Corte di Cassazione, sez. II Civile, Ordinanza n.33107 del 10/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ORILIA Lorenzo – Presidente –

Dott. CARRATO Aldo – rel. Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso (iscritto al N.R.G. 26010/2018) proposto da:

NEW ENTRY s.r.l., (P.I.: *****), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale apposta in calce al ricorso, dall’Avv. Francesca Scarpa, e domiciliata “ex lege” presso la cancelleria civile della Corte di Cassazione, in Roma, piazza Cavour;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI VENEZIA, (P.I.: *****), in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso, in virtù di procura speciale apposta in calce al controricorso, dagli Avv.ti Antonio Iannotta, Maurizio Ballarin, e Nicoletta Ongaro, ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest’ultima, in Roma, v. B. Tortolini, n. 34;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Corte di appello di Venezia n. 2930/2017 (pubblicata il 30 gennaio 2018);

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 14 luglio 2021 dal Consigliere relatore Dott. Aldo Carrato;

letta la memoria della difesa del controricorrente depositata ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c..

RITENUTO IN FATTO

1. Con ricorso depositato presso la Cancelleria del Tribunale di Venezia in data 21 giugno 2016 la s.r.l. New Entry proponeva opposizione avverso l’ordinanza-ingiunzione del 24 maggio 2016 con la quale la Direzione di Polizia municipale del Comune di Venezia aveva irrogato a R.M., quale conducente, e ad essa società, quale proprietaria dell’imbarcazione targata *****, la sanzione amministrativa pecuniaria di Euro 344,00, oltre alla confisca del natante, in relazione alla violazione di cui alla L.R. Veneto n. 63 del 1993, art. 5, punto 5, accertata in data 3 aprile 2016, sanzionata dall’art. 43, comma 1, lett. a), della stessa L.R., in quanto, in qualità di armatrice del mezzo, nel periodo di sospensione dell’autorizzazione comunale noleggio con conducente n. 28 (come da provvedimento dirigenziale del 10 settembre 2015), permetteva l’utilizzo dell’anzidetta imbarcazione al predetto R.M., in servizio noleggio con conducente e con passeggeri a bordo.

Si costituiva in giudizio il Comune di Venezia, il quale instava per il rigetto della formulata opposizione, deducendo che la ricorrente aveva avuto formale e regolare conoscenza del provvedimento amministrativo relativo alla disposizione dei periodi di sospensione.

L’adito Tribunale, con sentenza n. 553/2017 pronunciata ai sensi dell’art. 281-sexies c.p.c., rigettava l’opposizione e condannava la ricorrente al pagamento delle spese giudiziali.

2. Decidendo sull’appello avanzato dalla soccombente New Entry s.r.l., cui resisteva l’appellato Comune di Venezia, la Corte di appello di Venezia, con sentenza n. 2930/2017 (pubblicata il 30 gennaio 2018), respingeva il gravame, confermando integralmente l’impugnata decisione, e condannava l’appellante alla rifusione delle spese del grado.

A fondamento dell’adottata pronuncia la citata Corte ribadiva l’accertata regolarità della comunicazione e della conoscibilità del contenuto del provvedimento di sospensione della licenza, la legittimità dell’equiparazione della sospensione dell’autorizzazione all’assenza di titolo autorizzativo, così rimanendo integrata la configurabilità della violazione ascritta alla stessa appellante (ravvisando la manifesta infondatezza della correlata questione incidentale di legittimità costituzionale sollevata), e, infine, rilevava la legittimità della disposta confisca, in quanto sanzione accessoria conseguente all’affermata sussistenza dell’infrazione principale per la quale era stata emessa l’ordinanza-ingiunzione.

3. Avverso la sentenza di secondo grado ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, la New Entry s.r.l.. L’intimato Comune di Venezia si è costituito con controricorso, illustrata da memoria depositata ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c..

