Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.33194 del 10/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. SCARPA Antonio – rel. Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17765-2020 proposto da:

R.G., rappresentato e difeso dall’avvocato GIUSEPPE FAZIO;

– ricorrenti –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA;

– intimati –

avverso il provvedimento del TRIBUNALE di CAMPOBASSO, depositato il 11/06/2020;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/06/2021 dal Consigliere ANTONIO SCARPA.

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

R.G. ha proposto ricorso articolato in due motivi (1 – violazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 – violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 96, comma 2; 2 – mancanza di motivazione) avverso il provvedimento n. 644/2020 reso dal Tribunale di Campobasso in data 1 giugno 2020.

Su proposta del relatore, che riteneva che il ricorso dovesse essere dichiarato inammissibile, con la conseguente definibilità nelle forme di cui all’art. 380 bis c.p.c., in relazione all’art. 375 c.p.c., comma 1, n. 1), il presidente ha fissato l’adunanza della camera di consiglio.

Il Tribunale di Campobasso, sezione penale, con decreto del 5 agosto 2019, aveva rigettato l’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato presentata da R.G., imputato nel procedimento R.G. n. 378/2016.

R.G. propose “ricorso ex art. 702 bis c.p.c.” ricolto al Presidente del Tribunale, lamentando l’illegittimità del diniego di ammissione al beneficio.

Il Tribunale di Campobasso nel provvedimento qui impugnato, depositato in data 1 giugno 2020, ha precisato che il procedimento definito fosse “regolato dal rito sommario di cognizione”.

Secondo consolidato orientamento delle sezioni penali di questa Corte, nel procedimento per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato trovano applicazione le regole procedurali proprie del rito penale, sicché l’opposizione avverso il decreto di rigetto dell’istanza di ammissione emesso nell’ambito di un procedimento penale va proposta al giudice penale, stante il carattere accessorio della controversia rispetto al processo penale, ed il ricorso in cassazione avverso l’ordinanza che decide su tale opposizione deve essere presentato mediante deposito presso la cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato, ai sensi degli artt. 582 e 583 c.p.p. (tra le più recenti, Cass. pen. Sez. 4, 27/02/2019, dep. 17/04/2019, n. 16616; Cass. pen. Sez. 4, 16/10/2018, dep. 11/01/2019, n. 1223).

Non di meno, allorché, come nel caso in esame, l’opposizione sia stata proposta e trattata dal giudice civile, nella specie secondo il rito sommario di cognizione nelle forme del procedimento speciale previsto per gli onorari di avvocato (D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 99), senza che sia stata sollevata eccezione o rilevata d’ufficio alcuna questione sul punto, il ricorso per cassazione va proposto nell’osservanza delle norme del codice di rito civile (Cass. Sez. 6 – 2, 16/04/2021, n. 10136), quindi provvedendo alla notifica alle parti, dovendo il ricorso essere in mancanza dichiarato inammissibile (Cass. Sez. 1, 15/06/2005, n. 12842).

Il ricorso proposto da R.G., oltre a non indicare le parti intimate (art. 366 c.p.c., comma 1, n. 1), non è stato notificato ad alcun contradditore, e ciò ne determina l’inammissibilità, in quanto nel procedimento civile di cassazione soltanto con la notificazione si instaura il rapporto processuale.

Sussistono i presupposti processuali per il versamento – ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater -, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione, se dovuto.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della 6 – 2 Sezione civile della Corte suprema di cassazione, il 10 giugno 2021.

Depositato in Cancelleria il 10 novembre 2021

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