Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.3307 del 10/02/2021

Pubblicato il

Condividi su FacebookCondividi su LinkedinCondividi su Twitter

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – rel. Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9016-2020 proposto da:

EL. SRL UNIPERSONALE IN LIQUIDAZIONE, RICORSO NON DEPOSITATO AL 21/03/2020;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE *****, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3039/9/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE del LAZIO, depositata il 16/05/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 24/11/2020 dal Consigliere Relatore Dott. ESPOSITO ANTONIO FRANCESCO.

RILEVATO

che:

Con sentenza in data 18 maggio 2019 la Commissione tributaria regionale del Lazio accoglieva l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate avverso la decisione di primo grado che aveva accolto il ricorso proposto da El.s.r.l. Unipersonale in liquidazione contro l’avviso di accertamento con il quale veniva accertato un maggior volume d’affari rideterminando l’IVA dovuta.

Avverso la suddetta sentenza la società contribuente ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi.

L’Agenzia delle entrate resiste con controricorso.

Sulla proposta del relatore ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. risulta regolarmente costituito il contraddittorio camerale.

CONSIDERATO

che:

Preliminarmente va rilevato che dal certificato negativo di cancelleria in data 21.3.2020 emerge che il ricorso per cassazione, notificato il 17.12.2019, non risulta iscritto a ruolo.

Il ricorso per cassazione è dunque improcedibile, non essendo stato depositato in cancelleria nel termine di venti giorni dalla notifica alla controparte, a norma dell’art. 369 c.p.c., comma 1 (Cass. n. 11091 del 2009).

La violazione del suddetto termine è rilevabile d’ufficio e non può ritenersi sanata dalla circostanza che la resistente abbia notificato il controricorso senza formulare alcuna eccezione di improcedibilità (Cass. n. 10784 del 2015, Cass. 24178 del 2016).

Le spese del giudizio di legittimità sono compensate tra le parti, stante il rilievo officioso della improcedibilità del ricorso.

PQM

Dichiara improcedibile il ricorso e compensa le spese del giudizio.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 24 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 10 febbraio 2021

©2024 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472