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con il primo motivo la ricorrente ha denunciato – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 – l’omesso esame di un fatto decisivo in relazione al capo dell’impugnata sentenza con il quale era stata ritenuta valida la notifica effettuata nei suo confronti a mezzo PEC del provvedimento di sospensione della licenza.

2. Con la seconda censura la ricorrente ha dedotto – con riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – la violazione della L.R. Veneto n. 63 del 1993, art. 43, comma 1, lett. a) e art. 44, nella parte in cui, con la sentenza del Tribunale di Venezia, era stata equiparata l’ipotesi della sospensione temporanea della licenza con quella di temporanea “inesistenza” della stessa.

Infine la ricorrente ha anche sollecitato questa Corte a sollevare questione incidentale di legittimità costituzionale relativa agli articoli da ultimo richiamati nella parte in cui non distinguono le due diverse riportate ipotesi anche sotto il profilo sanzionatorio, attesane la rilevanza e la non manifesta infondatezza.

3. Rileva il collegio che il primo motivo è del tutto infondato perché, nell’impugnata sentenza, il Tribunale ha preso adeguatamente in considerazione tutti i profili riguardanti la regolarità della notificazione dell’ordinanza ci sospensione (di efficacia) delle licenze nei periodi predeterminati, così disattendo tutte le obiezioni concernenti a presunta mancanza di accessibilità al contenuto di detta ordinanza, essendo indisctuibile che per il notificatario la comunicazione telematica si era venuta a perfezionare nel momento in cui era stata generata la ricevuta di consegna (da parte del sistema) prevista dal D.P.R. n. 68 del 2005, art. 6, comma 2 e che, pertanto, la ricorrente non avrebbe potuto invocare alcuna buona fede nel non aver preso conoscenza del richiamato provvedimento amministrativo, essendone stata legittimamente garantita la sua preventiva conoscibilità.

4. Anche la seconda censura è priva di fondamento perché – avuto riguardo alla lettera, in correlazione con la “ratio” della tutela giuridica, della L.R. Veneto n. 63 del 1993, artt. 43 e 44 – è indubbio, sul piano interpretativo che la circolazione del natante in un periodo di sospensione della relativa licenza di navigazione nella laguna veneziana è equivalente all’ipotesi della sua circolazione in assenza della prescritta autorizzazione o licenza, poiché, nel primo caso, è come se il titolo abilitativo, pur se nell’ambito di un intervallo temporale delimitato, sia privo di qualsiasi efficacia legale ai fini della legittimità della circolazione stessa.

In tal senso e con riferimento ad identica fattispecie si è già pronunciata questa Corte con la recente condivisibile sentenza n. 11478/2020, mediante la quale è stata anche dichiarata manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale (reiterata anche con il ricorso in esame) relativa della citata L.R. Veneto n. 63 del 1993, artt. 43 e 44, per il denunciato contrasto con l’art. 3 Cost., nella parte in cui, nel caso di trasporto pubblico non di linea svolto nelle acque di navigazione interna di Venezia, equipara, ai fini dell’applicazione della confisca, l’assenza assoluta del titolo autorizzativo e la sospensione della licenza, non essendo quest’ultima fattispecie nella sostanza dissimile rispetto a quella dell’assenza dell’autorizzazione e meritando, pertanto, un uguale trattamento sanzionatorio, imposto dai fini di regolamentazione della navigazione interna e di tutela dell’incolumità pubblica e dell’ambiente che permeano la disciplina in questione.

5. in definitiva, sulla scorta delle ragioni complessivamente esposte, il ricorso deve essere integralmente respinto, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, che si liquidano nei sensi di cui in dispositivo, tenendo conto – ai fini della determinazione del valore della causa – anche della rilevanza della confisca, oltre che dell’importo della sanzione pecuniaria irrogata.

Infine, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della stessa ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per i corrispondenti ricorsi, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate in complessivi Euro 4.000,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre contributo forfettario, iva e cpa nella misura e sulle voci come per legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per i rispettivi ricorsi, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 14 luglio 2021.

Depositato in Cancelleria il 10 novembre 2021

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