Corte di Cassazione, sez. Lavoro, Ordinanza n.33259 del 10/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRONZINI Giuseppe – Presidente –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – rel. Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – Consigliere –

Dott. BUFFA Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11400-2017 proposto da:

N.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA BARBERINI n. 47, presso lo studio dell’avvocato ANGELO PANDOLFO, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati ARMANDO TURSI, SILVIA LUCANTONI, MARIALUCREZIA TURCO;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A. – Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CESARE BECCARIA N. 29, presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati CARLA D’ALOISIO, ANTONINO SGROI, LELIO MARITATO, EMANUELE DE ROSE, GIUSEPPE MATANO, ESTER ADA SCIPLINO;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 884/2016 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE, depositata il 21/02/2017 R.G.N. 1125/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/09/2021 dal Consigliere Dott. CALAFIORE DANIELA.

RILEVATO IN FATTO

che:

la Corte d’appello di Firenze, confermando la sentenza del Tribunale della stessa città, ha rigettato l’impugnazione proposta da N.A. avverso la sentenza di primo grado di rigetto della domanda dello stesso, tesa all’accertamento della illegittimità della pretesa contributiva avanzata dall’INPS ed oggetto di verbale di accertamento ispettivo, con il quale era stato ritenuto l’obbligo di iscrizione alla gestione commercianti quale produttore libero di impresa di assicurazioni ai sensi del D.L. n. 269 del 2003, art. 44, comma 2, conv. con modif. in L. n. 326 del 2003;

la Corte territoriale, rigettata l’eccezione di prescrizione, ha ritenuto che il rinvio alla contrattazione collettiva corporativa sarebbe da intendersi limitato alla mera definizione normativa della categoria del “produttori liberi” e che, considerata la palese volontà del legislatore di estendere la protezione previdenziale a detta figura, non assumerebbe rilievo la circostanza che il produttore sia legato ad una agenzia o alla stessa società assicurativa;

avverso tale sentenza, N.A. ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi, successivamente illustrati da memoria ex art. 380 bis c.p.c., comma 2;

l’INPS ha resistito con controricorso;

la causa è stata rinviata alla Sezione quarta con ordinanza interlocutoria della Sesta sezione di questa Corte di cassazione n. 23656 del 2018.

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

Con il primo motivo è dedotta la violazione e falsa applicazione del Contratto Collettivo corporativo per i rapporti tra agenzie, subagenzie e produttori di assicurazione del 25 maggio 1939 e della L. n. 326 del 2003, art. 44, comma 2, dell’art. 12 preleggi. Con tale motivo è sostanzialmente censurata la asserita riferibilità degli artt. 5 e 6 del contratto collettivo anche ai produttori diretti di compagnie assicurative;

con il secondo motivo è dedotta la violazione e falsa applicazione dell’art. 13 preleggi, nella parte in cui esclude l’applicazione delle norme corporative collettive a casi simili o analoghi a quelli in esse contemplate;

con il terzo motivo è censurata la violazione e falsa applicazione del contratto collettivo nella parte in cui l’Inps non ha dato prova della sussistenza degli elementi di fatto caratterizzanti i produttori appartenenti al IV gruppo (attribuzione della zona o piazza, potere di firma delle proposte contrattuali);

I tre motivi possono essere trattati congiuntamente poiché attengono alla medesima ragione posta dalla fattispecie in esame, ovvero la valutazione della sussistenza dell’obbligo per i “produttori liberi” di iscrizione alla gestione commercianti;

gli stessi sono fondati, dovendosi dare continuità al principio secondo cui l’obbligo di iscrizione di cui al cit. D.L. n. 269 del 2003, art. 44, comma 2, non include la posizione dei produttori di assicurazione che svolgono la loro attività direttamente per conto delle imprese assicurative, ma solo quella dei produttori collegati ad agenti o subagenti, in quanto il richiamo della norma al contratto collettivo corporativo intercorrente tra produttori ed agenzie e sub-agenzie e la qualità dei soggetti collettivi contraenti e’, per la precisione del rinvio, un elemento significativo utilizzato dal legislatore per strutturare la disposizione, che porta ad escludere la correttezza di interpretazioni analogiche (Cass. n. 1768 del 2018);

il superiore principio è stato ribadito anche a fronte dell’ordinanza interlocutoria n. 13049 del 2018, essendosi precisato che, ai fini dell’inquadramento previdenziale dei produttori assicurativi diretti, rilevano le concrete modalità di esercizio dell’attività di ricerca del cliente assicurativo, con la conseguenza che l’iscrizione va effettuata presso la Gestione commercianti ordinaria ove tale attività sia svolta dal produttore in forma di impresa e presso la Gestione separata di cui alla L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 26, ove l’attività in questione sia esercitata mediante apporto personale, coordinato e continuativo, privo di carattere imprenditoriale, o in forma autonoma occasionale da cui derivi un reddito annuo superiore ad Euro 5.000,00 (Cass. n. 30554 del 2018);

deve quindi giungersi all’accoglimento del ricorso, alla cassazione della sentenza impugnata ed al rinvio della controversia alla Corte di appello di Firenze, in diversa composizione, per la decisione in applicazione dei principi sopra richiamati ed anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Firenze in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 17 settembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 10 novembre 2021

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