LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TRAVAGLINO Giacomo – rel. est. Presidente –
Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –
Dott. RUBINO Lina – Consigliere –
Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –
Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. R.G. 37016/2019 proposto da:
S.S., (cod. fisc. …), rappresentato e difeso, giusta procura speciale rilasciata su separato foglio ed allegata al ricorso, dall’Avvocato Luca Segalla, del Foro di Vicenza, con studio in Vicenza, Via Brigata Regina 39, elettivamente domiciliato in Roma, presso la cancelleria di questa Corte;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, (cod. fisc. *****), in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall’Avvocatura dello Stato, domiciliata in via del Portoghesi n. 12;
– resistente –
avverso la sentenza della Corte di appello di Venezia, n. 2374/2018, pubblicata in data 11.06.2019.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13 gennaio 2021 dal Presidente, Dott. Travaglino Giacomo.
PREMESSO IN FATTO 1. Il signor S.S., nato in *****, formulò istanza alla Questura di Vicenza al fine di ottenere il riconoscimento della protezione internazionale di cui al D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 4 ed in particolare:
(a) in via principale, il riconoscimento dello status di rifugiato, D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, ex art. 7 e ss.;
(b) in via subordinata, il riconoscimento della “protezione sussidiaria” di cui al D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14;
(c) in via ulteriormente subordinata, la concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, ex art. 5, comma 6 (nel testo applicabile ratione temporis);
2. La Commissione Territoriale rigettò l’istanza con provvedimento del 7.7.2016;
3. Avverso tale provvedimento, egli ha proposto, ai sensi del D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 35 ricorso dinanzi al Tribunale di Venezia, che lo ha rigettato con ordinanza in data 18.3.2018;
4. L’ordinanza, appellata dal soccombente ex art. 702 quater c.p.c., è stata confermato dalla Corte d’appello di Venezia, con sentenza pubblicata in data 11.6.2019;
4.1. a sostegno della domanda di riconoscimento delle cd. “protezioni maggiori”, il ricorrente, comparendo personalmente in udienza dinanzi al giudice di primo grado, aveva dichiarato:
– di essere fuggito dalla ***** nel gennaio del 2015, a seguito dell’attentato terroristico verificatosi nella cittadina di *****, nel Nord-est del Paese, dove si era trasferito dopo aver assistito, in occasione delle elezioni politiche locali di ***** del 2012, a scontri e sparatorie;
– di avere precedentemente frequentato, a partire dall’anno 2009, il College di *****, dove un gruppo di facoltosi giovani lo aveva invitato a seguirli ad *****, per incontrare un uomo politico di nome A.A., esponente del *****;
– di aver accettato la proposta ed ascoltato il politico che, durante un comizio, aveva illustrato le proprie strategie in vista delle imminenti elezioni;
– di aver ricevuto, in quell’occasione, la somma di 50.000 naira, per essere successivamente condotto in una stanza, dove aveva avuto modo di vedere molte armi, che sarebbero dovute servire durante le elezioni;
– di essersi spaventato alla prospettiva di doverle usare e di essere fuggito a Lagos, dove era rimasto per due anni, fino al giorno in cui, raggiunto da soggetti riconducibili al *****, venne rapito e picchiato per tre giorni, per essere poi riportato al campus universitario;
– di essere nuovamente fuggito, a bordo di un pullman, nel giorno delle elezioni tenutesi nell'***** (il 28.4.2013), per raggiungere *****, dove aveva lavorato come muratore fino al giorno dell’attentato terroristico di ***** del 3 gennaio 2015, all’indomani del quale aveva deciso di lasciare definitivamente la *****.
4.2. A sostegno della domanda subordinata di protezione umanitaria egli aveva poi dedotto l’esistenza di tutti i presupposti per il suo riconoscimento, tanto in considerazione della personale e grave situazione di vulnerabilità, quanto del livello di integrazione raggiunto in Italia.
