LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE L
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DORONZO Adriana – Presidente –
Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –
Dott. CINQUE Guglielmo – rel. Consigliere –
Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –
Dott. LEO Giuseppina – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 11853-2020 proposto da:
SARTORIE ITALIANE SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato ARTURO VASSALLO;
– ricorrente –
contro
INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’AVVOCATURA CENTRALE DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONINO SGROI, ANTONIETTA CORETTI, EMANUELE DE ROSE, CARLA D’ALOISIO, LELIO MARITATO;
– controricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE SPA, *****;
– intimata –
avverso la sentenza n. 556/2019 della CORTE D’APPELLO di SALERNO, depositata l’08/10/2019;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata dell’08/06/2021 dal Consigliere Relatore Dott. GUGLIELMO CINQUE.
RILEVATO
che:
1. A seguito di un verbale ispettivo del ***** l’INPS aveva revocato alla società Sartorie Italiane srl i benefici di omissione contributiva previsti dalla L. n. 223 del 1991, art. 4, e art. 25, comma 9, previsti in favore delle imprese che assumevano manodopera licenziata da altra impresa, sul presupposto di un illecito accordo tra l’azienda G&D Confezioni – cedente – e quella cessionaria – Sartorie Italiane srl – ed aveva emesso una cartella esattoriale per Euro 27.205,58 per oneri e sanzioni.
2. Il giudizio di opposizione veniva definito in grado di appello con la sentenza della Corte di Salerno n. 1703/13 passata in giudicato, che dichiarava l’inefficacia della cartella.
3. Previo ricorso al Tribunale di Salerno la Sartorie Italiane srl ne otteneva il decreto n. 988/2015 con il quale veniva ingiunto al’INPS il pagamento della somma di Euro 62.886,10, in conseguenza della suindicata sentenza della Corte di appello.
4. Proposta opposizione dall’ingiunto Istituto, l’adito Tribunale la rigettava e confermava il decreto ingiuntivo relativamente alla minor somma di Euro 52.973,75 rispetto a quella maggiore ingiunta.
5. La Corte di appello di Salerno, con la sentenza n. 556 del 2019, accoglieva il gravame principale proposto dall’INPS e, per l’effetto, in riforma della sentenza di primo grado revocava il decreto ingiuntivo n. 988/2015 e dichiarava assorbito quello incidentale.
6. I giudici di seconde cure precisavano che, in sede monitoria, la società aveva richiesto ed ottenuto, erroneamente, un decreto per un importo più ampio, comprensivo di ulteriori voci di credito (contributi mensili di cui alla L. n. 223 del 1991, art. 8, comma 4), che non potevano ritenersi muniti dei requisiti di certezza ed esigibilità del credito stesso ed esulavano dalla cartella esattoriale posta a fondamento del giudizio presupposto. Rilevavano, inoltre, che avendo effettuato l’INPS lo sgravio dell’importo richiesto in cartella per la differenza di Euro 18.564,18 (fatto non contestato) il credito della società risultava azzerato, con la possibilità di richiedere in altra sede le ulteriori voci di credito che esulavano dal giudizio.
7. Sartorie Italiane srl proponeva ricorso per cassazione affidato a tre motivi. L’INPS resisteva con controricorso. L’Agenzia delle Entrate Riscossione – non svolgeva attività difensiva.
8. La proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’udienza, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c..
CONSIDERATO
che:
1. I motivi possono essere così sintetizzati.
2. Con il primo motivo la ricorrente denuncia la violazione ed errata applicazione degli artt. 645 e 653 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, perché erroneamente era stato ritenuto dalla Corte territoriale che la domanda tendente ad ottenere il contributo mensile di cui alla L. n. 223 del 1991, art. 8, comma 4, esulasse dall’oggetto del giudizio quando, invece, esso si riferiva alla pretesa creditoria derivante dalla perdita dei benefici ex L. n. 223 del 1991, e non già al giudizio di opposizione alla cartella di pagamento dichiarata inefficace che ne costituiva solo un presupposto.
3. Con il secondo motivo si censura la violazione ed errata applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., e dell’art. 634 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, per non avere rilevato la Corte di merito che era stato proprio l’INPS ad indicare che la somma di cui Sartorie Italiane srl era creditrice era pari ad Euro 59.072,60 e tale assunto non era stato mai contestato nel merito.
4. Con il terzo motivo si obietta l’omessa o insufficiente valutazione di un fatto decisivo della controversia, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5, per non avere la Corte di appello valutato il prospetto allegato dalla società a corredo del’ingiunzione di pagamento e che risultava del tutto identico a quello versato in atti dall’INPS, che costituiva, pertanto, riconoscimento del debito.
5. Il primo motivo è inammissibile, per difetto di autosufficienza, non essendo stati riportati nella articolazione della doglianza il contenuto degli atti necessari per valutare l’asserito errore della Corte di appello (Cass. n. 17310/2020); la interpretazione della domanda monitoria e’, poi, attività riservata al giudice di merito (Cass. n. 31546/2019), non sindacabile in sede di legittimità se congruamente motivata, come nel caso de quo.
1. Il secondo motivo è parimenti inammissibile.
2. In tema, poi, di ricorso per cassazione, la questione della violazione o falsa applicazione degli art. 115 e 116 c.p.c., non può porsi per una erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, ma rispettivamente, solo allorché si alleghi che quest’ultimo abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti ovvero disposte di ufficio al di fuori dei limiti legali o abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti, invece, a valutazione (Cass. n. 27000 del 2016; Cass. n. 13960 del 2014): ipotesi, queste, non ravvisabili nel caso in esame.
3. Il terzo motivo e’, infine, anche esso inammissibile.
4. Invero, l’omesso esame di elementi istruttori non integra di per sé il vizio di omesso esame di un fatto decisivo se il fatto storico, come nel caso in esame, è stato comunque preso in considerazione (Cass. n. 19881/2014; Cass. n. 27415/2018) avendo la Corte territoriale motivato adeguatamente (pag. 4, 1 cpv, della gravata sentenza) sulla irrilevanza dei prospetti dell’INPS.
5. Alla stregua di quanto esposto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
6. Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, in favore del controricorrente, che si liquidano come da dispositivo, con distrazione.
7. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo risultante dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, deve provvedersi, ricorrendone i presupposti processuali, sempre come da dispositivo.
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente INPS, delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in Euro 4.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Nulla in ordine a quelle relative alla intimata Agenzia delle Entrate – Riscossione. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 8 giugno 2021.
Depositato in Cancelleria il 10 novembre 2021
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