LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –
Dott. BERTUZZI Mario – Consigliere –
Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –
Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –
Dott. DONGIACOMO Giuseppe – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 2447-2021 proposto da:
M.E.M., che si difende di persona;
– ricorrente –
contro
D.A. e P.J., in qualità di erede di P.C.;
– resistenti –
per regolamento di competenza avverso ORDINANZA del TRIBUNALE DI ROMA, depositata il 16/12/2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 24/6/2021 dal Consigliere Dott. DONGIACOMO GIUSEPPE;
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. GIACALONE GIOVANNI, il quale ha chiesto l’accoglimento del ricorso.
OSSERVA 1.1. L’avv. M.E.M., con ricorso del 21/11/2017, ha chiesto e ottenuto che il tribunale di Cassino, con decreto in data 24/11/2017, ingiungesse ad D.A. e P.C. il pagamento, in suo favore, della somma complessiva di Euro 35.669,43, quale corrispettivo per le prestazioni professionali da lui rese in favore degli stessi nei giudizi civili svoltisi innanzi al tribunale di Sulmona (RG 153/2004), alla corte d’appello di L’Aquila (RG 286/2011) e innanzi alla Corte di cassazione (RG 19096/2012);
1.2. D.A. e P.C. hanno roposto opposizione;
1.3. il tribunale di Cassino, con ordinanza del 19/6/2019, ha dichiarato la propria incompetenza per territorio, essendo competente il tribunale di Roma;
1.4. l’avv. M., con ricorso ai sensi degli artt. 702 bis c.p.c. e del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 14, ha riassunto il giudizio innanzi al tribunale di Roma;
1.5. D.A., in proprio e quale erede di P.C., e P.J., quale erede di P.C., si sono costituiti con memoria del 21/1/2020, chiedendo, tra l’altro, la sospensione del giudizio in attesa della definizione di quello pregiudiziale pendente, al n. di RG 15785/2017, innanzi al tribunale di Roma ed avente ad oggetto, tra l’altro, la condanna dell’avv. M. al risarcimento dei danni ad essi arrecati per aver introdotto, innanzi alla corte d’appello di Roma, il giudizio definito con la sentenza n. 3378/2012 ed oggetto dell’impugnazione innanzi alla Corte di cassazione per la quale lo stesso ha chiesto il compenso;
1.6. il tribunale di Roma, con D’ordinanza in epigrafe, dopo aver evidenziato che “la domanda risarcitoria proposta dagli odierni resistenti si fonda sul medesimo inadempimento che costituisce oggetto dell’eccezione sollevata nel presente giudizio”, ha ritenuto che, di conseguenza, esistesse “un rapporto di pregiudizialità logico giuridica tra il presente procedimento e quello avente R.G. 15785/201 sto che il medesimo fatto che costituisce oggetto dell’eccezione di inadempimento sollevata nel presente giudizio costituisce, altresì, oggetto della domanda risarcitoria proposta dalla D. nei confronti dell’Avv. to M. con il giudizio avente R.G. 15785/2017”;
1.7. il tribunale, allora, dopo aver ritenuto che, in forza di quanto esposto dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione nella sentenza n. 4485 del 2018, non era possibile, in un’ipotesi come quella in esame, la trattazione della domanda risarcitoria pregiudicante nell’ambito del medesimo giudizio introdotto con ricorso del D.Lgs. n. 150 del 2011, ex art. 14, ha disposto che il giudizio introdotto per il pagamento del compenso professionale dovesse essere sospeso, non essendo, peraltro, possibile, stante la diversità dei riti, la riunione dei due procedimenti;
2.1. l’avv. M., con ricorso notificato il 14/1/20221, ha impugnato, con regolamento di competenza, la citata ordinanza, articolando un motivo nel quale ha, in sostanza, dedotto che la domanda proposta nel giudizio che il tribunale ha sospeso prescinde dall’esito del giudizio sulla responsabilità professionale attribuitagli dai resistenti, che non riguarda la prestazione professionale resa in loro favore nei giudizi che si sono svolti innanzi al tribunale di Sulmona (comparsa di costituzione e risposta), alla corte d’appello di L’Aquila (atto d’appello avverso la sentenza del tribunale di Sulmona) e innanzi alla Corte di cassazione (controricorso e ricorso incidentale per resistere all’impugnazione proposta dalla Casa di Cura Piadeia s.p.a.).