5. A fondamento della decisione di rigetto della domanda, la Corte territoriale ha evidenziato l’insussistenza dei presupposti per il riconoscimento di tutte le forme di protezione internazionale invocate dal ricorrente, alla luce: 1) della sostanziale non credibilità del suo racconto – richiamando in proposito le specifiche e motivate osservazioni del Tribunale (f.4-5 della sentenza di appello) – ritenuto “intrinsecamente inattendibile, alla stregua degli indicatori contenuti nel D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3 atteso che il richiedente asilo avrebbe dovuto quantomeno allegare i motivi per cui il suo rientro in Patria, oggi, lo esporrebbe a pericolo, a distanza di anni dai fatti narrati”, volta che “l’esame in ordine alla sussistenza dei presupposti della protezione internazionale è sempre e necessariamente formulato ex nunc”, mentre, nell’atto di appello, “il ricorrente nemmeno si confronta(va) con le specifiche osservazioni del Tribunale il punto di illogicità e contraddittorietà della narrazione”; 2) della insussistenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria, in ciascuna delle prime due forme di cui al D.Lgs. n. 251 del 2008, art. 14 in conseguenza del giudizio di non credibilità del ricorrente; 3) della insussistenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria nella forma di cui all’art. 14, lett. c) D.Lgs., attesa l’insussistenza, nella zona di provenienza del ricorrente, di una situazione di conflitto armato generalizzato, da valutarsi alla luce dei canoni interpretativi indicati dalla Corte di giustizia e da questa stessa Corte di legittimità, giusta informazioni assunte (il giudice di appello, premessa una generale quanto dettagliata esposizione delle caratteristiche geomorfologiche e della situazione socio-politica dello Stato ***** – ff. 12 – 14 della sentenza – cita fonti relative ad un periodo temporale ricompreso tra il 2014 e il 2015); 4) dell’impredicabilità di un’effettiva situazione di vulnerabilità idonea a giustificare il riconoscimento dei presupposti per la c.d. protezione umanitaria, non rientrando, in particolare, l’appellante, a giudizio della Corte territoriale, “nelle categorie dei soggetti vulnerabili ricavabili dal disposto del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 1, lett h) bis (quali i minori, i minori non accompagnati, disabili, anziani, donne in stato di gravidanza, genitori singoli con figli minori, vittime della tratta di esseri umani, persone affette da gravi malattie o da torture, stupri o altre forme gravi di violenza psicologica, fisica o sessuale, o vittime di mutilazioni genitali), posto che – afferma testualmente il giudice d’appello – “nel valutare la vulnerabilità della persona, non si può prescindere dalla sua credibilità, analogamente a quanto accade per lo status di rifugiato e per la protezione sussidiaria, eccezion fatta per quella ricollegata ad una situazione di violenza indiscriminata” (così la sentenza impugnata al folio 16), pe concludere, infine, nel senso della non idoneità, allo scopo di ottenere la misura della protezione umanitaria, “della mera allegazione di aver acquisito un certo grado di integrazione nel nostro Paese – nel caso di specie, nemmeno allegato – atteso che esso non è desumibile dall’effettuazione di prestazioni lavorative regolarmente retribuite, ma comporta la dimostrazione di un’effettiva e irreversibile integrazione nel tessuto sociale e culturale del paese ospitante – occorrendo invece la prova della compromissione del nucleo fondamentale dei diritti di cui all’art. 2 Cost. in caso di rimpatrio nel Paese di origine, qui esclusa secondo quanto si desume dalle COI sopra richiamate”.
