Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.33172 del 10/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LEONE Margherita Maria – Presidente –

Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –

Dott. BUFFA Francesco – Consigliere –

Dott. BOGHETICH Elena – Consigliere –

Dott. DE FELICE Alfonsina – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA PER CORREZIONE ERRORE MATERIALE sul ricorso 8400-2019 proposto da:

E.E., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato GAETANO IROLLO;

– ricorrente –

contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’AVVOCATURA CENTRALE DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati CLEMENTINA PULLI, PATRIZIA CIACCI, MANUELA MASSA;

– resistente –

avverso l’ordinanza n. 23090/2018 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 26/09/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 17/06/2021 dal Consigliere Relatore Dott. ALFONSINA DE FELICE.

RILEVATO

che:

l’Avv. Gaetano Irollo nella qualità di difensore di E.E. aveva presentato, ai sensi dell’art. 391 bis c.p.c., istanza di correzione dell’errore materiale contenuto nell’Ordinanza Cass. n. 23090 del 2018 – emessa nel giudizio d’impugnazione intentato da E.E. avverso la sentenza del Tribunale di Napoli depositata in data 13 aprile 2016, avente ad oggetto opposizione ad accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c. -, denunziando l’omissione, in dispositivo, della distrazione delle spese legali a carico dell’Inps risultato soccombente, in favore del difensore della parte vittoriosa, dichiaratosi anticipatario;

questa Corte con ordinanza interlocutoria (Cass. n. 32460 del 2019), nel rinviare la causa a nuovo ruolo, aveva rilevato che il ricorso era stato proposto dal difensore, il quale dichiarava di agire quale procuratore di E.E., in forza della procura rilasciata a margine del controricorso nel giudizio di cassazione, ma che l’atto risultava formato e sottoscritto dal solo procuratore;

prima di assumere ogni decisione in merito, aveva, dunque, stabilito che l’istanza di correzione materiale per omessa distrazione delle spese di lite, dovesse essere notificata anche alla parte rappresentata entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla comunicazione dell’ordinanza con riserva, all’esito della verifica dell’ottemperanza del termine, di provvedere sulla chiesta correzione;

l’Inps non ha svolto attività difensiva in questa sede;

e’ stata depositata proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio.

CONSIDERATO

che:

dagli atti non risulta che la parte ricorrente abbia provveduto ad espletare l’adempimento richiesto;

pertanto, il ricorso va dichiarato inammissibile;

non vi è luogo a provvedere sulle spese del presente procedimento (Sez. Un. n. 9438 del 2002; Cass. n. 10203 del 2009; Cass. n. 21213 del 2013);

la natura del giudizio non contempla l’applicazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, all’Adunanza camerale, il 17 giugno 2021.

Depositato in Cancelleria il 10 novembre 2021

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