONDINELLI, rappresentati e difesi dall’avvocato FRANCESCO MAIDA;

– ricorrenti –

contro

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1078/2019 del TRIBUNALE di LOCRI depositata il 7/11/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 10/06/2021 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONELLA PELLECCHIA.

RILEVATO

che:

1. R.N. e S.N. convennero in giudizio la compagnia assicurativa Unipol Sai e Z.S. al fine di sentirli condannare in solido al risarcimento dei danni subiti in occasione di un sinistro stradale.

Gli attori dedussero di viaggiare in qualità di terzi trasportati nell’auto di proprietà del convenuto; di esser stati urtati da una autovettura, condotta da G.E., che non si era fermata allo stop; di essersi recati al pronto soccorso in seguito alle lesioni subite; di aver diritto ad ottenere il risarcimento dei danni codice delle assicurazioni, ex art. 141, dall’impresa assicuratrice del veicolo sul quale erano a bordo al momento dell’incidente.

I convenuti rimasero contumaci.

Il Giudice di Pace di Locri, con sentenza n. 1144/2018, rigettò le domande attoree ritenendo non assolto l’onere probatorio circa i fatti costitutivi della domanda. In particolare, il giudice considerò la testimonianza inattendibile, per non aver specificato il teste in che modo avesse appresso la cognizione dei fatti di causa e la certificazione medica inutilizzabile, in quanto successiva di quattro giorni alla verificazione del sinistro.

2. Il Tribunale di Locri, con sentenza n. 1078/2019, pubblicata il 7 novembre 2019, ha rigettato l’appello proposto dagli attori, concordando con il giudice di prime cure in merito alla mancata prova dei fatti posti alla base delle domande.

3. Avverso la suddetta pronuncia R.N. e S.N. propongono ricorso per cassazione sulla base di cinque motivi di ricorso.

CONSIDERATO

che:

4.1. Con il primo motivo i ricorrenti lamentano la violazione e/o falsa applicazione del codice delle assicurazioni private, artt. 253, 112, 116,244,245,345 e 141, e dell’art. 2697 c.c.. Il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto inattendibile il teste senza porgli ulteriori domande rispetto a come fosse venuto a conoscenza dei fatti oggetto di causa. La prova testimoniale sarebbe correttamente eseguita e attendibile.

4.2. Con il secondo motivo i ricorrenti lamentano la violazione e falsa applicazione ex art. 360 c.p.c., comma 3, degli artt. 184 e 345 c.p.c., per aver ritenuto il Tribunale inammissibile perché tardiva la sentenza n. 169/2015 del Giudice di Pace di Catanzaro attinente alla formazione del giudicato esterno sui fatti di causa.

4.3. Con il terzo motivo i ricorrenti lamentano l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio ex art. 360 c.p.c., n. 5, per non aver il Tribunale esaminato attentamente la CTU ed essersene discostata senza motivazione adeguata.

4.4. Con il quarto motivo i ricorrenti lamentano la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., e D.Lgs. n. 209 del 2005, art. 143, comma 2, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3. Il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto privo di rilevanza probatoria il modello di contestazione amichevole sottoscritto da entrambi i conducenti, che invece determinerebbe una presunzione fino a prova contraria circa la dinamica del sinistro.

4.5. Con il quinto motivo i ricorrenti lamentano la violazione dell’art. 24 Cost., commi 1 e 2, degli artt. 112 e 115 c.p.c., dell’art. 163c.p.c., nn. 3 e 4, dell’art. 164, comma 4, dell’art. 167, commi 1 e 6, nn. 1, 2, 3, in riferimento all’art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, nn. 3 e 5. I giudici di seconde cure avrebbero ritento erroneamente la certificazione prodotta dall’ospedale successiva al sinistro, senza considerare che per entrambi i ricorrenti la decorrenza della malattia doveva farsi risalire al giorno del sinistro.

I motivi possono esser trattati congiuntamente in quanto mirano tutti a censurare la valutazione del Tribunale in merito agli elementi istruttori rilevanti nel giudizio. Essi sono inammissibili.

La valutazione del giudice di merito circa gli elementi emersi a seguito dell’istruttoria rientra nel suo esclusivo apprezzamento e non è sindacabile in sede di legittimità. Venendo ai singoli motivi di ricorso, inoltre è possibile riscontrare una adeguata motivazione in merito alla inutilizzabilità o insufficienza di ciascun elemento per provare l’effettiva dinamica del sinistro.

