LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MANNA Antonio – Presidente –
Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – rel. Consigliere –
Dott. TORRICE Amelia – Consigliere –
Dott. MAROTTA Caterina – Consigliere –
Dott. SPENA Francesca – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 26490-2015 proposto da:
F.F., domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato DOMENICO SORACE;
– ricorrente –
contro
REGIONE CALABRIA, in persona del Presidente pro tempore, domiciliata in ROMA PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato LUCIO ROMUALDO;
– controricorrente –
e contro
COMITATO DI VERIFICA PER LE CAUSE DI SERVIZIO;
– Intimato –
avverso la sentenza n. 263/2015 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO, depositata il 05/05/2015 R.G.N. 155/2011;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/04/2021 dal Consigliere Dott. PAOLO NEGRI DELLA TORRE.
PREMESSO che F.F., dipendente della Regione Calabria con qualifica funzionale di istruttore direttivo (cat. D), ha agito in giudizio, avanti al Tribunale di Vibo Valentia, per ottenere l’accertamento come dipendente da causa di servizio della propria infermità (cardiopatia ischemica post-infartuale), in quanto insorta in un periodo di particolare intensità della prestazione lavorativa e di affaticamento, e la condanna dell’Ente al pagamento di un equo indennizzo;
– che il Tribunale, disposta C.T.U. medico-legale, ha respinto la domanda per mancanza di nesso causale tra la malattia e le mansioni svolte;
– che con sent. n. 263/2015, pubblicata il 5 maggio 2015, la Corte d’appello di Catanzaro ha respinto il gravame del F. e confermato integralmente la decisione del giudice di primo grado: ha osservato come il consulente d’ufficio, in esito ad un’indagine completa e approfondita e con un’adeguata motivazione, avesse escluso che la malattia denunciata potesse causalmente ricondursi a fatti di servizio, posto che l’attore presentava i correlati fattori principali di rischio congeniti e acquisiti e che non sussistevano situazioni di disagio o di stress psico-fisico, nell’espletamento dell’attività lavorativa, tali da rivestire un ruolo anche soltanto di concausa efficiente e determinante; ha, inoltre, ritenuto ininfluente la prova testimoniale articolata dall’appellante, perché in parte inammissibile, tendendo alla manifestazione di valutazioni e giudizi da parte del teste, e in parte irrilevante, essendo inidonea a far emergere, ove pure positiva per il lavoratore, modalità della prestazione tali da integrare una concausa efficiente e determinante dell’infarto subito;
– che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il F. con due motivi, cui ha resistito con controricorso la Regione Calabria, mentre il Comitato di verifica per le cause di servizio è rimasto intimato.
RILEVATO
– che con il primo motivo, deducendo violazione degli artt. 421 e 437 c.p.c. e vizio di insufficiente e contraddittoria motivazione, il ricorrente censura la sentenza impugnata per avere la Corte erroneamente mancato di dare ingresso alla prova testimoniale, pur richiesta e articolata, ed erroneamente trascurato di esercitare i poteri istruttori d’ufficio;
– che con il secondo motivo, deducendo la violazione di varie norme di legge in materia di accertamento della dipendenza dell’infermità da causa di servizio e relativa procedura (D.P.R. n. 3 del 1957, art. 68; D.P.R. n. 1092 del 1973, artt. 64 e 178; D.P.R. n. 461 del 2001, artt. 5,6,7,11 e 12), nonché violazione della L. n. 241 del 1990, art. 3 e degli artt. 2697 e 2727 c.c., unitamente a erroneità, illogicità e contraddittorietà della motivazione, il ricorrente si duole che la Corte di appello abbia fondato la propria decisione unicamente sulle risultanze della consulenza tecnica d’ufficio, senza considerare l’efficacia di taluni atti endoprocedimentali, che avevano fornito elementi valutativi favorevoli all’assunto del dipendente, e prestando adesione ad un elaborato che, nel rifiutare fattori esterni nella eziopatogenesi della malattia, era da ritenersi errato e inattendibile;