6. Il provvedimento della Corte d’appello è stato impugnato per cassazione dall’odierno ricorrente sulla base di 3 motivi di censura;
6.1. Il Ministero dell’interno non si è costituito in termini mediante controricorso.
1. Col primo motivo, la difesa del ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione e/o falsa applicazione di legge ex art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4 in relazione all’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4 e art. 118 disp. att. c.p.c. – nullità della sentenza per motivazione apparente/inesistente e nullità del procedimento violazione ex art. 360 c.p.c., n. 5 – omesso esame circa un fatto decisivo in relazione all’art. 116 c.p.c. e D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5 e D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3 art. 16 Dir. 327/2013 UE, per avere il giudice violato i canoni legali di interpretazione degli elementi istruttori, nonchè per aver omesso un fatto decisivo;
1.1. Col secondo motivo, si lamenta violazione e/o falsa applicazione di legge ex art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4 in relazione all’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4 e art. 118 disp. att. c.p.c. – nullità della sentenza per motivazione apparente/inesistente e nullità del procedimento in relazione all’art. 115 c.p.c., D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 2, comma 1 e D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 14, comma 8 art. 16 Dir. 327/2013 UE, per avere omesso di applicare l’art. 14 lett. b) e c) in violazione dei canoni legali di valutazione degli elementi di prova con riferimento alla credibilità intrinseca del ricorrente;
1.2. Col terzo motivo, il ricorrente si duole della violazione e/o falsa applicazione ex art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4 in relazione all’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4 e art. 118 disp. att. c.p.c. – nullità della sentenza per motivazione apparente/inesistente e nullità del procedimento – violazione ex art. 360 c.p.c., n. 5 – omesso esame circa un fatto decisivo in relazione al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3 D.Lgs. 25 del 2008, art. 8, comma 3 D.P.R. n. 394 del 1999, artt. 11 e 29 per non avere il giudice valutato la vulnerabilità in relazione alle condizioni di vita del ricorrente allegate in giudizio, nonchè per aver omesso l’esame di un fatto decisivo.
2. Il primo e il secondo (sia pur soltanto in parte qua) dei motivi come sopra ricportati possono essere congiuntamente esaminati.
Essi sono infondati.
2.1. Si censura, nel complesso, con argomentazioni sia pur solo in parte sovrapponibili, l’erronea valutazione della credibilità del richiedente asilo e, conseguentemente, il mancato riconoscimento della protezione sussidiaria di cui al Decreto n. 251 del 2007, art. 14, lett. b).
2.2. Contrariamente a quanto sostenuto nell’esposizione delle censure, la Corte territoriale, sia pur con motivazione per relationem, ha testualmente riportato tutte le ragioni puntualmente ed esaustivamente esposte dal Tribunale a fondamento del complessivo giudizio di non credibilità del richiedente asilo, ragioni che si dipanano attraverso una attenta ed analitica valutazione di tutte le circostanze che sostanziavano il contenuto delle sue dichiarazioni.
2.3. Muovendo dall’assunto della sussistenza di una asserita forma di persecuzione nei confronti del signor S., le doglianze sviluppate dal folio 11 al folio 16 del ricorso non colgono efficacemente nel segno, volta che il provvedimento impugnato ha escluso, con apprezzamento di fatto incensurabile in questa sede – e all’esito di un fondato e convincente giudizio di non credibilità dell’istante – che ricorresse una siffatta circostanza.
2.4. Osserva, in proposito, il collegio come il vizio di violazione o falsa applicazione di legge non possa essere formulato se non assumendo l’accertamento di fatto, così come operato dal giudice del merito, in guisa di termine obbligato, indefettibile e non modificabile, del sillogismo tipico del paradigma del giudizio di sussunzione, là dove, diversamente (ossia ponendo in discussione detto accertamento), si verrebbe a trasmodare nella revisione della quaestio facti e, dunque, ad esercitarsi poteri di cognizione esclusivamente riservati al giudice dell’appello (Cass. 13 marzo 2018, n. 6035; Cass. 23 settembre 2016, n. 18715).