2.2. le resistenti sono rimaste intimate;
3.1. il ricorso è infondato;
3.2. questa Corte, in effetti, come ricordato dal Pubblico Ministero, ha già avuto modo di affermare che, in linea di principio, qualora nel corso di un procedimento introdotto con il rito sommario di cognizione previsto e regolato dagli artt. 702-bis e s.s. c.p.c., insorga una questione di pregiudizialità rispetto ad un’altra controversia, che imponga un provvedimento di sospensione necessaria ai sensi dell’art. 295 c.p.c. (o venga invocata l’autorità di una sentenza resa in altro giudizio e tuttora impugnata, ai sensi dell’art. 337 c.p.c., comma 2), si determina la necessità di un’istruzione non sommaria: il giudice, quindi, non può adottare un provvedimento di sospensione ma deve, a norma dell’art. 702-ter c.p.c., comma 3, disporre il passaggio al rito della cognizione piena e, nel caso in cui i due procedimenti pendano innanzi al medesimo ufficio giudiziario ovvero a sezioni diverse di quest’ultimo, il giudice del giudizio reputato pregiudicato deve rimettere gli atti al capo dell’ufficio, ai sensi degli artt. 273 e 274 c.p.c. (salvo che il diverso stato in cui si trovano i due procedimenti non ne precluda la riunione), non ostando, peraltro, all’eventuale riunione la soggezione delle cause a due riti diversi, potendo trovare applicazione il disposto di cui all’art. 40 c.p.c., comma 3 (Cass. n. 31801 del 2018; conf., Cass. n. 25660 del 2020); del resto, in generale, se davanti al medesimo ufficio giudiziario pendano più cause connesse per pregiudizialità, il giudice della causa pregiudicata non può sospenderla ai sensi dell’art. 295 c.p.c. ma deve rimetterla al presidente del tribunale ai sensi dell’art. 274 c.p.c. perché lo stesso valuti l’opportunità di assegnarla al giudice della causa pregiudicante, a nulla rilevando che i due giudizi siano soggetti a riti diversi, soccorrendo, in tal caso, la regola dettata dall’art. 40 c.p.c. (Cass. n. 12436 del 2017; conf., Cass. n. 11634 del 2020);
3.3. le Sezioni Unite di questo Corte, tuttavia, nella sentenza n. 4485 del 2018, hanno affermato il princiio ner cui la controversia di cui alla L. n. 794 del 1942, art. 28, introdotta (come quella in esame) sia ai sensi dell’art. 702 bis c.p.c., sia in via monitoria, avente ad oggetto la domanda di condanna del cliente al pagamento delle spettanze giudiziali dell’avvocato, resta soggetta al rito di cui al D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 14 anche quando il cliente sollevi contestazioni relative all’esistenza del rapporto o, in genere, all’an debeatur: tuttavia, qualora il convenuto ampli l’oggetto del giudizio con la proposizione di una domanda (riconvenzionale, di compensazione o di accertamento pregiudiziale) non esorbitante dalla competenza del giudice adito ai sensi del citato D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 14, la trattazione di quest’ultima dovrà avvenire, ove si presti ad un’istruttoria sommaria, con il rito sommario (congiuntamente a quella proposta D.Lgs. n. 150 del 2011, ex art. 14 dal professionista) e, in caso contrario, con il rito ordinario a cognizione piena (ed eventualmente con un rito speciale a cognizione piena), previa separazione delle domande; in effetti, secondo le Sezioni, nel procedimento introdotto ai sensi del citato D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 14, l’atteggiamento difensivo del cliente (quando l’avvocato avesse proposto la domanda o il ricorso monitorio adducendo l’esigenza di una sola liquidazione), tanto che si concreti nella contestazione del rapporto di clientela, tanto nel caso di contestazioni relative comunque all’an debeatur e non al quantum, purché non si concreti nell’ampliamento dell’oggetto del giudizio con l’introduzione di una domanda, non determina alcuna incidenza sulla possibilità che il processo si svolga e si chiuda con il rito sommario e, dunque, non dà luogo ad una sorta di sopravvenuta inammissibilità del procedimento stesso, peraltro esclusa dal disposto del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 4, comma 1 e nemmeno all’esigenza di disporre il cambiamento del rito ed il passaggio alla cognizione ordinaria in applicazione di tale disposto: il procedimento sommario può, in tali ipotesi, senz’altro continuare con l’esame delle difese del cliente. Qualora, però, la difesa del convenuto si sia concretata nell’allargamento dell’oggetto del giudizio con una domanda ed essa non ponga problemi di competenza, nel senso che non esorbiti dalla competenza del giudice adito ai sensi del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 14, viene in giuoco l’art. 702-ter c.p.c., comma 4, il quale è applicabile al procedimento di cui allo stesso D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 14, con la conseguenza che il giudice del procedimento deve vagliare se la domanda del convenuto possa essere trattata con il rito sommario, cioè non richieda un’attività istruttoria