LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BRONZINI Giuseppe – Presidente –
Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –
Dott. CALAFIORE Daniela – rel. Consigliere –
Dott. CAVALLARO Luigi – Consigliere –
Dott. BUFFA Francesco – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 1400-2019 proposto da:
I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, c.c. in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A. Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CESARE BECCARIA N. 29, presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati CARLA D’ALOISIO, EMANUELE DE ROSE, ESTER ADA SCIPLINO, LELIO MARITATO, ANTONINO SGROI;
– ricorrenti –
contro
U.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEL SERAFICO N. 106, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE TORRE, rappresentato e difeso dall’avvocato UMBERTO RUBERA;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 616/2018 della CORTE D’APPELLO di CATANIA, depositata il 29/06/2018 R.G.N. 934/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/09/2021 dal Consigliere Dott. CALAFIORE DANIELA.
RILEVATO IN FATTO
CHE:
la Corte d’appello di Catania ha rigettato l’appello proposto dall’Inps avverso la sentenza del Tribunale di Siracusa che aveva dichiarato prescritto il credito contributivo preteso dall’Istituto nei confronti di U.G., architetto, in ragione della sua iscrizione d’ufficio alla gestione separata, relativamente all’anno 2007, considerando quale dies a quo del decorso del termine di prescrizione il giorno in cui detti contributii avrebbero dovuto essere pagati, in base all’allegazione dell’Inps (16 giugno 2008);
la Corte territoriale ha accertato che alla data della comunicazione della richiesta di pagamento del 19 luglio 2013 da parte dell’ente, il credito era prescritto;
la cassazione della sentenza è domandata dall’Inps sulla base di due motivi;
U.G. resiste con controricorso;
la Sesta Sezione di questa Corte di cassazione ha rimesso la causa alla Quarta Sezione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
CHE:
col primo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, parte ricorrente contesta “Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2935 c.c., del D.Lgs. n. 462 del 1997, art. 1, del D.Lgs. n. 241 del 1997, art. 18 (come modificato dal D.Lgs. n. 422 del 1998, art. 2) e del D.P.R. n. 435 del 2001, art. 17, commi 1 e 2, così come modificato dal D.L. n. 63 del 2002, art. 2, conv. con modificazioni nella L. n. 112 del 2002”;
sulla base di un excursus della normativa che regola la dichiarazione dei redditi e le modalità di riscossione delle imposte, segnatamente dovute all’accertamento della sussistenza dell’obbligo contributivo alla gestione separata in capo ai lavoratori autonomi ed al puntuale adempimento di esso, l’Istituto rileva che, essendo detto contributo variabile, in quanto dovuto unicamente al prodursi di un eventuale reddito professionale, la verifica della ricorrenza di una siffatta eventualità non può che darsi alla scadenza del termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all’anno a cui si riferisce il preteso credito contributivo;
detto termine cade dopo i due (tra il 1 maggio e il 31 luglio, oppure, in via telematica, entro il 31 ottobre dell’anno successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta) previsti come successivi e alternativi per il pagamento, a scelta del contribuente e, nel secondo caso, con l’aggiunta di un interesse corrispettivo;
dunque, anche a voler seguire il ragionamento della sentenza impugnata, l’inadempimento da parte del contribuente si potrebbe configurare soltanto all’atto del mancato pagamento alla seconda scadenza per quell’anno prevista per il 15 luglio 2008, trascorsa inutilmente la quale, l’Inps aveva acquistato il diritto ad agire per l’adempimento della prestazione, in merito ai contributi dovuti da U.G. alla gestione separata relativi all’anno 2007, per cui, alla data della diffida do pagamento del 22 giugno 2013, il credito non poteva considerarsi estinto;
col secondo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, parte ricorrente deduce violazione e/o falsa applicazione della L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 26, degli artt., 2935 e 2944 c.c.;