2.4.1. Sotto altro aspetto, le doglianze si risolvono, in parte qua, in una censura di solo merito, quanto alla valutazione degli elementi probatori così come operata (dal Tribunale e) dalla Corte di appello in ordine alla idoneità degli stessi a dimostrare la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento in capo al ricorrente della protezione sussidiaria ex art. 14, lett. b), previa positiva valutazione della credibilità del richiedente asilo: ma una siffatta censura può trovare ingresso in questa sede soltanto nei limiti già indicati da questa Corte con la recente ordinanza n. 8819 del 2020, e cioè lamentando una non corretta applicazione dei principi che impongono al giudice di merito di esaminare i singoli elementi del racconto secondo un criterio non puramente atomistico, caratterizzato da una (non legittima) scomposizione/dissociazione/confutazione di ciascun singolo fatto esposto, con relativo ragionamento sofistico a contrario, rispetto al generale contesto narrativo, bensì procedendo alla necessaria, e ben diversa, disamina complessiva dell’intera vicenda riferita dal richiedente asilo. Si è così osservato (Cass. 8819/2020, cit.) come la valutazione delle dichiarazioni del migrante rese in sede (amministrativa e poi) giurisdizionale non possa ritenersi volta alla capillare e frazionata ricerca delle singole, eventuali contraddizioni, pur talvolta esistenti, insite nella narrazione della sua personale situazione, poichè il procedimento di protezione internazionale è caratterizzato, per sua natura, da una sostanziale mancanza di contraddittorio (stante la sistematica assenza dell’organo ministeriale), con conseguente impredicabilità della diversa funzione – caratteristica del processo civile ordinario – di occhiuto bilanciamento tra posizioni e tesi contrapposte inter partes.
2.5. Nella valutazione di credibilità del richiedente asilo, il Tribunale prima, la Corte d’appello poi (sia pur, come già detto, soltanto per relationem, ma pur tuttavia scrutinando, con motivazione non al di sotto del minimo costituzionale, le critiche mosse dall’appellante alla pronuncia di primo grado), si sono rigorosamente attenuti a tali principi, volta che (ff.4-5 del provvedimento impugnato) vengono dapprima valutati i singoli fatti nel contesto di quanto complessivamente dichiarato in sede di audizione dinanzi al Tribunale, evidenziandosene poi l’insanabile contraddittorietà dell’intero tessuto narrativo, per concludersi, del tutto correttamente, nel senso di una irredimibile non credibilità dell’intera vicenda riferita dal richiedente asilo.
2.6. Il ricorso – che si dilunga in una puntigliosa quanto apprezzabile disamina di vicende e circostanze in ipotesi idonee a corroborare la veridicità del narrato su di un piano generale di accadimenti storici – non può, peraltro, trovare, in parte qua, accoglimento, alla luce della sua stessa struttura espositiva, in quanto la Corte di cassazione non è mai giudice del fatto storico in senso sostanziale e non può riesaminare e valutare autonomamente (se non nei limiti poc’anzi decritti, sotto il profilo della non scomponibilità fattuale delle dichiarazioni) il merito della causa, volta che il giudizio di merito viene contestato e contrastato sulla base di affermazioni che mirano esclusivamente a sovrapporre una diversa ricostruzione e valutazione dei fatti storici, ponendoli in un astratto e soltanto formale dissenso rispetto a quella compiuta dal giudice di merito.
2.7. Al rigetto del primo motivo consegue, ipso facto, il rigetto della seconda censura, sia pur nella sola parte in cui essa lamenta la mancata concessione della protezione sussidiaria di cui al Decreto n. 251 del 2007, artt. 14, lett. b) poichè il negativo giudizio sulla credibilità del ricorrente non consente, nemmeno in astratto, la predicabilità di situazioni come quelle ipotizzate in seno alla norma ora richiamata.
3. Il secondo (in parte qua) e il terzo motivo (da esaminarsi congiuntamente) sono, di converso, meritevoli di accoglimento.
