LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE L
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LEONE Margherita Maria – Presidente –
Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –
Dott. BUFFA Francesco – Consigliere –
Dott. BOGHETICH Elena – Consigliere –
Dott. DE FELICE Alfonsina – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 16955-2020 proposto da:
C.S., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MIRABELLO 14, presso lo studio dell’avvocato SERGIO MASSIMO MANCUSI, che la rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’AVVOCATURA CENTRALE DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati PATRIZIA CIACCI, CLEMENTINA PULLI, MANUELA MASSA;
– controricorrente –
avverso il decreto n. R.G. 29165/2019 del TRIBUNALE di ROMA, depositato il 30/01/2020;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 17/06/2021 dal Consigliere Relatore Dott. ALFONSINA DE FELICE.
RILEVATO
che:
il Tribunale di Roma, in sede di Accertamento Tecnico Preventivo, ha disposto l’omologa dell’accertamento sanitario ai fini del diritto in capo a C.S. di percepire l’assegno di invalidità, non invece la pensione di inabilità, ugualmente rivendicata dalla richiedente;
ha compensato fra le parti le spese del giudizio;
la cassazione del provvedimento di omologa è domandata da C.S. sulla base di un unico motivo;
l’INPS ha opposto difese;
e’ stata depositata proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in Camera di consiglio.
CONSIDERATO
che:
con l’unico motivo, formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la ricorrente contesta “Violazione e falsa applicazione dell’art. 111 Cost., in relazione all’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, ed all’art. 445 bis, in merito alla compensazione delle spese di lite”;
la doglianza riguarda l’asserita omessa motivazione, da parte del Tribunale, della statuizione di compensazione delle spese di lite;
il motivo è infondato;
pur volendo prescindere dall’orientamento consolidato secondo cui, in materia di procedimento civile, la valutazione di totale o parziale compensazione per giusti motivi è del tutto discrezionale, tant’e’ che il giudice del merito non è tenuto neppure a motivare (così Cass. n. 26912 del 2020), si osserva che nel caso in esame, il Tribunale non ha deciso di limitarsi a disporre la compensazione delle spese di lite, ma, diversamente da quanto prospettato dalla ricorrente, ha, sia pure succintamente, motivato la sua scelta “…in base alle specifiche soccombenze”;
e’ appena il caso di evidenziare il realizzarsi, nel caso in esame, dell’ipotesi di soccombenza reciproca fra i contendenti, atteso che il giudice del merito si è pronunciato sull’accertamento del diritto a due prestazioni (assegno di invalidità e pensione di inabilità), delle quali soltanto per la prima ha riscontrato sussistente il requisito sanitario;
pertanto, il sindacato di legittimità non può che arrestarsi di fronte alla piana considerazione che il provvedimento impugnato, oltre ad avere offerto idonea motivazione, si è espresso entro il limite fissato dal principio generale di diritto – il solo sindacabile in sede di legittimità – per cui le spese di lite non possono mai gravare sulla parte risultata totalmente vittoriosa nel giudizio (ancora, ex multis, Cass. n. 26912 del 2020);
in definitiva, il ricorso va rigettato; le spese, come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza, non rilevando, ai fini della relativa statuizione, la dichiarazione di esenzione reddituale;
in considerazione del rigetto del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso.
PQM
La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 200,00 per esborsi, Euro 2.200,00 per compensi professionali, oltre spese generali nella misura forfetaria del 15 per cento ed accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.
Così deciso in Roma, all’Adunanza camerale, il 17 giugno 2021.
Depositato in Cancelleria il 10 novembre 2021