Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.33200 del 10/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ORILIA Lorenzo – Presidente –

Dott. ABETE Luigi – rel. Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

Dott. CRISCOLO Mauro – Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25720 – 2020 R.G. proposto da:

B.M. – c.f. ***** – rappresentato e difeso in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce al ricorso dall’avvocato Mariarosa Balladore ed elettivamente domiciliato in Roma, alla via Dardanelli, n. 15, presso lo studio dell’avvocato Franco Pascucci.

– ricorrente –

contro

L.A. (titolare della ditta individuale “Automobili L. di L.A.”) – c.f./p.i.v.a. 03743360285 –

rappresentato e difeso in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce al controricorso dall’avvocato Alberto Salmaso ed elettivamente domiciliato in Roma, alla via Giovanni Pierluigi da Palestrina, n. 19, presso lo studio dell’avvocato Fabio Francesco Franco.

– controricorrente –

avverso la sentenza della Corte d’Appello di Venezia n. 37/2020;

udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’1 luglio 2021 dal consigliere Dott. Abete Luigi.

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO 1. Con atto notificato il 4.9.2010 B.M. citava a comparire dinanzi al Tribunale di Padova L.A., titolare della ditta individuale “Automobili L. di L.A.”.

Premetteva che nel febbraio 2003 aveva acquistato presso l'”Automobili L.” l’autovettura usata “Audi A6 Avant”, targata BN138RX, per il prezzo di Euro 27.500,00; che all’atto dell’acquisto gli era stato rappresentato che l’autovettura aveva percorso 94.000 km e che avrebbe fruito di un anno di garanzia.

Indi esponeva che poco tempo dopo l’acquisto l’autovettura aveva manifestato numerosi difetti, tant’e’ che era stata più volte riparata presso l’autofficina di riferimento del venditore.

Esponeva altresì che, eseguite le opportune ricerche presso la ditta che in precedenza aveva curato la vendita dell'”Audi A6 Avant”, aveva appreso che l’autovettura aveva alla data del settembre 2002 percorso ben 165.000 km.

Esponeva infine che, rivolte all'”Automobili L.” le debite contestazioni, aveva appurato alla stregua delle risultanze della fattura d’acquisto che l'”Automobili L.” aveva operato unicamente quale intermediaria, siccome l’autovettura gli era stata venduta dalla “Mercauto s.a.s. di A.S. & C.”.

Chiedeva condannarsi L.A. a risarcirgli il danno cagionato, quantificato nella somma di Euro 25.520,00 ovvero nella diversa somma ritenuta di giustizia, con rivalutazione ed interessi.

2. Si costituiva L.A..

Eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva.

Instava per il rigetto dell’avversa domanda.

3. Con la memoria ex art. 183 c.p.c., comma 6, n. 1, l’attore invocava l’affermazione di responsabilità del convenuto quale mandatario senza rappresentanza della “Mercauto s.a.s. di A.S. & C.”.

4. Assunta la prova per testimoni, espletata la c.t.u., con sentenza n. 504/2015 il tribunale condannava il convenuto a risarcire il danno cagionato all’attore, liquidato nella somma di Euro 14.000,00, oltre interessi legali.

5. Proponeva appello L.A..

Resisteva B.M.; esperiva appello incidentale subordinatamente all’accoglimento dell’appello principale.

6. Con sentenza n. 37/2020 la Corte d’Appello di Venezia accoglieva parzialmente il gravame principale e, tra l’altro, condannava L.A. a risarcire a B.M. il danno quantificato nel minor importo di Euro 6.500,00, oltre interessi legali dal 16.9.2008; rigettava l’appello incidentale; compensava fino a concorrenza di 1/2 le spese del doppio grado; ripartiva in pari misura tra le parti le spese di c.t.u.

Evidenziava la corte – in sede di disamina del sesto motivo dell’appello principale – che del tutto immotivatamente il tribunale non aveva tenuto conto in sede di quantificazione del danno delle risultanze della c.t.u. ovvero, così come aveva rappresentato l’appellante principale, che ingiustificatamente il tribunale aveva fatto ricorso alla liquidazione equitativa.

7. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso B.M.; ne ha chiesto sulla scorta di due motivi la cassazione con ogni conseguente statuizione.

L.A. ha depositato controricorso; ha chiesto dichiararsi inammissibile o rigettarsi l’avverso ricorso con il favore delle spese.

8. Il relatore ha formulato proposta di manifesta infondatezza di ambedue i motivi di ricorso ai sensi dell’art. 375 c.p.c., n. 5); il presidente ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., comma 1, ha fissato l’adunanza in camera di consiglio.

