LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE L
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ESPOSITO Lucia – Presidente –
Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – rel. Consigliere –
Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –
Dott. AMENDOLA Fabrizio – Consigliere –
Dott. BELLE’ Roberto – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 148-2020 proposto da:
MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente –
contro
M.M.;
– intimato –
avverso la sentenza n. 2219/2019 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 14/06/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 10/06/2021 dal Consigliere Relatore Dott. DI PAOLANTONIO ANNALISA.
RILEVATO
Che:
1. la Corte d’Appello di Roma ha accolto parzialmente l’appello di M.M. avverso la sentenza del Tribunale della stessa sede che aveva rigettato la domanda, proposta nei confronti del Ministero dell’interno, volta ad ottenere l’indennità di ferie non godute negli anni 2012 e 2013;
2. la Corte territoriale ha richiamato giurisprudenza di questa Corte e ha ritenuto che, mentre per l’anno 2013 risultava ostativa all’accoglimento della domanda la disciplina dettata dalla L. n. 135 del 2012, art. 1, comma 1, a diverse conclusioni si doveva giungere quanto alle ferie maturate e non godute prima del luglio 2012, perché il divieto di monetizzazione previsto dal CCNI, per il personale del comparto Ministeri doveva intendersi limitato al solo caso di rinuncia alla fruizione del periodo di riposo;
3. per la cassazione della sentenza il Ministero dell’Interno ha proposto ricorso sulla base di un unico motivo, al quale non ha opposto difese M.M., rimasto intimato;
4. la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., è stata notificata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio non partecipata.
CONSIDERATO
Che:
1. il ricorrente denuncia, ex art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione e falsa applicazione dell’art. 16 CCNL 16 maggio 1995 nonché del D.L. n. 95 del 2012, art. 5 e sostiene che il giudice d’appello avrebbe dovuto accertare se per le ferie non godute maturate nel periodo antecedente l’entrata in vigore del D.L. n. 95 del 2012 sussistessero le condizioni richieste per la monetizzazione, ossia la cessazione del rapporto di lavoro e la non imputabilità al dipendente del mancato godimento;
2. il ricorso è fondato;
ha errato la Corte territoriale nel richiamare il principio di diritto affermato da Cass. n. 2496/2018 e da Cass. n. 15652/2018, posto che in quei casi si discuteva di domande proposte da dipendenti che al momento del collocamento a riposo non avevano goduto delle ferie nella misura contrattualmente prevista;
3. nella fattispecie, nella quale viene in rilievo una pretesa azionata in relazione a rapporto di impiego ancora in atto, opera il divieto di monetizzazione, che le parti collettive hanno con chiarezza affermato, prevedendo che “le le rie sono un diritto irrinunciabile e non sono moneti.uabili. Esse sono fruite nel corso di ciascun anno solare, in periodi compatibili con le oggettive esigerke di servkio, tenuto conto delle richieste del dipendente” ed aggiungendo che “in caso di ingeribili esigeike di servkio che non abbiano reso possibile il godimento delle ferie nel corso dell’anno, le ferie dovranno essere fruite entro il primo semestre dell’anno successivo” (CCNI 16 maggio 1995, art. 16, commi 9 e 12);
4. nell’interpretare analoghe disposizioni dettate dalla contrattazione collettiva di altri comparti questa Corte con le sentenze n. 11016/2017 e n. 3476/2020, ribadendo un orientamento già espresso dalle Sezioni Unite (Cass. S.U. n. 24712/2008), ha affermato che la disciplina pattizia è rispettosa dei precetti inderogabili desumibili dall’art. 36 Cost. e dalla normativa sovranazionale, poiché prevede: l’irrinunciabilità del diritto; la necessità del godimento nell’anno solare di maturazione o, al più, nel semestre successivo; la possibilità della monetizzazione solo nei casi in cui, all’atto della cessazione del rapporto, le ferie non siano state godute per esigenze di servizio o per cause indipendenti dalla volontà del dirigente medico;
4.1. è da escludere, pertanto, che in pendenza di rapporto il dipendente possa fondare sul mancato effettivo godimento delle ferie, anche se imputabile al datore di lavoro, un’azione che sia volta ad ottenere il pagamento della indennità sostitutiva;
4.2. in detta ipotesi, infatti, ciò che il lavoratore può pretendere è il ristoro del pregiudizio che abbia subito per non essere stato posto in condizione di reintegrare le energie plico-fisiche, giacché la disciplina settoriale non esclude la tutela risarcitoria civilistica (così in motivazione Corte Cost. 11.12.2013 n. 286 punto 9.3 e Corte Cost. n. 95/2016);
4.3. il principio della necessaria effettività delle ferie, se da un lato impedisce la monetizzazione in corso di rapporto, dall’altro porta a ravvisare un colpevole inadempimento nella condotta del datore di lavoro che non assicuri al lavoratore la fruizione del riposo annuale, inadempimento che può essere fonte di danno risarcibile, ove richiesto e provato;
5. ai richiamati principi non si è attenuto il giudice del merito, che ha riconosciuto il diritto al pagamento dell’indennità sostitutiva sebbene il rapporto fosse, pacificamente, ancora in corso, sicché la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio alla Corte territoriale indicata in dispositivo che procederà ad un nuovo esame, provvedendo anche al regolamento delle spese del giudizio di legittimità;
6. non ricorrono le condizioni processuali richieste dal D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, come modificato dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, per il raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte d’Appello di Roma in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 10 giugno 2021.
Depositato in Cancelleria il 10 novembre 2021