LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BERRINO Umberto – Presidente –
Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –
Dott. CAVALLARO Luigi – Consigliere –
Dott. BUFFA Francesco – rel. Consigliere –
Dott. DE FELICE Alfonsina – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 36134/2018 proposto da:
G.G., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ORTIGARA 3, presso lo studio dell’avvocato MICHELE AURELI, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato CLAUDIO SAVELLI;
– ricorrente –
contro
I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A. – Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati ANTONINO SGROI, GIUSEPPE MATANO, ESTER ADA SCIPLINO, EMANUELE DE ROSE, LELIO MARITATO, CARLA D’ALOISIO;
– resistenti con mandato –
avverso la sentenza n. 700/2018 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA, depositata il 31/07/2018 R.G.N. 574/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/09/2021 dal Consigliere Dott. FRANCESCO BUFFA.
FATTO E DIRITTO
Con sentenza del 31.7.18, la Corte d’Appello di Bologna, in riforma di sentenza del 2017 del Tribunale di Rimini, ha affermato l’obbligo di iscrizione alla gestione separata dell’avvocatessa in epigrafe e rigettato l’opposizione dalla stessa proposta avverso verbale di accertamento dell’obbligo contributivo e connesse sanzioni; in particolare la corte territoriale ha ritenuto non prescritti i contributi.
L’avvocatessa ricorre per tre motivi; l’INPS ha depositato delega in calce al ricorso.
Con il primo motivo si deduce violazione dell’art. 2935 c.c., L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 9, per mancata considerazione della prescrizione, il cui termine decorre dal momento in cui contributi dovevano essere corrisposti.
Con il secondo motivo si deduce violazione della L. n. 335 del 1995, art. 2, commi 25 e 26, per avere la sentenza impugnata trascurato il pagamento del contributo integrativo alla Cassa forense.
Con il terzo motivo si deduce violazione della L. n. 388 del 2000, art. 116 comma 8, perché, pur ritenendo illegittima l’applicazione della sanzione dell’evasione anziché l’omissione, la corte territoriale ha respinto il ricorso senza ricalcolare le sanzioni.
E’ preliminare l’esame del secondo motivo che attiene alla configurabilità dell’obbligo contributivo in questione. Il motivo è infondato.
Questa Corte ha già affermato (Sez. L, Sentenza n. 30344 del 18/12/2017, Rv. 646559 – 01 ed altre successive conformi) che gli ingegneri e gli architetti iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie, che non possono iscriversi all’INARCASSA, alla quale versano esclusivamente un contributo integrativo di carattere solidaristico in quanto iscritti agli albi, cui non segue la costituzione di alcuna posizione previdenziale a loro beneficio, sono tenuti comunque ad iscriversi alla gestione separata presso l’INPS, in quanto secondo la “ratio” della L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 26, l’unico versamento contributivo rilevante ai fini dell’esclusione di detto obbligo di iscrizione è quello suscettibile di costituire in capo al lavoratore autonomo una correlata prestazione previdenziale. Tale principio è applicabile anche agli avvocati, essendo medesima la “ratio” sottesa.
E’ fondato invece il primo motivo di ricorso, relativo al computo del termine di prescrizione dei contributi, essendosi precisato già da questa Corte (Sez. L -, Sentenza n. 27950 del 31/10/2018, Rv. 651360 – 01; Sez. 6 – L, Ordinanza n. 19403 del 18/07/2019, Rv. 654526 – 01) che in materia previdenziale, la prescrizione dei contributi dovuti alla gestione separata decorre dal momento in cui scadono i termini per il pagamento dei predetti contributi e non dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi ad opera del titolare della posizione assicurativa, in quanto la dichiarazione in questione, quale esternazione di scienza, non costituisce presupposto del credito contributivo. Resta assorbito il terzo motivo.
La sentenza impugnata deve essere cassata in relazione al motivo accolto e la causa va rinviata alla medesima corte d’appello in diversa composizione per un nuovo esame.
P.Q.M.
accoglie il primo motivo, rigetta il secondo, assorbito il terzo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla medesima corte d’appello in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 15 settembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 10 novembre 2021