9. Il ricorrente ha depositato memoria.

Del pari ha depositato memoria il controricorrente.

10. Con il primo motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione o falsa applicazione dell’art. 1226 c.c..

Deduce che la corte d’appello non ha tenuto conto che il tribunale non aveva condiviso la valutazione operata dal c.t.u..

Deduce segnatamente che la corte d’appello non ha tenuto conto che il tribunale aveva ritenuto che il consulente non aveva, a sua volta, debitamente considerato il carattere del tutto straordinario della percorrenza effettiva dell'”Audi A6 Avant”, siccome assimilabile a quella di un taxi o di un’autovettura a noleggio, sì che in questa condizione non potesse che farsi ricorso al criterio equitativo di liquidazione del danno.

11. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c.

Deduce che in sede di compensazione parziale delle spese di lite la corte d’appello non ha tenuto conto che è stato costretto ad agire in giudizio per ottenere il ristoro del danno e che è rimasto comunque vittorioso.

12. Il collegio appieno condivide la proposta del relatore, che ben può essere reiterata in questa sede.

D’altronde, le argomentazioni di cui alla memoria che il ricorrente ha depositato, non sono – si dirà – da condividere.

I motivi di ricorso sono pertanto privi di fondamento e da respingere.

13. Si premette, con precipuo riferimento al primo motivo di ricorso, che i fatti addotti dalle parti a fondamento della domanda o della eccezione e le inerenti deduzioni probatorie, già sottoposti al giudice di primo grado, tornano, seppur nei limiti delle questioni oggetto degli specifici motivi di gravame ed altresì delle questioni che i motivi di gravame implicitamente involgono (l’appello non è un “iudicium novum” ma una “revisio prioris instantiae”), a costituire oggetto di esame, valutazione ed accertamento da parte del giudice di appello, in quanto questi, a causa della impugnazione, torna a doversi pronunciare sulla domanda accolta o sulla eccezione respinta e quindi a dover esaminare fatti, allegazioni probatorie e ragioni giuridiche già dedotte in primo grado e rilevanti ai fini del giudizio sulla domanda o sull’eccezione (cfr. Cass. 19.6.1993, n. 6843. Cfr. anche Cass. 22.7.2002, n. 10681).

In questi termini la Corte di Venezia ha ineccepibilmente e congruamente disatteso “il ragionamento compiuto e motivato dal Giudice di prime cure” (così ricorso, pag. 15).

14. In ordine all’ineccepibilità del dictum di seconde cure, va ovviamente ribadito l’insegnamento di questa Corte alla cui stregua l’esercizio del potere discrezionale di liquidare il danno in via equitativa, conferito al giudice dagli artt. 1226 e 2056 c.c., presuppone, oltre che la prova dell’esistenza di danni risarcibili, che risulti obiettivamente impossibile o particolarmente difficile provare il danno nel suo preciso ammontare (cfr. Cass. 22.2.2018, n. 4310; Cass. 8.1.2016, n. 127; Cass. 17.10.2016, n. 20889).

Ebbene la corte di merito, allorché ha affermato, alla luce degli esiti della c.t.u., che gli elementi per la quantificazione del danno erano in atti (cfr. sentenza d’appello, pag. 12), ha inappuntabilmente ritenuto che la dimostrazione del danno nel suo preciso ammontare non risultasse obiettivamente impossibile o particolarmente difficile.

La corte distrettuale, quindi, contrariamente agli assunti del ricorrente (cfr. memoria, pag. 3), ha correttamente conformato il suo dictum alle condizioni di operatività della valutazione equitativa del danno ed ha, di conseguenza, correttamente – e non già apoditticamente recepito gli esiti della c.t.u.

15. In ordine alla congruenza del dictum di seconde cure, va ovviamente premesso che il ricorrente, nel reputare, dal canto suo, corretta la valutazione operata dal primo giudice (“il ragionamento del Giudice di prime cure avrebbe dovuto essere assolutamente condiviso perché si discostava motivatamente dalla conclusione non oggettiva del c.t.u., dando diverso rilievo al chilometraggio straordinario (…)”): così ricorso, pag. 15), in fondo censura il giudizio “di fatto” cui ha atteso la corte territoriale ai fini della determinazione del valore del veicolo, valore poi detratto dal prezzo pagato ai fini della determinazione del pregiudizio.

E nondimeno la valutazione operata dalla corte veneta, oltre che congrua, va esente da qualsivoglia forma di “anomalia motivazionale” rilevante nel segno della pronuncia n. 8053 del 7.4.2014 delle sezioni unite di questa Corte.