3.1. Essi censurano la sentenza della Corte territoriale lamentando:
– La violazione dell’obbligo di cooperazione istruttoria posto a carico dell’organo giudicante, in relazione alla richiesta di protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. c);
– La violazione dell’obbligo di comparazione, ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria, tra la situazione del Paese di origine ed il livello di integrazione raggiunto in Italia dal richiedente asilo;
4. Quanto al dovere di cooperazione del giudice nell’accertamento di una situazione di violenza indiscriminata tale da poter prescindere del tutto dalla valutazione di credibilità del richiedente asilo, giusta l’insegnamento della Corte di giustizia e di questa stessa Corte di legittimità, è principio ormai consolidato (per tutte, Cass. 8819/2020) quello secondo il quale l’obbligo de quo si sostanzia nell’acquisizione di COI pertinenti e aggiornate al momento della decisione, da richiedersi agli enti a ciò preposti alla luce dell’obbligo, sancito dall’art. 10, comma 3, lett. b) della cd. Direttiva Procedure, “di mettere a disposizione del personale incaricato di esaminare le domande informazioni precise e aggiornate provenienti dall’EASO, dall’UNHCR e da Organizzazioni internazionali per la tutela dei diritti umani circa la situazione generale nel paese d’origine dei richiedenti e, all’occorrenza, dei paesi in cui hanno transitato”.
4.2. E’, pertanto, fatto obbligo (dapprima all’amministrazione, poi) al giudice di merito di acquisire ex officio le necessarie informazioni relative ai Paesi d’origine del richiedente asilo che risultino complete, affidabili e (soprattutto) aggiornate al momento della decisione (che, nella specie, è stata adottata nel mese di giugno del 2019), giusta l’insegnamento di cui a Cass. 13897/2019 e 11312/2019, specificando, in motivazione, il contenuto di tali fonti ed evitando di ricorrere a formule stereotipate del tutto avulse dalla situazione concretamente accertata.
4.3. Nella specie, fondatamente il ricorrente lamenta che le fonti informative richiamate in sentenza (f. 14) risalgano agli anni 2014-2015, e contrappone ad esse COI ben più aggiornate (ff. 17 ss. del ricorso, che cita fonti relative agli anni 2017-2019), inequivocabilmente rappresentative di una mutata situazione del Paese di provenienza del richiedente asilo.
4.4. Alla luce di tali considerazioni, il motivo va accolto, con conseguente obbligo del giudice d’appello di acquisire ex officio, in sede di giudizio di rinvio, fonti aggiornate al momento della decisione, onde rivalutare i presupposti per la concessione della protezione sussidiaria de qua alla luce della sopravvenuta esistenza di un possibile conflitto armato, sia pur a bassa intensità, tale da soddisfare i requisiti di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c).
5. Parimenti fondata risulta la doglianza relativa al mancato riconoscimento della protezione umanitaria.
5.1. Merita censura, difatti, l’affermazione della Corte d’appello a mente della quale “nel valutare la vulnerabilità della persona, non si può prescindere dalla sua credibilità, analogamente a quanto accade per lo status di rifugiato e per la protezione sussidiaria (eccezion fatta per quella collegata ad una situazione di violenza indiscriminata)”.
5.1.1. Se il principio è correttamente affermato quanto alla fattispecie di protezione sussidiaria di cui alle (sole) lettere a) e b) del più volte citato art. 14, esso non è, di converso, conforme a diritto con riguardo alla domanda di permesso di soggiorno per motivi umanitari.
5.2. Nella specie, la Corte di appello di Venezia, pur mostrandosi consapevole (p. 15 della sentenza) del principio di diritto affermato da questa Corte con la pronuncia 4455/2018 (e confermato dalle stesse sezioni unite con la pronuncia 29459/2019), a mente del quale più che a condizioni soggettive di vulnerabilità, la verifica va effettuata in relazione alla violazione dei diritti umani nel Paese di origine, con particolare riferimento al loro nucleo essenziale, non ne fa corretta applicazione, respingendo la domanda sulla base della sola esclusione di condizioni di vulnerabilità soggettiva del ricorrente in conseguenza della sua non credibilità.
