Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.33137 del 10/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – Presidente –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – rel. Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –

Dott. LEO Giuseppina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 37024-2019 proposto da:

G.L., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato DOMENICO MACRI’;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI, in persona del Ministro pro tempore, ISPETTORATO TERRITORIALE DEL LAVORO DI *****, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende ope legis;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 376/2019 della CORTE D’APPELLO di LECCE, depositata il 10/05/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata dell’08/06/2021 dal Consigliere Relatore Dott. GUGLIELMO CINQUE.

RILEVATO

che:

1. Con l’ordinanza n. 422/12 la Direzione Territoriale del Lavoro di ***** ingiungeva a G.L., quale responsabile di ADS Wellness Club fino al *****, il pagamento della somma di Euro 25.427,00, a titolo di sanzione, per non avere: a) inviato al Centro Territoriale per l’impiego la comunicazione di assunzione di 20 lavoratori; b) comunicato al Centro Territoriale per l’impiego la comunicazione della cessazione del rapporto di lavoro con riferimento a n. 11 lavoratori; c) consegnato al momento della corresponsione della retribuzione il prescritto prospetto paga a n. 14 lavoratori; d) adempiuto l’obbligo di istituire il libro unico del lavoro o altro documento equipollente.

2. Il Tribunale di Lecce, con la pronuncia del 15.4.2016, rigettava l’opposizione proposta dall’ingiunta avverso l’ordinanza impugnata.

3. La Corte di Appello di Lecce, con la sentenza n. 376/2019, rigettava il gravame presentato dalla G..

4. I giudici di seconde cure rilevavano che: a) il giudizio di opposizione a ordinanza-ingiunzione aveva ad oggetto il rapporto sanzionatorio per cui erano irrilevanti i vizi formali dell’atto amministrativo; 2) le contestazioni si riferivano al periodo in cui la G. era la responsabile dell’Associazione sportiva; 3) non vi era stato pregiudizio, per il diritto di difesa della G., nella fase di accertamento essendo stata coinvolta tanto è che aveva presentato memorie difensive; 4) in relazione agli addebiti rilevati, la particolarità della situazione lavorativa relativa alle prestazioni sia degli istruttori sportivi che del personale amministrativo gestionale non rilevava; 5) la L. n. 205 del 2017, per il principio di irretroattività, non trovava applicazione nel caso di specie; 6) la censura sulla carenza dei requisiti della insubordinazione era generica.

5. G.L. proponeva ricorso per cassazione affidato a sei motivi, cui resistevano con controricorso il Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali nonché l’Ispettorato territoriale del Lavoro di *****.

6. La proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’udienza, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c..

CONSIDERATO

che:

1. I motivi possono essere così sintetizzati.

2. Con il primo motivo si denunzia la violazione e falsa applicazione degli artt. 342 e 434 c.p.c., e del D.L. n. 83 del 2012, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per la nullità e/o annullabilità dell’ordinanza ingiunzione e dei verbali di accertamento, per mancanza di motivazione L. n. 689 del 1981, ex art. 18, comma 3, e L. n. 241 del 1990, art. 3.

3. Con il secondo motivo si censura la violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in riferimento all’art. 75 c.p.c., per non essere stata dichiarata dalla Corte territoriale la carenza di legittimazione passiva della G. che, dal *****, non svolgeva più funzioni di Presidente.

4. Con il terzo motivo la ricorrente si duole della violazione e falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in riferimento all’art. 24 Cost., per non avere la Corte territoriale ritenuto sussistente la violazione del diritto di difesa sebbene non fosse stata mai coinvolta nelle fasi di accertamento degli illeciti.

5. Con il quarto motivo la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in riferimento all’art. 67 TUIR, comma 1, e all’art. 2094 c.c., per non avere la Corte di appello adeguatamente considerato le peculiarità del rapporto lavorativo relativo alle prestazioni sia degli ispettori sortivi che del personale amministrativo-gestionale alla luce della normativa richiamata; contesta, inoltre, l’accertamento effettuato in seconde cure sul requisito della subordinazione.

6. Con il quinto motivo si obietta la violazione e falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti per l’omessa considerazione, da parte della Corte di appello, di quanto previsto dalla legge di Bilancio per l’anno 2018 laddove era stata esclusa la presunzione di subordinazione delle collaborazioni in favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate alle Federazioni Sportive Nazionali.

7. Con il sesto motivo si eccepisce la nullità della sentenza di secondo grado e del procedimento, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per non avere considerato la Corte territoriale i documenti in atti circa il fatto che la ricorrente non era più responsabile dell’ADS e che I’ADS godeva di una normativa di favore rispetto alla contrattazione collettiva.

8. Il primo, il terzo ed il quarto motivo sono inammissibili perché le censure in essi contenute si limitano e riproporre le stesse questioni già esaminate dalla Corte di appello senza censurare, nello specifico, le argomentazioni poste alla base della ratio decidendi (Cass. n. 22478/2018).

9. Il secondo motivo è anche esso inammissibile perché non si confronta con l’iter decisionale sul punto adottato della Corte territoriale che ha svolto la sua valutazione senza pronunciarsi oltre i limiti della domanda.

10. Il quinto motivo è parimenti inammissibile, sia perché si verte in una ipotesi di cd. “doppia conforme”, sia perché sulla questione dell’applicabilità della L. n. 205 del 2017 la Corte di merito si è pronunciata.

11. Il sesto motivo e’, infine, pure inammissibile.

12. Le censure, infatti, al di là della denunziata violazione di legge, si limitano, in sostanza, in una richiesta di riesame del merito della causa attraverso una nuova valutazione delle risultanze processuali in quanto sono appunto finalizzate ad ottenere una revisione degli accertamenti di fatto compiuti dalla Corte territoriale (Cass. n. 6519 del 2019).

13. Alla stregua di quanto esposto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

14. Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che si liquidano come da dispositivo.

15. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, nel testo risultante dalla L. 24.12.2012 n. 228, deve provvedersi, ricorrendone i presupposti processuali, sempre come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in Euro 3.000,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 8 giugno 2021.

Depositato in Cancelleria il 10 novembre 2021

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