LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – rel. Presidente –
Dott. BERTUZZI Mario – Consigliere –
Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –
Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –
Dott. CRISCUOLO Mauro – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 1068-2021 proposto da:
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA’ CULTURALI, in persona del Ministro pro tempore, ricorrente che non ha depositato il ricorso entro i termini prescritti dalla legge;
– Ricorrente non costituito –
contro
IMMOBILIARE TORRE S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, Via Panama n. 86, presso lo studio dell’avvocato Giovanni Ranalli, che la rappresenta e difende;
– Controricorrente –
avverso la sentenza della CORTE DI APPELLO di PERUGIA depositata il 13/01/2020;
Udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 24/06//2021, dal Presidente LUIGI GIOVANNI LOMBARDO.
RILEVATO
che:
il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.;
“Improcedibilità del ricorso per omesso deposito dello stesso nel termine stabilito dall’art. 369 c.p.c. (giorni venti dall’ultima notificazione alle parti contro le quali è proposto, dovendosi aver riguardo alla data di perfezionamento della notifica: Cass., Sez. Un., n. 458 del 13/01/2005), trattandosi di sanzione processuale rilevabile d’ufficio e non esclusa dalla costituzione del resistente (Cass., Sez. 2, n. 22092 del 04/09/2019; Cass., Sez. 6 – 2, n. 25453 del 26/10/2017; Cass., Sez. 6 – 3, n. 12894 del 24/05/2013)”.
CONSIDERATO
che:
– il Collegio condivide la proposta del Relatore, in quanto la notifica del ricorso si è perfezionata l’11/07/2020 e il ricorso non è stato depositato nei venti giorni successivi, come da certificazione della cancelleria in atti, posteriore rispetto alla scadenza del termine;
– il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato improcedibile;
– le spese del presente giudizio di legittimità vanno poste a carico della parte soccombente, con distrazione in favore del difensore della controricorrente dichiaratosi antistatario.
PQM
La Corte Suprema di Cassazione:
dichiara improcedibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.000,00 (tremila) per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge, con distrazione in favore dell’avv. Giovanni Ranalli, dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta-2 Sezione Civile, il 24 giugno 2021.
Depositato in Cancelleria il 10 novembre 2021