5.3. L’equazione credibilità/vulnerabilità, così come adottata dalla Corte di merito, non è conforme a diritto.
5.4. Al riguardo, deve premettersi come questa Corte abbia avuto modo di chiarire che il giudizio di credibilità della narrazione del richiedente, in relazione alla specifica situazione dedotta a sostegno della domanda di protezione internazionale, non può precludere l’analisi, da parte del giudice, ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria, delle diverse circostanze che concretizzino una situazione di “vulnerabilità”, eventualmente valutata su base oggettiva, in quanto il riconoscimento del diritto al rilascio del permesso di soggiorno per ragioni umanitarie deve essere frutto di una valutazione autonoma, non potendo conseguire automaticamente al rigetto delle altre domande di protezione internazionale, attesa la strutturale diversità dei relativi presupposti (così, tra le altre, Cass. 10922/2019).
5.5. Ne consegue, in una dimensione di speculare parallelismo tra protezione sussidiaria di cui all’art. 14, lett. c) e protezione umanitaria – entrambe, fattispecie normative sostanzialmente “in bianco” e ricostruite dalla giurisprudenza comunitaria e di legittimità nei termini e secondo i criteri dianzi indicati – un altrettanto speculare parallelismo tra i concetti di rischio (conseguente alla minaccia alla vita o alla persona) e di vulnerabilità (conseguente al respingimento del richiedente asilo in un Paese dove è violato il nucleo essenziali dei diritti umani).
5.5.1. Tanto nella valutazione del rischio di cui al’art. 14, lett. C quanto in quella della vulnerabilità, si prescinde, difatti, dalla credibilità del narrato, così come se ne prescinde nell’attivare, previamente, l’obbligo di cooperazione, da attuarsi attraverso l’acquisizione di fonti complete e aggiornate sulla situazione del paese di origine, che consentano al giudice di accertare non soltanto l’inesistenza di una situazione di conflitto armato, ma anche l’esistenza di un sistema politico e sociale caratterizzato da un sufficiente rispetto dei diritto umani, tale da consentirne l’esercizio al di sopra del loro “minimo incomprimibile” e da non ledere la dignità della persona.
5.6. Per altro verso, merita censura l’ulteriore affermazione, predicativa dell’inidoneità dell’acquisizione di un certo grado di integrazione raggiunto, che, nel caso di specie, non si ritiene “nemmeno allegato” (f. 17 della sentenza) – atteso che esso non sarebbe “desumibile dall’effettuazione di prestazioni lavorative regolarmente retribuite, ma comporta la dimostrazione di un’effettiva e irreversibile integrazione nel tessuto sociale e culturale del paese ospitante – occorrendo invece la prova della compromissione del nucleo fondamentale dei diritti di cui all’art. 2 Cost. in caso di rimpatrio nel Paese di origine, qui esclusa secondo quanto si desume dalle COI sopra richiamate”.
5.6.1. Colgono nel segno, in proposito, le puntuali doglianze espresse con il terzo motivo di ricorso (ff. 25 ss. dell’atto di impugnazione), rivolte:
– da un canto, a criticare la predetta affermazione della Corte (che peraltro, nel ritenere “nemmeno allegata” la prova dell’integrazione, mostra di aver ignorato del tutto anche la sola lettura dell’imponente documentazione prodotta dal ricorrente a dimostrazione dell’esatto contrario, specificamente elencata a folio 30 del ricorso), non conforme a diritto poichè livello di integrazione del richiedente asilo non può ragionevolmente intendersi come necessità di un pieno, irreversibile e radicale inserimento nel contesto sociale e culturale del Paese (ciò che apparirebbe a fatica predicabile anche con riferimento a non pochi cittadini italiani), bensì (come accaduto nella specie) in termini di ogni apprezzabile sforzo di inserimento della realtà locale di riferimento, attraverso la produzione di attestati di frequenza e di apprendimento della lingua italiana, di partecipazione ad attività di volontariato, di contratti di lavoro anche a tempo determinato;
dall’altro, ad evidenziare come, da parte della Corte territoriale, sia stato del tutto pretermesso (sulla base degli erronei principi di diritto applicati) il pur necessario giudizio di comparazione fondato, da una parte, su un circostanziato esame della documentazione prodotta dal ricorrente a sostegno della sua integrazione e, dall’altra, sulla attenta, puntuale ed aggiornata valutazione delle condizioni del paese di origine, che non può emergere, ipso facto (attesane la diversità morfologica e funzionale), dal contenuto dagli accertamenti compiuti al diverso fine di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c) ma deve riguardare specificamente la situazione – e l’eventuale compressione – dei diritti umani e del relativo grado di tutela nel paese di origine del richiedente asilo.
