LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE L
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ESPOSITO Lucia – Presidente –
Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –
Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –
Dott. AMENDOLA Fabrizio – Consigliere –
Dott. DE MARINIS Nicola – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 894-2020 proposto da:
P.C.L., nella qualità di titolare della ditta individuale “The Beauty Shop”, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato SALVATORE CINNERA MARTINO;
– ricorrente –
contro
INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE;
– intimato –
avverso la sentenza n. 306/2019 della CORTE D’APPELLO di MESSINA, depositata il 12/06/2019;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 10/06/2021 dal Consigliere Relatore Dott. NICOLA DE MARINIS.
RILEVATO
– che, con sentenza del 12 giugno 2019, la Corte d’Appello di Messina in parziale riforma della decisione di accoglimento resa dal Tribunale di Messina sull’opposizione proposta da P.C.L. nei confronti dell’INPS avverso l’avviso di addebito per carenza di prova dei fatti in relazione ai quali lo stesso avviso era stato emesso, rettificava nell’importo, facendo corretto riferimento ai parametri validi per le cause di lavoro e non per quelle previdenziali cui si era riferito il primo giudice, la pronunzia di condanna alle spese di lite a carico dell’Istituto relativamente al primo grado e compensava tra le parti quelle relative all’appello, motivando in relazione a “la opinabilità della questione relativa alla natura della controversia e alla posizione dell’Istituto, neutrale rispetto a tale capo della sentenza”;
– che, per la cassazione di tale decisione ricorre il P., affidando l’impugnazione a tre motivi, in relazione alla quale l’INPS non ha svolto alcuna difesa;
– che la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in Camera di consiglio non partecipata.
CONSIDERATO
– che, con il primo motivo, il ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c., D.L. n. 19 del 2012, art. 9, e D.M. n. 55 del 2014, art. 4, anche in combinato disposto con il R.D.L., n. 1578 del 1933, art. 60, comma 5, imputa alla Corte territoriale, che pur aveva ritenuto applicabili per il primo grado i parametri medi di cui al D.M. n. 55 del 2014, di non aver specificato gli importi liquidati per ciascuna fase e di aver, di contro, ridotto il compenso del 50% e sotto i minimi avendo la Corte territoriale liquidato “complessivi Euro 2007,00 oltre spese generali, iva e cpa” inferiore al minimo fissato in Euro 2.008,00;
– che, con il secondo motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., nonché degli artt. 3,24 e 111 Cost., lamenta la non conformità a diritto della disposta compensazione delle spese di lite relative al grado di appello non ricorrendo, come previsto per legge, le gravi ed eccezionali ragioni da indicarsi esplicitamente nella motivazione, non potendosi così qualificare quelle addotte dalla Corte territoriale a fondamento della statuizione assunta;
– nel terzo motivo, rubricato con riferimento all’art. 91 c.p.c., art. 132 c.p.c., n. 4, art. 118 disp. att. c.p.c., art. 3,24 e 111 Cost., si deduce la nullità dell’impugnata sentenza, in relazione al carattere apparente della motivazione addotta a fondamento della disposta compensazione censurata nei suoi singoli assunti nel motivo che precede;
– che il primo motivo deve ritenersi inammissibile, risultando generica, per la mancata specificazione dell’attività svolta, da dedursi, al contrario, a comprova della “difficoltà” dell’attività stessa, negata dalla Corte territoriale, la confutazione delle ragioni che la Corte predetta non ha mancato di addurre a motivo della disposta riduzione del 50% dei valori medi indicati nello scaglione corrispondente (“Non risulta svolgimento di attività istruttoria, né tale può essere considerata la richiesta di sospensione, già contenuta nel ricorso introduttivo, sicché non può essere riconosciuta la voce relativa”) comunque contemplata dalla disciplina in questione.
– che, di contro, il secondo ed il terzo motivo meritano accoglimento, non risultando la statuizione della Corte territoriale relativa alla compensazione tra le parti delle spese di lite per il grado di appello sorretta da motivazione congrua alla stregua della disciplina di legge; (Cass. n. 11222 del 31.5.2016, Cass. n. 9977 del 9.4.2019);
– che, pertanto, vanno accolti il secondo ed il terzo motivo del ricorso, rigettato il primo e cassata la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d’Appello di Messina, in diversa composizione, che provvederà in conformità, disponendo altresì per l’attribuzione delle spese del presente giudizio di legittimità.
PQM
La Corte accoglie il secondo ed il terzo motivo del ricorso, rigettato il primo, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte d’Appello di Messina, in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 10 giugno 2021.
Depositato in Cancelleria il 10 novembre 2021