Corte di Cassazione, sez. Lavoro, Ordinanza n.33249 del 10/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BERRINO Umberto – Presidente –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – Consigliere –

Dott. BUFFA Francesco – rel. Consigliere –

Dott. DE FELICE Alfonsina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28078-2015 proposto da:

RISCOSSIONE SICILIA S.P.A., (già SERIT SICILIA S.P.A.) Agente della Riscossione per la Provincia di Palermo, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GIOVANNI PIERLUIGI DA PALESTRINA 19, presso lo studio dell’avvocato STEFANIA DI STEFANI, rappresentata e difesa dall’avvocato ACCURSIO GALLO;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A. – Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CESARE BECCARIA N. 29, presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati ANTONINO SGROI, LELIO MARITATO, CARLA D’ALOISIO, EMANUELE DE ROSE, GIUSEPPE MATANO, ESTER ADA SCIPLINO;

– resistente con mandato –

nonché contro L.P.D.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1074/2014 del TRIBUNALE di PALERMO, del 9/05/2014 R.G.N. 3661/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/04/2021 dal Consigliere Dott. FRANCESCO BUFFA.

RITENUTO

CHE:

Con sentenza del 9.5.14 il tribunale di Palermo ha dichiarato prescritti i crediti oggetto dell’intimazione di pagamento con la quale l’inps aveva chiesto Euro 2408 per contributi coltivatori diretti omessi e somme aggiuntive, ritenendo non provata la notifica della cartella esattoriale presupposta.

La corte d’appello di Palermo con ordinanza del 7.10.15 ha ritenuto inammissibile l’appello, in ragione della non ragionevole probabilità del suo accoglimento (per essere l’opposizione tempestiva e per essere mancante la prova della notifica della cartella presupposta).

Avverso la sentenza del tribunale ricorre per quattro motivi il concessionario della riscossione;

il contribuente è rimasto intimato.

CONSIDERATO

CHE:

Con il primo motivo si deduce vizio di motivazione per aver trascurato che era stata eccepita solo la mancata notifica della cartella e non anche la non corrispondenza del contenuto interno alla raccomandata.

Con il secondo motivo si deduce violazione dell’art. 2700, per avere trascurato la fede privilegiata dell’avviso di ricevimento della raccomandata.

Con il terzo motivo si deduce violazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26 e 49 D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60 e art. 2718 c.c., per avere trascurato che la mancata produzione della cartella non rileva in quanto l’esecuzione si basa sul ruolo quale titolo esecutivo.

Con il quarto motivo si deduce violazione del D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, comma 5 per avere trascurato la tardività dell’opposizione proposta oltre 40 giorni dalla notifica della cartella.

I primi tre motivi possono essere esaminati congiuntamente per la loro connessione: essi sono inammisssibili in quanto non si parametrano alla sentenza impugnata.

Mentre questa ha accertato la prescrizione per mancata notifica della cartella presupposta dall’intimazione ed ha ritenuto che non vi era prova che la ricevuta di raccomandata prodotta si riferisse alla cartella (essendo ciò stato espressamente contestato nelle conclusioni), il ricorrente insiste nel richiamare la ricezione della raccomandata ovvero l’idoneità del ruolo a fondare l’esecuzione in ogni caso.

Il quarto motivo è infondato in quanto, non essendo iniziata l’esecuzione per difetto di notificazione della cartella, l’azione spiegata -con la quale si contesta la prescrizione del credito successiva all’iscrizione a ruolo e dunque l’assenza del diritto di procedere ad esecuzione- è opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c., per la quale non opera alcun termine di decadenza.

Nulla per spese, non avendo l’INPS svolto attività difensiva.

Sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

PQM

la Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 21 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 10 novembre 2021

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