osservato che il primo motivo è inammissibile;
– che, nel rito del lavoro, l’uso dei poteri istruttori da parte del giudice ex artt. 421 e 437 c.p.c. non ha carattere discrezionale, ma costituisce un potere-dovere del cui esercizio o mancato esercizio questi è tenuto a dar conto; tuttavia, al fine di censurare idoneamente in sede di ricorso per cassazione l’inesistenza o la lacunosità della motivazione sulla mancata attivazione di detti poteri, occorre dimostrare di averne sollecitato l’esercizio, in quanto diversamente si introdurrebbe per la prima volta in sede di legittimità un tema del contendere totalmente nuovo rispetto a quelli già dibattuti nelle precedenti fasi di merito (Cass. n. 25374/2017: conformi, fra le molte: n. 6023/2009; n. 14731/2006): sollecito di cui peraltro, nella specie, non risulta alcuna dimostrazione, tanto a specifico corredo del motivo in esame, come ad una complessiva lettura dell’atto di impugnazione;
– che il motivo è parimenti inammissibile anche là dove prospetta una critica di erroneità della sentenza per mancata ammissione della prova testimoniale, pur articolata e oggetto di richiesta (cfr. ricorso, pag. 6, ultimo capoverso);
– che al riguardo deve essere ribadito il principio, per il quale il vizio di motivazione per omessa ammissione della prova testimoniale o di altra prova può essere denunciato per cassazione solo nel caso in cui esso investa un punto decisivo della controversia e, quindi, ove la prova non ammessa o non esaminata in concreto sia idonea a dimostrare circostanze tali da invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, l’efficacia delle altre risultanze istruttorie che hanno determinato il convincimento del giudice di merito, di modo che la ratio decidendi risulti priva di fondamento (Cass. n. 16214/2019);
– che la Corte territoriale ha esaminato in dettaglio i capitoli di prova per testi dedotti dall’appellante, pervenendo ad una motivata conclusione di inammissibilità degli stessi, per diverse e specifiche ragioni (cfr. sentenza impugnata, pag. 3); né con il presente ricorso risulta fornita alcuna dimostrazione della “decisività” – nei sensi sopra precisati di tali capitoli, o di alcuni di essi, peraltro neppure oggetto di trascrizione;
– che anche il secondo motivo di ricorso è da considerarsi inammissibile;
– che invero esso non si confronta con quella parte di motivazione della sentenza in cui la Corte di appello ha rilevato che “la controversia tra le parti deve essere ricostruita nei termini propri dell’accertamento giudiziale del diritto vantato, sicché sono da considerare inammissibili le censure afferenti ai vizi di legittimità degli atti posti in essere nell’ambito della procedura preordinata al riconoscimento in sede amministrativa della causa di servizio e conseguente equo indennizzo” (cfr. pag. 2, penultimo capoverso);
– che, in ogni caso, il motivo ripropone rilievi e valutazioni di merito – inammissibili nella presente sede di legittimità – attinenti all’attendibilità delle conclusioni della C.T., di cui la Corte territoriale, come già il giudice di primo grado, ha accertato la completezza di indagine e la coerenza rispetto alle acquisizioni della scienza medica e ai dati del caso specifico sottoposto a scrutinio; ferma restando l’incongruità della censura di inversione dell’onere probatorio, a fronte di positivo accertamento, da parte della Corte territoriale, della insussistenza di nesso causale tra malattia e attività lavorativa, anche soltanto in termini di concausa efficiente e determinante;
ritenuto conclusivamente che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile;
– che le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
PQM
La Corte dichiara il ricorso inammissibile; condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate in Euro 200,00 per esborsi e in Euro 5.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% e accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis se dovuto.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 14 aprile 2021.
Depositato in Cancelleria il 10 novembre 2021
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