In particolare, con riferimento al paradigma della motivazione “apparente” – che ricorre allorquando il giudice di merito non procede ad una approfondita disamina logico – giuridica, tale da lasciar trasparire il percorso argomentativo seguito (cfr. Cass. 21.7.2006, n. 16672) – la corte lagunare ha compiutamente ed intellegibilmente esplicitato il proprio iter argomentativo.

Invero, ha posto in risalto che il c.t.u. aveva indicato in Euro 25.000,00 il valore dell’autovettura alla data – 2003 – dell’acquisto ed aveva indicato altresì in Euro 4.500,00 la perdita di valore del veicolo, sicché il tribunale avrebbe dovuto semplicemente detrarre dall’importo pagato – Euro 27.500,00 – dal B. il valore dell’autovettura – Euro 21.000,00 – in definitiva determinato dall’ausiliario.

16. Si tenga conto, da ultimo, in ordine al rilievo secondo cui la corte distrettuale “apoditticamente ha condiviso le conclusioni del c.t.u.” (così memoria del ricorrente, pag. 3), che il giudice del merito, che riconosca convincenti le conclusioni del consulente tecnico d’ufficio, non è tenuto ad esporre in modo specifico le ragioni del suo convincimento, poiché l’obbligo della motivazione è assolto già con l’indicazione delle fonti dell’apprezzamento espresso, dalle quali possa desumersi che le contrarie deduzioni delle parti siano state implicitamente rigettate (cfr. Cass. 6.10.2005, n. 19475; Cass. 4.3.2011, n. 5229).

17. Si premettono, con precipuo riferimento al secondo motivo di ricorso, gli insegnamenti di questa Corte.

Da un canto, l’insegnamento secondo cui il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d’ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l’esito complessivo della lite, poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale, mentre, in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere modificata soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo d’impugnazione (cfr. Cass. sez. lav. 1.6.2016, n. 11423; Cass. (ord.) 24.1.2017, n. 1775).

D’altro canto, l’insegnamento secondo cui reciproca soccombenza va ravvisata sia in ipotesi di pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo fra le stesse parti, sia in ipotesi di accoglimento parziale dell’unica domanda proposta, tanto allorché quest’ultima sia stata articolata in più capi, dei quali siano stati accolti solo alcuni, quanto nel caso in cui sia stata articolata in un unico capo e la parzialità abbia riguardato la misura meramente quantitativa del suo accoglimento (cfr. Cass. 22.2.2016, n. 3438; Cass. (ord.) 22.8.2018, n. 20888).

18. Evidentemente nel caso di specie, all’esito del duplice grado di giudizio, vi è stata soccombenza reciproca, siccome la domanda di B.M. è stata accolta solo in parte (senza dubbio in seconde cure B.M. ha, in via principale, invocato la conferma della quantificazione del danno operata – nella maggior somma di Euro 14.000,00 – dal tribunale).

In questi termini non può che rimarcarsi, da un lato, che la compensazione parziale appieno si legittima; dall’altro, che non si prospetta violazione alcuna del principio di causalità.

19. In pari tempo, questa Corte spiega che, in tema di spese processuali, il sindacato della Corte di cassazione è limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le stesse non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa, per cui vi esula, rientrando nel potere discrezionale del giudice di merito, la valutazione dell’opportunità di compensarle in tutto o in parte, sia nell’ipotesi di soccombenza reciproca che in quella di concorso di altri giusti motivi (cfr. Cass. (ord.) 17.10.2017, n. 24502).

Non può ricevere alcun seguito, perciò, la deduzione del ricorrente secondo cui il rigetto parziale dell’appello principale ed il rigetto dell’appello incidentale avrebbero dovuto comportare l’integrale compensazione delle spese di lite (cfr. ricorso, pag. 19).

20. In dipendenza del rigetto del ricorso il ricorrente va condannato a rimborsare al controricorrente le spese del presente giudizio di legittimità. La liquidazione segue come da dispositivo.

21. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi del citato D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 bis, se dovuto (cfr. Cass. sez. un. 20.2.2020, n. 4315, secondo cui la debenza dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione è normativamente condizionata a due presupposti: il primo, di natura processuale, costituito dall’adozione di una pronuncia di integrale rigetto o inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione, la cui sussistenza è oggetto dell’attestazione resa dal giudice dell’impugnazione ai sensi del del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater; il secondo, di diritto sostanziale tributario, consistente nell’obbligo della parte impugnante di versare il contributo unificato iniziale, il cui accertamento spetta invece all’amministrazione giudiziaria).

PQM

La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente, B.M., a rimborsare al controricorrente, L.A., le spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi Euro 2.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e cassa come per legge; ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi del citato D.P.R. 115 del 2002, art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Depositato in Cancelleria il 10 novembre 2021

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