La produzione di nuovi documenti in appello è ammissibile, ai sensi dell’art. 345 c.p.c., comma 3, nella formulazione successiva alla novella attuata mediante la L. n. 69 del 2009, a condizione che la parte dimostri di non avere potuto produrli prima per causa a sé non imputabile ovvero che essi, a prescindere dal rilievo che la parte interessata sia incorsa, per propria negligenza o per altra causa, nelle preclusioni istruttorie del primo grado, siano indispensabili per la decisione, purché tali documenti siano prodotti, a pena di decadenza, mediante specifica indicazione nell’atto introduttivo del secondo grado di giudizio, salvo che la loro formazione sia successiva e la loro produzione si renda necessaria in ragione dello sviluppo assunto dal processo; tale produzione e’, però, comunque preclusa una volta che la causa sia stata rimessa in decisione e non può essere pertanto effettuata in comparsa conclusionale. Il Tribunale ha definito la sentenza richiamata dai ricorrenti preesistente al giudizio e, non emergendo la non imputabilità ai ricorrenti dell’omessa pregressa produzione, ha escluso la possibilità che tale documento entrasse nel giudizio di appello, rispettando i principi che regolano le condizioni di ammissibilità di nuovi documenti nel giudizio di gravame.

In merito alla prova testimoniale, a nulla rilevano in questa sede le considerazioni personali che non concordando con le valutazioni dei giudici di merito. Il ricorso appare anche contraddittorio, laddove lamenta un non completo esame testimoniale svolto dal Tribunale per poi concludere per l’accoglimento della domanda in ragione della completezza, correttezza, esaustività ed attendibilità del teste.

Circa la relazione del CTU, i ricorrenti non hanno colto in pieno la ratio decidendi della sentenza impugnata. E’ sicuramente aderente al vero affermare che nel caso in cui il giudice di merito decida di discostarsi dalla CTU, alla quale non è vincolato, deve fornire adeguata motivazione, ma nel caso di specie l’ininfluenza della relazione è dovuta alla mancata prova della storicità del fatto. La relazione quindi non poteva di per sé provare il fatto storico, ritenuto non adeguatamente provato dai ricorrenti sia dal Giudice di Pace che dal Tribunale.

Circa il modulo CAI, i ricorrenti ne fanno riferimento senza riportarne esaustivamente il contenuto, violando l’art. 366 c.p.c., n. 6. Come noto, è necessario che si provveda, oltre che alla specifica indicazione del contenuto dell’atto o documento richiamato, anche alla sua precisa individuazione con riferimento alla sequenza dello svolgimento del processo inerente alla documentazione, come pervenuta alla Corte di Cassazione, al fine di renderne possibile l’esame (v. Cass. 16/03/2012, n. 4220), con precisazione (anche) dell’esatta collocazione nel fascicolo d’ufficio o in quello di parte, rispettivamente acquisito o prodotto in sede di giudizio di legittimità (v. Cass. 09/04/2013, n. 8569; 06/11/2012, n. 19157; 16/03/2012, n. 4220; 23/03/2010, n. 6937; ma v. già, con riferimento al regime processuale anteriore al D.Lgs. n. 40 del 2006, Cass. 25/05/2007, n. 12239), la mancanza anche di una sola di tali indicazioni rendendo il ricorso inammissibile (cfr. Cass. Sez. U 19/04/2016, n. 7701).

Anche la doglianza relativa ai certificati medici si esaurisce in una richiesta rivalutazione di tali documenti, non possibile per quanto sopra esposto.

Per tali ragioni il ricorso non è ammissibile in quanto tutte le censure mirano a una richiesta di valutare i fatti oggetto di causa, soprattutto rispetto agli elementi probatori, senza rispettare in pieno il principio di autosufficienza che regge il ricorso per cassazione.

5. L’indefensio degli intimati non richiede la condanna alle spese.

5.1. Infine, poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è dichiarato inammissibile, sussistono i presupposti processuali (a tanto limitandosi la declaratoria di questa Corte: Cass. Sez. U. 20/02/2020, n. 4315) per dare atto – ai sensi della L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, che ha aggiunto al testo unico di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, il comma 1-quater (e mancando la possibilità di valutazioni discrezionali: tra le prime: Cass. 14/03/2014, n. 5955; tra le innumerevoli altre successive: Cass. Sez. U. 27/11/2015, n. 24245) – della sussistenza dell’obbligo di versamento, in capo a parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per la stessa impugnazione.

PQM

la Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso principale, a norma del citato art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta Sezione Civile della Corte suprema di Cassazione, il 10 giugno 2021.

Depositato in Cancelleria il 10 novembre 2021

©2024 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472