non sommaria: in questo caso procederà alla trattazione congiunta con il rito sommario; in caso contrario, la disciplina del detto comma 4 impedisce di prospettare l’applicazione di quella dell’art. 40 c.p.c., comma 3 e 4, e la strada è obbligata: “la trattazione della domanda introdotta dal cliente dovrà avvenire, previa separazione, con il rito ordinario a cognizione piena (ed eventualmente con un rito speciale a cognizione piena: si pensi alla deduzione del cliente dello svolgimento delle prestazioni nell’ambito di un rapporto di coordinazione continuativa e continuata o di lavoro…). E, qualora la decisione sulla domanda separata sia pregiudiziale rispetto a quella della domanda di pagamento degli onorari, verrà in considerazione ancorché i processi restino davanti allo stesso giudice – l’art. 295 c.p.c.”;
3.3. ritiene la Corte che tale conclusione, se vale per il caso in cui la domanda pregiudiziale sia stata proposta dal cliente nell’ambito del giudizio introdotto a norma del citato D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 14, con la conseguenza che tale domanda dev’essere trattata, previa separazione da quella dell’avvocato al pagamento degli onorari, con il rito (ordinario o speciale) a cognizione piena, mentre il giudizio relativo alla domanda pregiudicata di pagamento degli onorari dev’essere sospeso ai sensi dell’art. 295 c.p.c., vale a maggior ragione per il caso, come quello in esame, il cui la domanda pregiudicante sia stata direttamente proposta dal cliente, pur se innanzi allo stesso tribunale, in un giudizio a cognizione piena;
3.4. l’ordinanza con la quale il tribunale ha ritenuto di disporre la sospensione del giudizio ai sensi dell’art. 295 c.p.c. sul rilievo per cui il giudizio in questione, in quanto assoggettato al rito previsto dall’art. 702-bis c.p.c. e del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 14, non consentiva, per la diversità dei riti, la trattazione della domanda risarcitoria, pendente innanzi allo stesso tribunale, asseritamente pregiudicante, si e’, dunque, attenuta ai principi esposti, tanto più che, alla luce degli atti depositati dal ricorrente, sussiste, sia pur in parte, l’affermata pregiudizialità tra la domanda proposta dagli opponenti in via ordinaria e la domanda di pagamento degli onorari introdotta dall’avvocato a norma del citato D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 14;
3.5. la domanda di pagamento che l’avv. M. ha proposto a norma dell’art. 14 cit., in effetti, riguarda, tra l’altro, i compensi che lo stesso ha dichiarato di aver maturato nei confronti di D.A. e di P.C. per aver proposto, nel procedimento introdotto innanzi alla Corte di cassazione con il n. di RG 19096/2012, controricorso (rispetto al ricorso principale proposto dagli appellati soccombenti) nonché ricorso incidentale avverso la sentenza n. 3378/2012 della corte d’appello di Roma (v. il ricorso in riassunzione innanzi al tribunale di Roma, p. 3, 5 s.s., 21, 23 s.s, 30 s.s): vale a dire la sentenza che ha definito uno dei giudizi in ordine al quale gli stessi D.A. e P.C., con atto di citazione del 23/2/2017, hanno formulato, innanzi al tribunale di Roma, una domanda avente ad oggetto la condanna dell’avv. M. alla restituzione di somme in quanto, a loro dire, indebitamente versate (v. l’atto di citazione, p. 10-11) ed al risarcimento dei danni asseritamente subiti per effetto del suo inadempimento ai doveri di diligenza e di competenza (v. l’atto di citazione, p. 12 ss);
3.6. ritiene la Corte che tale domanda, pur non riguardando direttamente le prestazioni professionali rese dall’avv. M. nel giudizio per la cassazione dell’indicata sentenza della corte d’appello di Roma n. 3378/2012 ed oggetto della domanda di pagamento proposta ai sensi del citato D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 14, ne condiziona, evidentemente, l’esito, in ragione del principio per cui, in caso di prestazioni giudiziali, il diritto dell’avvocato al compenso sorge con la cessazione della prestazione: precisamente, nel caso dell’opera professionale dell’avvocato, che di regola si svolge attraverso una pluralità di prestazioni funzionalmente volte al medesimo obiettivo e, come tali, tra di loro non scindibili, la cessazione della prestazione, ai fini sopra indicati, si identifica, di volta in volta, con la conciliazione delle parti o la revoca del mandato (o con fatti ad essi equiparabili, come la rinuncia al mandato, l’estinzione del processo non seguita da riassunzione, ecc.) ovvero, com’e’ accaduto nel caso in esame, con la decisione (definitiva) della causa (o, comunque, del procedimento giudiziale);
4.1. il ricorso, pertanto, dev’essere rigettato;
4.2. nulla per le spese, in difetto dii attività difensiva da parte dei resistenti.
P.Q.M.
La Corte così provvede: rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sesta Sezione Civile – 2, il 24 giugno 2021.
Depositato in Cancelleria il 10 novembre 2021