LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE L
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LEONE Margherita Maria – Presidente –
Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –
Dott. BUFFA Francesco – Consigliere –
Dott. BOGHETICH Elena – rel. Consigliere –
Dott. DE FELICE Alfonsina – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 10362-2020 proposto da:
S.R.E., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati ALESSANDRO UNALI, GIOVANNI BATTISTA LUCIANO;
– ricorrente –
contro
POSTE ITALIANE SPA *****, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA L.G. FARAVELLI 22, presso lo studio dell’avvocato ARTURO MARESCA, che la rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 193/2019 della CORTE D’APPELLO di CAGLIARI, depositata l’01/10/2019;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio non partecipata del 17/06/2021 dal Consigliere Relatore Dott. BOGHETICH ELENA.
RILEVATO
che:
1. La Corte di appello di Cagliari con sentenza n. 193 dell’1.10.2019 ha, per quel che in questa sede rileva, dichiarato – in sede di rinvio a seguito della sentenza di questa Corte n. 8252 del 2017 – la nullità del contratto di lavoro a tempo determinato stipulato tra S.R.E. e Poste Italiane s.p.a. il 2.7.1997, condannando la società, L. n. 183 del 2010 ex art. 32, al pagamento di quattro mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto; considerata la rideterminazione del risarcimento del danno, in ragione dello ius superveniens di cui alla L. n. 183 del 2010, la Corte territoriale ha, altresì, condannato il lavoratore alla restituzione delle maggiori somme percepite, a titolo risarcitorio, in forza della riformata sentenza della Corte di appello, Sezione distaccata di Sassari (sentenza 691/2009), determinando la somma da restituire nell’importo al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali;
2. Avverso detta ultima statuizione il S. propone ricorso affidato a un motivo, al quale resiste la società con controricorso; entrambe le parti hanno depositato memoria;
3. Veniva depositata proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in Camera di Consiglio.
CONSIDERATO
che:
1. Con l’unico motivo di ricorso si denunzia violazione e falsa applicazione di legge ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38, per aver erroneamente, la Corte territoriale, ritenuto che la restituzione della somma dovesse avvenire al lordo delle ritenute fiscali nonostante il D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38, preveda che, in caso di riforma della sentenza da cui sorgeva l’obbligo fiscale, il diritto al rimborso fiscale spetti in via principale a colui che ha effettuato il versamento e, in caso di scadenza del termine di decadenza per la relativa richiesta all’Amministrazione finanziaria, la società può agire ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21, comma 2, non essendo mai entrate nella sfera patrimoniale del lavoratore le somme di natura fiscale e previdenziale;
2. Il ricorso è manifestamente fondato. Questa Corte ha ripetutamente chiarito (per casi analoghi vedi da ultimo Cass. nn. 21622 del 2020; 18996 del 2020; 17271 del 2020; 14122 del 2020; 5890 del 2020; 13530 del 2019; 19735 del 2018; 19459 del 2018) che:
a) in tema di rimborso delle imposte sui redditi, ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38, sono legittimati a richiedere alla Amministrazione finanziaria il rimborso delle somme non dovute e ad impugnare l’eventuale rifiuto dinanzi al giudice tributario sia il soggetto che ha effettuato il versamento (cd. “sostituto di imposta”) sia il percipiente delle somme assoggettate a ritenuta (cd. “sostituito”) (Cass. 29 luglio 2015 n. 16105 ed i riferimenti giurisprudenziali ivi contenuti); il diritto al rimborso fiscale spetta in via principale a colui che ha eseguito il versamento non solo nelle ipotesi di errore materiale e duplicazione, ma anche in quelle di inesistenza totale o parziale dell’obbligo;
b) il datore di lavoro non può pretendere di ripetere somme al lordo delle ritenute fiscali, allorché le stesse non siano mai entrate nella sfera patrimoniale del dipendente (cfr. Cass. n. 2135 del 2018; Cass. n. 1464 del 2012; in tali termini anche Consiglio di Stato Sez. 6, n. 1164 del 2009 con riguardo al rapporto di pubblico impiego);
Nel caso in esame, è pacifico che le ritenute fiscali e i contributi non siano stati versati direttamente al S. per cui la società, a prescindere da ogni altra considerazione, non avrebbe potuto ripeterli nei confronti del lavoratore perché appunto da questo non percepiti.
3. In conclusione, il ricorso va accolto, la sentenza impugnata va cassata, con rinvio alla Corte di appello di Cagliari, in diversa composizione, affinché proceda alla determinazione delle somme da restituire alla società negli importi netti come percepiti dal S. in forza della sentenza n. 691/2009 della Corte di appello di Cagliari, Sezione distaccata di Sassari.
PQM
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per la liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte di appello di Cagliari.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sesta, Sezione civile della Corte di cassazione, il 17 giugno 2021.
Depositato in Cancelleria il 10 novembre 2021