Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.33217 del 10/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCODITTI Enrico – Presidente –

Dott. ROSSETTI Marco – rel. Consigliere –

Dott. PORRECA Paolo – Consigliere –

Dott. GIAIME GUIZZA Stefano – Consigliere –

Dott. GORGONI Marilena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 19666-2019 proposto da:

SIMP SRL, – SOCIETA’ IMMOBILIARE MONTICELLI PARIOLI, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, V.LE DELLE MEDAGLIE D’ORO 384, presso lo studio dell’avvocato DANIELA LANIA, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

A.M.F., elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE GIUSEPPE MAZZINI 119, presso lo studio dell’avvocato GIULIO DE CESARE, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

per regolamento di competenza avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di CASSINO depositata il 09/05/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 24/06/2021 dal Consigliere Relatore Dott. ROSSETTI MARCO;

lette le conclusioni scritte del PUBBLICO MINISTERO in persona del SOSTITUTO PROCURATORE GENERALE DOTT. CIMMINO ALESSANDRO che ha chiesto l’accoglimento del ricorso.

FATTI DI CAUSA

1. Nel 2017 la società SIMP s.r.l. chiese ed ottenne dal Tribunale di Cassino un decreto ingiuntivo nei confronti di A.M.F.. A fondamento del ricorso dedusse:

-) di essere proprietaria di un immobile sito a Ponza;

-) che l’immobile era adibito ad attività di foresteria (c.d. “bed breakfast”);

-) tale attività era svolta, merce’ un contratto di locazione, da D.B.A.;

-) dopo la morte di quest’ultimo, l’attività era stata proseguita dalla convivente more uxorio del defunto, per l’appunto A.M.F.;

-) la SIMP aveva corrisposto l’imposta sullo smaltimento dei rifiuti per gli anni 2015, 2016 e 2017, nonostante tale imposta fosse a carico dell’utilizzatore dell’immobile, e non del proprietario-locatore.

Chiese pertanto in via monitoria, come accennato, la condanna di A.M.F. a rifonderle le somme versate all’erario per il suddetto titolo.

2. A.M.F. propose opposizione al decreto eccependo, per quanto in questa sede rileva, che il defunto D.B.A. l’aveva nominata erede con un testamento olografo, che era stato impugnato dagli altri eredi del defunto.

Chiedeva pertanto che il giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo venisse sospeso ex art. 295 c.p.c. in attesa della definizione del giudizio di impugnazione del testamento.

3. Con l’ordinanza 9 maggio 2019 il giudice monocratico del Tribunale di Cassino ha disposto la sospensione del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, “dal momento che la definizione del procedimento avente ad oggetto l’impugnativa del testamento olografo (…) si pone in rapporto di pregiudizialità in senso tecnico rispetto alla definizione della pretesa creditoria di cui al decreto ingiuntivo oggetto di opposizione e della domanda riconvenzionale di compensazione, sotto il profilo della individuazione dei soggetti legittimati attivi e passivi”.

4. Avverso tale ordinanza la SIMP s.r.l. ha proposto regolamento necessario di competenza.

Ha resistito A.M.F..

Il procuratore generale ha chiesto l’accoglimento del ricorso.

5. La causa, già fissata nell’adunanza camerale del 4 giugno 2020, con ordinanza 22 luglio 2020 n. 15579 venne rinviata a nuovo ruolo su istanza concorde di ambo le parti, le quali allegarono di essere in procinto di transigere la lite.

Non essendovi state ulteriori istanze di rinuncia al ricorso, la causa è stato nuovamente fissata ex officio per l’adunanza odierna.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con atto debitamente sottoscritto e ritualmente depositato la ricorrente ha dichiarato di rinunciare al ricorso.

La parte resistente ha aderito alla suddetta richiesta.

Il giudizio deve pertanto essere dichiarato estinto.

Non è luogo a provvedere sulle spese, così come concordemente richiesto dalle parti.

P.Q.M.

-) dichiara estinto il giudizio;

-) compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione civile della Corte di cassazione, il 24 giugno 2021.

Depositato in Cancelleria il 10 novembre 2021

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