LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. RAIMONDI Guido – Presidente –
Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – rel. Consigliere –
Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere –
Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere –
Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 24832-2018 proposto da:
N.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FONTANELLA BORGHESE 72, presso lo studio dell’avvocato PAOLO VOLTAGGIO, rappresentato e difeso dall’avvocato LUIGI BONOMI;
– ricorrente –
contro
FALLIMENTO ***** S.R.L., in persona del Curatore Fallimentare pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA AGOSTINO DE PRETIS 86, presso lo studio dell’avvocato PIETRO CAVASOLA, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato PAOLO BORGNA;
– controricorrente –
avverso il decreto del TRIBUNALE di VERBANIA, del 18/07/2018 R.G.N. 22/2015;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 07/07/2021 dal Consigliere Dott. ADRIANO PIERGIOVANNI PATTI;
il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. VISONA’
Stefano, visto il D.L. n. 137 del 2020, art. 23, comma 8 bis, convertito con modificazioni nella L. 18 dicembre 2020, n. 176, ha depositato conclusioni scritte.
FATTI DI CAUSA
1. Con decreto 18 (comunicato il 20) luglio 2018, il Tribunale di Verbania rigettava le opposizioni, distintamente proposte e riunite per evidente connessione, ai sensi della L.Fall., art. 98, da M.G.L., N.G. e M.P.P. allo stato passivo del Fallimento ***** s.r.l., da cui erano stati esclusi i loro crediti, dipendenti da pretesi rapporti di lavoro subordinato, a titolo di differenze retributive e T.f.r. (per il secondo anche di indennità sostitutiva di preavviso), sul presupposto della simulazione assoluta dei loro rapporti, in quanto soci fin dalla costituzione della società e in via continuativa amministratori di fatto della stessa.
2. In esito ad ampio e critico scrutinio delle risultanze probatorie (principalmente dichiarazioni rese dai dipendenti della società fallita in sede di sommarie informazioni nel procedimento penale a carico dei predetti: liberamente valutabili dal giudice civile, in quanto prove atipiche), il Tribunale pure riteneva che essi avessero esercitato ininterrottamente funzioni sostanzialmente di amministratori di fatto, in difetto di prova di alcuna subordinazione (quali dirigenti, secondo la loro prospettazione e le lettere di assunzione simulate) dall’organo amministrativo, costituito dai medesimi; e pertanto non dipendenti della società poi fallita, ma nella detta qualità, sia pure di fatto, in essa organicamente immedesimati.
3. Con atto notificato il 17 agosto 2018, N.G. ricorreva per cassazione con tre motivi, cui il Fallimento resisteva con controricorso.
4. Il P.G. rassegnava conclusioni scritte, a norma del D.L. n. 137 del 2020, art. 23, comma 8bis inserito da L. conv. n. 176 del 2020, nel senso del rigetto del ricorso.
5. Il ricorrente comunicava memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c., essenzialmente imperniata sull’appello proposto avverso la sentenza penale del Tribunale di Verbania, inammissibilmente depositato ai sensi dell’art. 372 c.c., non trattandosi di documento riguardante la nullità della sentenza impugnata né l’ammissibilità del ricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Il ricorrente insta per la sospensione del giudizio in attesa di definizione di quello penale, nel quale il curatore costituitosi parte civile per il risarcimento dei danni, patrimoniali e non, arrecati dalle condotte, tra gli altri, del ricorrente quale amministratore di fatto della società fallita, in quanto di carattere pregiudiziale rispetto all’accertamento dei suoi crediti nel concorso, “al fine precipuo di evitare un possibile contrasto di giudicati” (primo motivo).
2. Esso è inammissibile.
3. L’istanza di sospensione del giudizio, in attesa della definizione di altra controversia, è inammissibile se proposta per la prima volta in Cassazione, in quanto il provvedimento richiesto esula dalla funzione istituzionale della Corte, cui è demandato soltanto il sindacato di legittimità delle anteriori decisioni di merito (Cass. 31 maggio 2006, n. 13001; Cass. 7 maggio 2009, n. 10478; Cass. s.u. 21 dicembre 2020, n. 29172).
4. Con il secondo motivo, il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 2729 c.c. e 1 CCNL Dirigenti di aziende produttrici di beni e servizi 1 gennaio 2015 31 dicembre 2018, per erronea valutazione, quanto a rilevanza e univoca concordanza delle sommarie informazioni testimoniali attinte dal procedimento penale (prove atipiche, ben utilizzabili nel giudizio civile, purché caratterizzate da gravità, precisione e concordanza: nel caso di specie assenti) tra loro, con le deposizioni testimoniali e con i documenti acquisiti, in riferimento alla propria supposta qualità di amministratore di fatto, che mai in particolare aveva prestato garanzie personali in favore di creditori o finanziatori della società (di cui era sempre stato socio di minoranza), alle cui dipendenze aveva svolto l’attività di dirigente, remunerato come tale e in misura inferiore rispetto ai due fratelli M., senza avere mai ricevuto deleghe in ordine all’assunzione e al licenziamento dei lavoratori, neppure quando era stato amministratore delegato, né avendo più svolto alcun ruolo diverso da quello dirigenziale dopo la cessazione della carica amministrativa (5 luglio 2011).
