Corte di Cassazione, sez. Lavoro, Sentenza n.33252 del 10/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAIMONDI Guido – Presidente –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – rel. Consigliere –

Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 9927-2017 proposto da:

A.V., domiciliata in ROMA PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato MASSIMILIANO MARINELLI;

– ricorrente –

contro

ATO AMBIENTE CL 1 S.P.A. IN LIQUIDAZIONE, in persona del suo Liquidatore e legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato GIUSEPPE IACONA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 326/2016 della CORTE D’APPELLO di CALTANISSETTA, depositata il 12/10/2016 R.G.N. 127/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 07/07/2021 dal Consigliere Dott. ADRIANO PIERGIOVANNI PATTI;

il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. VISONA’

STEFANO, visto il D.L. n. 137 del 2020, art. 23, comma 8 bis, convertito con modificazioni nella L. 18 dicembre 2020, n. 176, ha depositato conclusioni scritte.

FATTI DI CAUSA

1. Con sentenza 12 ottobre 2016, la Corte d’appello di Caltanissetta rigettava l’appello di A.V. avverso la sentenza di primo grado, di accertamento della nullità, per mancata specificazione delle ragioni, del termine apposto al contratto di lavoro subordinato a tempo determinato dal 5 maggio 2008 al 4 aprile 2011 stipulato, in esito ad una procedura di selezione, dalla predetta con Ato Ambiente CL1 di Caltanissetta (quale “addetta alle attività amministrative e contabili/gestionali/finanziarie” nell’area tecnico/amministrativa, livello 7/b del CCNL per il settore dei servizi ambientali e territoriali), con negazione della sua conversione in un contratto a tempo indeterminato, per il divieto del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 36, comma 5 e rigetto della domanda risarcitoria per difetto di prova.

2. In particolare, la Corte nissena condivideva la natura di ente pubblico non economico di Ato Ambiente s.p.a., in quanto costituita (non con atto negoziale volontario, ma) per effetto delle ordinanze n. 488/2002 e n. 1069/2002 del Commissario delegato per l’emergenza dei rifiuti nella Regione Sicilia, in attuazione del D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 23 esclusivamente partecipata da enti pubblici (Provincia Regionale di Caltanissetta e quindici Comuni della provincia), per lo svolgimento del servizio pubblico di raccolta dei rifiuti e delle attività connesse, dotata di poteri autoritativi, quali l’imposizione e la riscossione nei confronti degli utenti: ben qualificabile nella sostanza, al di là della forma giuridica di diritto privato, alla stregua di organo con personalità giuridica degli enti territoriali di riferimento, in forma sostanzialmente di affidamento in house.

3. Sicché, il rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato non poteva essere convertito, nonostante l’accertata nullità del termine, in uno a tempo indeterminato.

4. Con atto notificato il 5 aprile 2017, la lavoratrice ricorreva per cassazione con due motivi, cui Ato Ambiente SL 1 s.p.a. in liquidazione resisteva con controricorso.

5. Il P.G. rassegnava le proprie conclusioni ai sensi dell’art. 380bis 1 c.p.c. nel senso del rigetto del ricorso.

6. Entrambe le parti comunicavano memoria ai sensi dell’art. 380bis1 c.p.c.

7. La causa, non ricorrendo i presupposti per la sua trattazione in adunanza camerale, era rinviata a nuovo ruolo e quindi fissata per l’odierna udienza.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo, la ricorrente deduce violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 1, commi 1 e 2, per l’erronea qualificazione come pubblica della società d’ambito, sulla base di indici irrilevanti, dovendo piuttosto la natura dell’ente essere individuata, secondo la modulazione degli scopi e dei modi dell’attività, in base alla disciplina legale e statutaria, di natura privata, analoga a quella di un imprenditore privato, qualora avente ad oggetto la produzione di beni e servizi con criteri di economicità: come appunto nel caso in esame. A conferma della generale inapplicabilità ad esse della disciplina del D.Lgs. n. 165 del 2001, ella adduce la specifica previsione di imposizione di procedure ad evidenza pubblica per l’acquisizione di nuovo personale dalle società d’ambito della L.R. Sicilia n. 2 del 2007, art. 45, comma 2 e l’analoga estensione alle acquisizioni di nuovo personale e al conferimento di incarichi delle società a partecipazione pubblica dell’adozione di criteri e modalità di trasparenza, pubblicità e imparzialità, nonché dei divieti e limitazioni vigenti per l’amministrazione controllante, in virtù del D.L. n. 112 del 2008, art. 18, comma 2 e 2bis conv. in L. n. 133 del 2008.

