Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.33210 del 10/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRAZIOSI Chiara – Presidente –

Dott. FIECCONI Francesca – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – rel. Consigliere –

Dott. VALLE Cristiano – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9297-2020 proposto da:

F.A., domiciliato presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentato e difeso dall’avvocato SILVIO CAROZZA;

– ricorrente –

contro

AMISSIMA ASSICURAZIONI SPA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 351/2019 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA, depositata il 2/08/:1 i19;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 10/06/2021 dal Consigliere Relatore Dott.ssa SCRIMA ANTONIETTA.

CONSIDERATO

che:

C.M. convenne in giudizio, dinanzi al Tribunale di Pescara, l’avv. F.A. per sentirlo condannare al risarcimento dei danni per responsabilità professionale, quantificati in Euro 495.996,08;

si costituì il convenuto, riconoscendo in sostanza il proprio errore professionale, dovuto, a suo dire, a motivi personali e familiari, e chiedendo di chiamare in causa la Carige Assicurazioni S.p.a., per sentir dichiarare la medesima in caso di accoglimento della domanda attorea, tenuta a manlevarlo da quanto fosse stato eventualmente condannato a pagare in favore dell’attore, nonché alla refusione delle spese di lite;

la già indicata società si costituì negando la sussistenza della copertura assicurativa, sul presupposto che assicurato fosse lo studio associato e non il singolo professionista, e contestò nel merito la pretesa dell’attore, chiedendone il rigetto;

il Tribunale adito, con sentenza n. 1236 del 28 agosto 2013, rigettò la richiesta di risarcimento dei danni avanzata dal C. e compensò le spese di lite in considerazione delle obiettive inadempienze del professionisti;

avverso tale decisione nei confronti della sola Carige Assicurazioni S.p.a. il F. rispose appello, cui resistette la società appellata;

la Corte di appello dell’Aquila, con sentenza n. 1351/19, pubblicata il 2 agosto 2019, rigettò l’appello e condannò l’appellante alle spese di quel grado del giudizio;

avverso la sentenza della Corte territoriale l’avv. F.A. ha proposto ricorso per cassazione, basato su due motivi, nei confronti di Amissima Assicurazioni S.p.a. (già Carige Assicurazioni S.p.a.);

l’intimata non ha svolto attività difensiva in questa sede;

la proposta del relatore è stata ritualmente comunicata, unitamente al decreto di fiSsazione dell’adunanza in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.;

rilevato che:

il ricorrente in prossimità dell’odierna adunanza camerale ha depositato atto di rinuncia al ricorso.

CONSIDERATO

che:

alla luce della rinuncia al ricorso, va dichiarata l’estinzione del giudizio di cassazione;

non avendo l’intimata società svolto attività difensiva in questa sede, non vi è luogo a provvedere per le spese del presente giudizio di legittimità;

pur trattandosi di ricorso soggetto, ratione temporis, al regime di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, l’estinzione del giudizio per rinuncia non è equiparabile al rigetto o alla dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione, per cui va dato atto della insussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis (Cass., sez. un., 20/02/2020, n. 4315).

PQM

La Corte dichiara estinto il presente giudizio di cassazione per intervenuta rinuncia.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 3 della Corte Suprema di Cassazione, il 10 giugno 2021.

Depositato in Cancelleria il 10 novembre 2021

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