Corte di Cassazione, sez. Lavoro, Ordinanza n.33240 del 10/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Antonio – Presidente –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – Consigliere –

Dott. BELLE’ Roberto – rel. Consigliere –

Dott. DE MARINIS Nicola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20211-2017 proposto da:

ICE – AGENZIA PER LA PROMOZIONE ALL’ESTERO E L’INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE ITALIANE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, ALLA VIA DEI PORTOGHESI 12;

– ricorrente –

contro

R.G., M.G., S.G., L.G., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA TACITO 23, presso lo studio dell’avvocato CINZIA DE MICHELI, che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato ROBERTO CARAPELLE;

– controricorrenti –

nonché contro P.C.M.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 934/2017 della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 06/06/2017 R.G.N. 997/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 30/09/2021 dal Consigliere Dott. ROBERTO BELLE’.

FATTI DI CAUSA

1. la Corte d’Appello di Milano, in riforma della sentenza del Tribunale della stessa città, ha condannato l’Istituto Commercio Estero (ICE) ad effettuare gli accantonamenti a titolo di t.f.r., in favore dei lavoratori meglio indicati in epigrafe, per il periodo 1.8.1990 – 31.12.2004, tenendo conto degli importi corrisposti in pagamento di straordinari, diaria e premi di produttività;

la sentenza è stata impugnata con un motivo dall’I.C.E. – Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane (Agenzia ICE), nel corso del processo subentrato in forza del D.L. n. 98 del 2011, art. 14 nei rapporti giuridici già facenti capo all’ICE;

P.C.M. (o P.) è rimasta intimata, mentre gli altri lavoratori hanno resistito con controricorso, poi illustrato da memoria.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. l’unico motivo di ricorso denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 2120 e 2121 c.c., nonché degli art. 33 del c.c.n.l. ICE 1990 – 1991;

la ricorrente, quanto allo straordinario, richiama giurisprudenza che ne consentirebbe il computo solo se risultasse accertato che la continuità di svolgimento di esso denotasse una specifica volontà delle parti finalizzata ad ampliare l’orario normale di lavoro, affermando l’insussistenza nell’ordinamento di un principio generale di onnicomprensività della retribuzione ed essendo mancata, nel caso di specie, l’indagine di fatto di cui sopra;

simili considerazioni vengono svolte anche rispetto alle altre voci riconosciute dalla Corte di merito, rimarcandosi, quanto alla “diaria”, come non fosse sufficiente la sua continuativa erogazione, avendo essa natura non retributiva, ma di rimborso delle spese sostenute in occasione delle trasferte;

infine, quanto al premio di produttività, l’ICE sosteneva che esso fosse da ritenere elemento fisiologicamente accidentale e variabile, sicché non poteva entrare a far parte del calcolo della retribuzione differita, se non a fronte della concreta prova di una sua continua e pressoché totale erogazione;

2. il motivo è infondato;

2.1 è infatti errata l’impostazione del ricorso per cassazione, allorquando con esso si sostiene che, a fronte della continuatività dell’erogazione di determinati emolumenti, si dovrebbero svolgere indagini ulteriori al fine di accertarne la computabilità ai fini del t.f.r.

l’art. 2120 c.c., comma 2, esprime infatti una regola diversa e tale per cui “salvo diversa previsione dei contratti collettivi”, i pagamenti effettuati a titolo retributivo sono da considerare nel calcolo del t.f.r. in quanto per esso rilevano “tutte le somme… corrisposte in dipendenza del rapporto di lavoro, a titolo non occasionale e con esclusione di quanto erogato a titolo di rimborso spese”;

la regola è dunque l’onnicomprensività per le somme a titolo retributivo corrisposte continuativamente o a titolo non occasionale e non viceversa (v. Cass. 21 aprile 2016, n. 8086), né per straordinario e premi di produttività si afferma che il contratto collettivo li escluda dal calcolo del t.f.r.;

2.2 la Corte d’Appello si è attenuta a tale regola verificando, con accertamento non attinto da effettive critiche in punto di fatto, che lo straordinario era stato svolto “continuativamente, e per anni”, sicché la relativa voce era da considerare “parte integrante e “fissa”, nell’an se non nel quantum, della retribuzione”;

né vale certamente ad inficiare gli esiti di merito il generico riferimento ad una asserita natura “fisiologicamente accidentale e variabile” del premio di produttività;

la variabilità quantitativa non è in sé elemento decisivo, mentre la Corte d’Appello ha accertato in concreto che quel compenso costituiva una costante nel trattamento dei lavoratori, venendo erogato una volta l’anno e quindi con caratteristiche di fissità, continuità e non occasionalità che lo rendevano soggetto alla disciplina di cui all’art. 2120, comma 2, cit. (v. sul tema Cass. 27 giugno 1996, n. 5935);

quanto alla diaria, la Corte territoriale ha precisato che la contrattazione collettiva ne prevedeva il computo (in misura del 40%, v., sul punto, il controricorso, evidentemente in ragione della natura mista di retribuzione e rimborso spese di essa) e l’affermazione non trova in sé alcuna smentita nel ricorso per cassazione, sicché nulla quaestio;

3. può quindi affermarsi che il personale non dirigente dell’ICE, soggetto alla disciplina del t.f.r., ha diritto, secondo le regole egnerali di cui all’art. 2120 c.c., al calcolo dei corrispondenti accantonamenti annuali tenuto anche dei compensi per lavoro straordinario e premi di produttività, se erogati con continuità e non occasionalmente, nonché della quota di diaria nella misura del 40 % quale stabilita dalla contrattazione collettiva;

4. alla reiezione del ricorso segue la regolazione secondo soccombenza delle spese del giudizio di legittimità;

all’infondatezza non si associano elementi qualificanti sufficienti a far ravvisare un abuso dello strumento processuale (Cass., S.U., 16 settembre 2021, n. 25041; Cass. 15 febbraio 2021, n. 3830), anche per la mancanza di precedenti specifici in ambito ICE, sicché non può accogliersi l’istanza in tal senso dei controricorrenti, peraltro formulata in forma perplessa (si dice che l’impugnazione si collocherebbe “al limite della temerarietà”) e non specificamente coltivata in memoria.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento in favore della controparte delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.000,00 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali in misura del 15 % ed accessori di legge, con distrazione in favore dell’avv. Roberto Carapelle.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 30 settembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 10 novembre 2021

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