5. Con il terzo, egli deduce omesso esame di un fatto oggetto di discussione tra le parti, in relazione alla mancata assoluzione dell’onere probatorio della simulazione assoluta del rapporto dirigenziale a carico della curatela fallimentare.
6. Essi, congiuntamente esaminabili per ragioni di stretta connessione, sono inammissibili.
7. In via di premessa, deve essere ribadita l’utilizzabilità e l’autonoma valutazione dal giudice civile, nel contraddittorio tra le parti ed ai fini del proprio convincimento, di ogni elemento dotato di efficacia probatoria e dunque anche delle prove raccolte in un processo penale: e segnatamente (come nella specie), delle dichiarazioni verbalizzate dagli organi di polizia giudiziaria in sede di sommarie informazioni testimoniali (Cass. 19 ottobre 2007, n. 22020; Cass. 30 gennaio 2013, n. 2168: anche se sia mancato il vaglio critico del dibattimento in quanto il procedimento penale sia stato definito ai sensi dell’art. 444 c.p.p., potendo, del resto, la parte contestare, nell’ambito del giudizio civile, i fatti così acquisiti in sede penale). Manca, infatti, nell’ordinamento processuale vigente, una norma di chiusura sulla tassatività dei mezzi di prova, sicché il giudice, potendo porre a base del proprio convincimento anche prove cd. atipiche, è legittimato ad avvalersi delle risultanze derivanti dagli atti delle indagini preliminari svolte in sede penale, così come delle dichiarazioni verbalizzate dagli organi di polizia giudiziaria in sede di sommarie informazioni testimoniali (Cass. 20 gennaio 2017, n. 1593).
7.1. Non si configura poi il vizio di violazione di legge e di CCNL denunciato, non consistendo la censura in una erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una previsione normativa, implicante un problema interpretativo, né di falsa applicazione della legge, consistente nella sussunzione della fattispecie concreta in una qualificazione giuridica che non le si addica, perché la fattispecie astratta da essa prevista non sia idonea a regolarla, oppure nel trarre dalla norma, in relazione alla fattispecie concreta, conseguenze giuridiche che ne contraddicano la pur corretta interpretazione (Cass. 30 aprile 2018, n. 10320; Cass. 25 settembre 2019, n. 23851).
7.2. La doglianza si risolve piuttosto nell’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa, esterna all’esatta interpretazione della norma, pertanto inerente alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, solo sotto l’aspetto del vizio di motivazione (Cass. 11 gennaio 2016, n. 195; Cass. 13 ottobre 2017, n. 24155), oggi peraltro nei rigorosi limiti del novellato art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, non ricorrente nel caso di specie, tenuto anche conto del diffuso e argomentato accertamento in fatto del Tribunale (dall’ultimo capoverso di pg. 2 al primo di pg. 16 decreto).
7.3. Tanto meno, sussiste omissione di un fatto storico (Cass. s.u. 7 aprile 2014, n. 8053), per la deduzione non pertinente di una non corretta ripartizione dell’onere della prova: peraltro, neppure ricorrente per la censurabilità per cassazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, della violazione dell’art. 2697 c.c., soltanto nell’ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l’onere della prova ad una parte diversa da quella che ne sia onerata, secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni e non invece laddove oggetto di censura sia la valutazione che il giudice abbia svolto delle prove proposte dalle parti (Cass. 17 giugno 2013, n. 15107; Cass. 29 maggio 2018, n. 13395).
7.4. E’ fin troppo evidente come la formale deduzione dei vizi di violazione o falsa applicazione di legge e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio mascheri, in realtà, una richiesta di rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito, inammissibile in sede di legittimità (Cass. 27 dicembre 2019, n. 34476; Cass. 4 marzo 2021, n. 5987).
8. Per le suesposte ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la statuizione sulle spese secondo il regime di soccombenza e raddoppio del contributo unificato, ove spettante nella ricorrenza dei presupposti processuali (conformemente alle indicazioni di Cass. s.u. 20 settembre 2019, n. 23535).
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna N.G. alla rifusione, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio, che liquida in Euro 200,00 per esborsi ed Euro 8.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso per spese generali nella misura del 15 per cento e accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.
Così deciso in Roma, il 7 luglio 2021.
Depositato in Cancelleria il 10 novembre 2021
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