Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.33139 del 10/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – Presidente –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – rel. Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –

Dott. LEO Giuseppina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9479-2020 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE, *****, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA DEL POPOLO l8, presso lo studio dell’avvocato NUNZIO RIZZO, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

A.V.J., + ALTRI OMESSI, elettivamente domiciliati in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentati e difesi dagli avvocati GIUSEPPE MARZIALE e PATRIZIA TOTARO;

– controricorrenti –

contro

S.S. e D.D.

-intimati-

e contro

AGENZIA N. 1 RECAPITO ESPRESSI CELERI, in sigla AGENZIA D.

SRL;

– intimata –

avverso la sentenza n. 6144/2019 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 06/12/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata dell’08/06/2021 dal Consigliere Relatore Dott. GUGLIELMO CINQUE.

RILEVATO

che:

1. Il Tribunale di Napoli, con la pronuncia n. 12232 del 2015, ha rigettato la domanda proposta da A.V.j. e dei suoi litisconsorti, nei confronti della Agenzia D. srl e di Equitalia, diretta ad ottenere il riconoscimento di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con la prima, con conseguente condanna al ripristino del rapporto nonché al risarcimento dei danni, perché il contenuto del progetto, inserito nei contratti di collaborazione coordinata e continuativa, stipulati per lo svolgimento dell’attività di messi notificatori per conto di Equitalia Sud, agente del servizio di riscossione tributi, che aveva appaltato il servizio alla D., difettava di specificità.

2. Il primo giudice, pur riscontrando il difetto di specificità dei progetti, ha ritenuto che, dall’esito dell’istruttoria, non erano emersi elementi significativi dell’esistenza di un vincolo di subordinazione.

3. La Corte di appello di Napoli, con la sentenza n. 6144/2019, in riforma della pronuncia impugnata, ha invece dichiarato la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra i lavoratori e D.F. srl (poi in amministrazione straordinaria), a decorrere dalla data di instaurazione del primo contratto ordinando il ripristino della funzionalità del rapporto; ha condannato, infine, l’Agenzia delle Entrate Riscossioni – già Equitalia Sud spa- al pagamento, a titolo risarcitorio della somma pari a 5 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto, oltre accessori.

4. I giudici di seconde cure hanno ritenuto che, avendo riguardo alle disposizioni ratione temporis vigenti ed emergendo l’assoluta genericità del progetto, si verteva in un caso di conversione del rapporto ope legis, ove non veniva in rilievo l’asserita natura autonoma dei rapporti; quanto alle conseguenze, oltre al ripristino del rapporto, il pagamento della indennità L. n. 183 del 2010, ex art. 32, doveva gravare unicamente sull’Agenzia delle Entrate -Riscossione – atteso lo stato di amministrazione straordinaria dell’obbligato in solido.

5. L’Agenzia delle Entrate Riscossione -Ente Pubblico Economico ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi, cui hanno resistito i lavoratori, nonché gli eredi di due originari ricorrenti deceduti, in epigrafe indicati.

6. S.S. e D.D. sono rimasti intimati.

7. La proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’udienza, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c..

8. La ricorrente ha depositato memoria.

CONSIDERATO

che:

1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 3,4,35,41,101 e 104 Cost., del D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 62 e ss., della L. n. 92 del 2012, art. 1, commi 23, 24 e 25, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, perché, a differenza di quanto precisato dalla Corte territoriale, il testo delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 276 del 2003, artt. 62 e 69, nel testo previgente la novella del 2012, era chiarissimo nella individuazione dell’effetto della conversione solo nel caso in ci, in linea di fatto, ricorrevano gli estremi del lavoro dipendente.

2. Il motivo non è fondato.

3. La pronuncia della Corte territoriale è conforme agli orientamenti di legittimità (Cass. n. 17707/2020; Cass. n. 24100 del 2019; Cass. n. 9471 del 2019) secondo cui, in tema di lavoro a progetto, il D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 69, comma 1 (ratione temporis applicabile nella versione antecedente le modifiche di cui alla L. n. 92 del 2012, art. 1, comma 23, lett. f)) va interpretato nel senso che, quando un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa sia instaurato senza l’individuazione del progetto, programma di lavoro o fase di esso, non si deve fare luogo ad accertamenti volti a verificare se il rapporto si sia esplicitato secondo i canoni dell’autonomia o della subordinazione, ma si deve procedere ad automatica conversione in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, sin dalla data di costituzione del rapporto.

4. Con il secondo motivo si censura la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 29, comma 2, della L. n. 183 del 2010, art. 32, comma 5, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3. Si sostiene che la Corte territoriale aveva qualificato di natura risarcitoria la indennità di cui alla L. n. 183 del 2010, art. 32, comma 5, però, poi, aveva ravvisato una responsabilità solidale D.Lgs. n. 276 del 2003, ex art. 29, comma 2, che, invece, è limitata solo per i trattamenti esclusivamente retributivi.

5. Anche tale motivo è infondato.

6. In sede di legittimità (Cass. n. 5953 del 2018; Cass. n. 26234 del 2018) è stato affermato che l’indennità predetta, pur avendo funzione risarcitoria, rientra tra i crediti di lavoro ex art. 429 c.p.c., comma 3, nell’ampia accezione riferibile a tutti i crediti connessi al rapporto di lavoro e non soltanto a quelli aventi natura strettamente retributiva, di talché correttamente è stata ravvisata la solidarietà dell’Agenzia delle Entrate -Riscossione- quale committente dei servizi, proprio per la caratterizzante ed inscindibile componente anche strettamente retributiva di tale indennità.

7. Invero, sulla suddetta indennità vanno calcolati gli interessi legali e la rivalutazione monetaria al pari di tutti i crediti di lavoro e, in ordine alla stessa, opera, pertanto, la responsabilità solidale di cui al D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 29, comma 2, che concerne tutto il credito retributivo a differenza di quanto invece regolato dall’art. 1676 c.c..

8. Alla stregua di quanto esposto il ricorso deve essere rigettato.

9. Al rigetto segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, in favore dei controricorrenti, che si liquidano come da dispositivo, con distrazione.

10. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo risultante dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, deve provvedersi, ricorrendone i presupposti processuali, sempre come da dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in Euro 4.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge, con attribuzione in favore dei difensori dei controricorrenti dichiaratisi antistatari; nulla per quelle relative al rapporto processuale con D.F. srl in amministrazione straordinaria. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 8 giugno 2021.

Depositato in Cancelleria il 10 novembre 2021

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