LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GRECO Antonio – Presidente –
Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – rel. Consigliere –
Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –
Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –
Dott. RUSSO Rita – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 3130-2020 proposto da:
B.L., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso da se medesimo;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE;
– intimata –
avverso la sentenza n. 782/3/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della LIGURIA, depositata il 26/06/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 24/11/2020 dal Consigliere Relatore Dott. ESPOSITO ANTONIO FRANCESCO.
RILEVATO
che:
Con sentenza in data 26 giugno 2019 la Commissione tributaria regionale della Liguria rigettava l’appello proposto da B.L. avverso la decisione di primo grado che aveva respinto il ricorso proposto dal contribuente contro l’avviso di accertamento emesso dall’Agenzia delle entrate a seguito della mancata presentazione della dichiarazione dei redditi per l’anno 2011.
Avverso la suddetta sentenza il contribuente ha proposto ricorso per cassazione, con atto sottoscritto personalmente. L’Agenzia delle entrate non risulta costituita.
Sulla proposta del relatore ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. risulta regolarmente costituito il contraddittorio camerale.
CONSIDERATO
che:
Il ricorso per cassazione risulta sottoscritto dalla parte personalmente e non, come richiesto, a pena di inammissibilità, dall’art. 365 c.p.c. da avvocato iscritto nell’apposito albo dei patrocinanti in cassazione, munito di procura speciale.
Il ricorso per cassazione privo della sottoscrizione dell’avvocato deve considerarsi giuridicamente inesistente e, quindi, inammissibile (Cass. n. 3379 del 2019).
Va dunque dichiarato inammissibile il ricorso Non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio, non essendosi costituita l’Agenzia delle entrate.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 24 novembre 2020.
Depositato in Cancelleria il 10 febbraio 2021