5.7. Pertanto, in tema di requisiti necessari per ottenere la protezione umanitaria, vanno riaffermati i principi, più volte ribaditi in numerose pronunce di questa stessa Corte, a mente dei quali:
a. non si può trascurare la necessità di collegare la norma che la prevede ai diritti fondamentali che l’alimentano.
b. le relative basi normative sono “a compasso largo”: l’orizzontalità dei diritti umani fondamentali, col sostegno dell’art. 8 della Cedu, promuove l’evoluzione della norma, elastica, sulla protezione umanitaria “a clausola generale di sistema”, capace di favorire i diritti umani e di radicarne l’attuazione.
c. deve, pertanto, darsi seguito all’orientamento (inaugurato da Cass. 23 febbraio 2018, n. 4455, e seguito, tra le altre, da Cass. 19 aprile 2019, n. 11110 e da Cass. n. 12082/19, nonchè dalla prevalente giurisprudenza di merito) che assegna rilievo centrale alla valutazione comparativa, ex art. 8 CEDU, tra il grado d’integrazione effettiva nel nostro Paese e la situazione in cui verrebbe a trovarsi il richiedente nel Paese di origine, al fine di verificare se il rimpatrio possa determinarne la privazione della titolarità dell’esercizio dei diritti umani, al di sotto del nucleo ineliminabile e costitutivo della dignità personale.
d. La situazione soggettiva di vulnerabilità è condizione sufficiente, ma non anche necessaria, ai fini del predetto giudizio di comparazione, volta che la valutazione dei presupposti richiesti per il riconoscimento della protezione umanitaria può essere condotto anche, ma non soltanto, alla luce di valutazioni soggettive ed individuali, condotte caso per caso – onde impedire che il giudice di merito si risolva a declinare apodittiche e ripetitive valutazioni di tipo “seriale”, improntate ai più disparati quanto opinabili criteri, altrettanto seriali, a mò di precipitato di una chimica incompatibile con valori tutelati dalla Carta costituzionale e dal diritto dell’Unione.
6. La sentenza impugnata – che non ha fatto corretta applicazione di tali criteri – deve essere, in parte qua, cassata, con rinvio alla Corte di appello di Venezia, in diversa composizione, per il riesame della controversia alla luce dei principi di diritto sopra evidenziati e in particolare per la valutazione, nei termini comparativi sopra richiamati, della condizione del ricorrente con riferimento all’accertato livello di integrazione raggiunto anche attraverso il lavoro, acquisendo nel contempo informazioni, aggiornate alla data della decisione e provenienti da fonti ufficiali, relative alle condizioni del Paese di provenienza, al fine di verificare non solo l’esposizione a rischio del richiedente asilo nel caso di conflitto armato, ma anche se l’eventuale rimpatrio possa compromettere il nucleo incomprimibile dei suoi diritti fondamentali.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso nei limiti di cui in motivazione, cassa la sentenza impugnata e rinvia il procedimento alla Corte di appello di Venezia, che, in diversa composizione, farà applicazione dei principi di diritto suesposti.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17 si dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, se dovuto, per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, il 13 gennaio 2021.
Depositato in Cancelleria il 10 febbraio 2021
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