Corte di Cassazione, sez. Lavoro, Ordinanza n.33074 del 10/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIA Lucia – Presidente –

Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – rel. Consigliere –

Dott. LEO Giuseppina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 4499/2020 proposto da:

K.M., domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati MARIA ROSARIA BERTUCCI, ESTER DE VITA;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Caserta, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI 12;

– resistente con mandato –

avverso la sentenza n. 3258/2019 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 14/06/2019 R.G.N. 4046/2017;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 14/07/2021 dal Consigliere Dott. CARLA PONTERIO.

RILEVATO

che:

1. La Corte d’appello di Napoli ha respinto l’appello proposto da K.M., cittadino ivoriano, avverso l’ordinanza del Tribunale che, confermando il provvedimento emesso dalla competente Commissione Territoriale, aveva negato al richiedente il riconoscimento dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e della protezione umanitaria.

2. Il richiedente aveva allegato di aver lasciato il proprio Paese a causa delle minacce rivoltegli dal padre della sua fidanzata, poi morta a causa del parto, in quanto contrario alla loro unione.

3. La Corte territoriale ha negato il diritto alla protezione internazionale invocata in ragione del carattere privato della vicenda narrata. Ha escluso che ricorressero i presupposti di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), ed ha ricostruito una situazione generalmente pacifica nel Paese di provenienza, citando il rapporto A.I. del 2015-2016. Ha negato la protezione umanitaria non risultando un effettivo inserimento lavorativo del richiedente né legami familiari col territorio italiano.

4. Avverso tale sentenza il richiedente la protezione ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo.

5. Il Ministero dell’Interno si è costituito al solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione.

CONSIDERATO

che:

6. Con l’unico motivo è dedotta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4 e 5, violazione o falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., artt. 113,115 e 116 c.p.c., nonché illogicità e contraddittorietà della motivazione per non avere la sentenza valutato le prove fornite dal richiedente sull’inserimento lavorativo e sociale nel territorio italiano.

7. Il ricorso è inammissibile perché non contiene l’esposizione sommaria dei fatti, prevista dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3 e concernente gli elementi indispensabili per una precisa cognizione dell’origine e dell’oggetto della controversia, dello svolgimento del processo e della posizione che vi hanno assunto le parti, senza necessità di ricorrere ad altre fonti (v. Cass. n. 16103 del 2016; n. 11653 del 2006; n. 15672 del 2005).

8. Il motivo di ricorso è poi inammissibile perché formulato in modo generico, privo di riferimenti alla concreta vicenda personale del richiedente la protezione. Si critica il rigetto della domanda di protezione umanitaria senza che vi sia in atti la minima dimostrazione dell’adempimento dell’onere di allegazione, riguardo ad elementi significativi dell’integrazione socio economica in Italia.

9. Per tali ragioni il ricorso va dichiarato inammissibile.

10. Nulla va disposto sulle spese atteso che il Ministero non ha svolto attività difensiva.

11. Si dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla in ordine alle spese del presente giudizio.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nell’Adunanza camerale, il 14 luglio 2021.

Depositato in Cancelleria il 10 novembre 2021

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