2. Con il secondo, ella deduce violazione degli artt. 1419 c.c., D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 1, commi 1 e 2 e falsa applicazione del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 36, comma 5, per la negata conversione del rapporto a tempo determinato, benché nullo nel termine apposto, in uno a tempo indeterminato, attesa la natura privatistica dell’Ato.

3. Essi, congiuntamente esaminabili per ragioni di stretta connessione, sono infondati.

4. Come è stato recentemente ritenuto, con affermazione valevole anche nel presente caso, “ai fini che qui interessano non è determinante né essenziale l’accertamento sulla natura economica o non economica” dell’Ente, “giacché, come questa Corte ha già evidenziato nel decidere controversie nelle quali venivano in rilievo le medesime questioni, per la Regione Sicilia la regola della concorsualità, che rende nulli i contratti stipulati in assenza di evidenza pubblica nel settore degli “ambiti territoriali” per la gestione dei rifiuti e ne impedisce la conversione in rapporti a tempo indeterminato, va tratta dalla L.R. Sicilia n. 2 del 2007, art. 45, comma 2" (Cass. 12 novembre 2020, n. 25625, p.to 13.1. in motivazione).

D’altro canto, questa Corte ha pure ritenuto che “una limitazione delle modalità di accesso all’impiego… trova la sua ratio nel principio costituzionale di buona amministrazione degli uffici pubblici (art. 97 Cost.), che collega la regola del concorso non tanto alla natura giuridica pubblica o privata del rapporto di lavoro, quanto piuttosto alla natura “sostanzialmente pubblica” della persona giuridica alle cui dipendenze esso si costituisce (cfr. in tal senso Corte Cost. nn. 29 del 2006, 52 e 68 del 2011), nel senso che il soggetto che figura quale datore di lavoro, indipendentemente dalla forma con cui opera nel mondo giuridico, imputa alla finanza pubblica i risultati della sua attività (cfr. Corte Cost. n. 466 del 1993)” (Cass. 28 febbraio 2017, n. 5229).

Un tale approccio consente di prendere le distanze da altro precedente arresto di questa Corte, pure in tema di società d’ambito cui era stato affidato lo svolgimento del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani nella regione siciliana, che, nell’inapplicabilità (come nel presente caso, per l’anteriorità della stipulazione del contratto a termine alla sua entrata in vigore) del D.L. n. 112 del 2008, art. 18 conv. con mod. in L. n. 133 del 2008 (che ha esteso alle predette società, nella ricorrenza di determinate condizioni, i divieti o le limitazioni alle assunzioni previsti per le P.A. indicate nel D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 1, comma 2), ne ha ritenuto la regolazione secondo il regime giuridico proprio dello strumento privatistico adoperato, e pertanto ammissibile la conversione del rapporto di lavoro subordinato a termine illegittimo in uno a tempo indeterminato, pure negando l’applicabilità della L.R. n. 2 del 2007, art. 45 (Cass. 1 agosto 2019, n. 20782).

5. Orbene, la L.R. Sicilia n. 2 del 2007, art. 45 (Individuazione dei nuovi ambiti territoriali ottimali per la gestione dei rifiuti urbani) stabilisce: “Le società e le autorità d’ambito assumono nuovo personale solo attraverso procedure di evidenza pubblica”.

