LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BERRINO Umberto – Presidente –
Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –
Dott. CAVALLARO Luigi – rel. Consigliere –
Dott. BUFFA Francesco – Consigliere –
Dott. DE FELICE Alfonsina – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 28580-2015 proposto da:
L.G., domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato OSCAR LOJODICE;
– ricorrente –
contro
I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli Avvocati CLEMENTINA PULLI, MAURO RICCI, EMANUELA CAPANNOLO;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1285/2015 della CORTE D’APPELLO di BARI, depositata il 18/05/2015 R.G.N. 1169/2013;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/04/2021 dal Consigliere Dott. LUIGI CAVALLARO.
RILEVATO IN FATTO
che la Corte d’appello di Bari ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva dichiarato inammissibile il ricorso di L.G. volto a ottenere quanto dovutogli dall’INPS in esecuzione della sentenza n. 2995/09, resa inter partes dalla medesima Corte e merce’ la quale egli aveva ottenuto la condanna dell’ente previdenziale a corrispondergli l’assegno mensile di assistenza a decorrere dall’1.2.2001, oltre accessori;
che avverso tale pronuncia L.G. ha proposto ricorso per cassazione, deducendo due motivi di censura;
che l’INPS ha resistito con controricorso, eccependo preliminarmente l’inammissibilità del gravame per tardività.
CONSIDERATO IN DIRITTO
che la sentenza impugnata risulta “consegnata in Cancelleria per la pubblicazione in data 28.4.2015 e pubblicata il 18.5.2015” (così la stampigliatura sottoscritta dal Cancelliere a pag. 7 della sentenza in atti);
che le Sezioni Unite di questa Corte hanno chiarito che il deposito e la pubblicazione della sentenza coincidono e si realizzano nel momento in cui il deposito ufficiale in cancelleria determina l’inserimento della sentenza nell’elenco cronologico, con attribuzione del numero identificativo e conseguente conoscibilità per gli interessati, dovendosi identificare tale momento con quello di venuta ad esistenza della sentenza a tutti gli effetti, inclusa la decorrenza del termine lungo per la sua impugnazione, di talché, qualora tali momenti risultino impropriamente scissi mediante apposizione in calce alla sentenza di due diverse date, il giudice, ai fini della verifica della tempestività dell’impugnazione, deve accertare – attraverso istruttoria documentale, ovvero ricorrendo a presunzioni semplici o, infine, alla regola di cui all’art. 2697 c.c., alla stregua della quale spetta all’impugnante provare la tempestività della propria impugnazione – quando la sentenza sia divenuta conoscibile attraverso il deposito ufficiale in cancelleria ed il suo inserimento nell’elenco cronologico con attribuzione del relativo numero identificativo (Cass. S.U. n. 18569 del 2016 e succ. conf.);
che, nella specie, risultando dalla copia della sentenza in atti che è stata “consegnata in Cancelleria per la pubblicazione in data 28.4.2015”, senza alcuna specificazione che trattavasi solo della minuta, e non rinvenendosi in atti altri documenti da cui inferire che l’inserimento della sentenza nell’elenco cronologico, con attribuzione del numero identificativo e conseguente conoscibilità per gli interessati, sia avvenuta solo nella successiva data del 18.5.2015, era onere di parte ricorrente di provare la tempestività della propria impugnazione;
che, nulla avendo parte ricorrente provato in merito e risultando il ricorso per cassazione notificato solo in data 12.11.2015, deve ritenersi spirato il termine lungo di cui all’art. 327 c.p.c.;
che il ricorso, pertanto, va dichiarato inammissibile, provvedendosi come da dispositivo sulle spese del giudizio di legittimità, che seguono la soccombenza;
che, in considerazione della declaratoria d’inammissibilità del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso.
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano in Euro 1.000,00, di cui Euro 800,00 per compensi, oltre spese generali in misura pari al 15% e accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 21 aprile 2021.
Depositato in Cancelleria il 10 novembre 2021