Esso prevede dunque la regola dell’assunzione attraverso procedura concorsuale anche nel settore degli “ambiti territoriali” per la gestione dei rifiuti (Cass. 20 dicembre 2016, n. 26347, p.ti 45 ss. in motivazione), con la conseguenza del divieto di conversione del contratto a tempo determinato, nullo per la violazione della norma imperativa di accesso, tratta appunto dalla regola della concorsualità (Cass. s.u. 9 marzo 2015, n. 4685, p.ti 15 – 17 in motivazione; ripresa da Cass. 20 dicembre 2016, n. 26347, p.ti 60 – 64 in motivazione).

6. Ne’ può esserne esclusa l’applicabilità, posto che, come ancora recentemente ribadito dalla Corte costituzionale, nel caso in esame non si verte in materia di ordinamento civile, riservata in via esclusiva al legislatore statale, che investa la disciplina del trattamento economico e giuridico dei dipendenti pubblici e ricomprenda tutte le disposizioni che incidono sulla regolazione del rapporto di lavoro: avendo essa in particolare precisato, nel delineare i confini tra ciò che è ascrivibile alla materia “ordinamento civile” e ciò che invece ricada nella competenza regionale, che sono da ricondurre alla prima “gli interventi legislativi che (…) dettano misure relative a rapporti lavorativi già in essere (ex multis, sentenze n. 251 e 186 del 2016 e n. 180 del 2015)” (sentenza n. 32 del 2017), rientrando invece nella seconda “i profili pubblicistico-organizzativi dell’impiego pubblico regionale” (sentenze n. 241 del 2018 e n. 149 del 2012; nello stesso senso, sentenze n. 191 del 2017 e n. 63 del 2012); e che ciò vale anche per una Regione ad autonomia speciale, quale la Regione Siciliana (ex plurimis, sentenze n. 194 e n. 16 del 2020, n. 81 del 2019, n. 172 del 2018, n. 257 del 2016, n. 211 del 2014, n. 151 del 2010 e n. 189 del 2007), alla cui competenza esclusiva in materia di “ordinamento degli uffici e degli enti regionali” (art. 14, lett. p, dello statuto) è stata ricondotta, da ultimo, una disposizione del legislatore siciliano sulla dotazione organica dell’amministrazione regionale quanto al “personale dei catalogatori e dei catalogatori esperti” (sentenza n. 25 del 2020). Sicché, in proposito si è affermato che, quando la disposizione regionale non regolamenta il rapporto di lavoro, bensì detta una disciplina finalizzata alla realizzazione di esigenze organizzative dell’amministrazione, viene in rilievo non già la competenza esclusiva statale in materia di ordinamento civile, bensì quella regionale nella materia “ordinamento degli uffici e degli enti regionali”, la quale comunque incontra i limiti derivanti dalle norme fondamentali delle riforme economiche sociali, quali sono le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 165 del 2001 (Corte Cost. 22 febbraio 2021, n. 25, p.to 8 del Considerato in diritto).

7. Per le suesposte ragioni (pure ribadite da: Cass. 12 marzo 2019, n. 7050, in tema di reclutamento del personale nell’ambito delle società cd. in house, in riferimento alla L.R. Abruzzo n. 23 del 2004, art. 7, comma 4, lett. f) che ha imposto l’esperimento di procedure concorsuali o selettive, per l’assunzione di personale dipendente delle società di gestione di servizi pubblici locali, già prima dell’entrata in vigore del D.L. n. 112 del 2008, conv. con modif. in L. n. 133 del 2008, che ha disposto l’applicazione generalizzata a tali società dei criteri stabiliti dal D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 35), il ricorso deve essere rigettato, con la compensazione delle spese di giudizio tra le parti, per la stabilizzazione dell’indirizzo giurisprudenziale di questa Corte in epoca successiva alla proposizione del ricorso e raddoppio del contributo unificato, ove spettante nella ricorrenza dei presupposti processuali (conformemente alle indicazioni di Cass. s.u. 20 settembre 2019, n. 23535).

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e compensa interamente le spese del giudizio tra le parti. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, il 7 luglio 2021.

Depositato in Cancelleria il 10 novembre 2021

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