l’Inps prospetta che, seppure la Corte territoriale non avesse voluto tener conto della seconda data di scadenza, avrebbe dovuto, comunque, considerare non prescritto il credito, in ragione dell’effetto interruttivo della stessa attribuibile alla dichiarazione dei redditi per l’anno 2007, presentata dal controricorrente il 24 settembre 2008;
va, preliminarmente, dato atto che le questioni sollevate con i motivi di ricorso hanno formato oggetto di varie pronunce rese da questa Sezione successivamente alla pubblicazione dell’ordinanza interlocutoria n. 1360 del 2021; in continuità con tali precedenti, entrambi i motivi devono ritenersi infondati;
quanto al primo, in continuità con quanto già affermato da questa Corte (v., fra le altre, Cass. n. 27950 del 2018; Cass. n. 4899 del 2021) va riaffermato che, in tema di contributi a percentuale, il fatto costitutivo dell’obbligazione contributiva è costituito dall’avvenuta produzione, da parte del lavoratore autonomo, di un determinato reddito (v. anche Cass. n. 13463 del 2017) costituente la base imponibile per il calcolo del contributo, non dovuto per il solo fatto dell’iscrizione all’assicurazione previdenziale ma variabile perché subordinato all’esercizio effettivo dell’attività lavorativa e parametrato al reddito conseguito;
pur sorgendo il credito sulla base della produzione del reddito, la decorrenza del termine di prescrizione dipende dall’ulteriore momento in cui la corrispondente contribuzione è dovuta e quindi dal momento in cui scadono i termini di pagamento di essa, in armonia con il principio generale in tema di assicurazioni obbligatorie secondo cui la prescrizione corre dal momento in cui “i singoli contributi dovevano essere versati” (R.D.L. n. 1827 del 1935, art. 55);
nella specie il versamento del saldo, che è il termine più avanzato da cui, non considerando gli acconti, si può ipotizzare la decorrenza della prescrizione, era fissato dal D.L. n. 233 del 2006, art. 37, comma 11, conv. in L. n. 248 del 2006 che ha modificato sul punto l’originaria previsione del D.P.R. n. 435 del 2001, art. 17, commi e 2), al 16 giugno dell’anno di presentazione della dichiarazione dei redditi, che è l’anno successivo a quello in cui i redditi sono stati prodotti;
la diversa data offerta dal legislatore al contribuente, attraverso un’onerosa facilitazione di pagamento di un debito già maturo e scaduto, tant’e’ che all’obbligazione contributiva si aggiunge l’obbligazione accessoria del pagamento degli interessi corrispettivi in misura predeterminata per legge, non muta il termine di scadenza dell’obbligazione principale e neanche connota diversamente la condotta inadempiente, non trattandosi di un termine alternativo per l’adempimento dell’obbligazione contributiva (v., in termini, Cass. nn. 12779 e 23040 del 2019);
l’inadempimento dell’obbligazione al versamento dei contributi alla gestione separata è integrato, pertanto, dal mancato rispetto della scadenza fissata al 16 giugno 2008 e da quel momento l’INPS può esercitare il suo diritto di credito, non assumendo, pertanto, valore dirimente la modalità prescelta per la presentazione della dichiarazione dei redditi (cartacea o telematica) e l’epoca temporale per detto adempimento;
il secondo motivo è pure infondato;
va osservato che quanto alla natura dell’indicazione contenuta nella dichiarazione dei redditi quale riconoscimento del debito, ancora questa Corte ha stabilito come alla stessa non possa essere attribuita valenza di atto interruttivo della prescrizione, ai sensi dell’art. 2941 c.c., posto che con tale dichiarazione il debitore afferma di aver percepito un determinato reddito, ma non riconosce il diritto dell’Inps ad ottenere il pagamento dei contributi, diritto che consegue all’iscrizione obbligatoria alla gestione separata;
secondo il consolidato orientamento di questa Corte, per aversi riconoscimento dell’altrui diritto, al quale l’art. 2941 c.c. ricollega l’effetto interruttivo della prescrizione, pur non occorrendo formule sacrali e neppure una specifica volontà di produrre l’effetto interruttivo (data la natura non negoziale dell’atto), è pur sempre necessario che sussista, anche implicitamente, una manifestazione della consapevolezza della esistenza del debito che riveli il carattere della volontarietà (Così Cass. n. 5145 del 2021; n. 22223 del 2020; cfr. anche Cass. n. 25943 del 2015);
il ricorso va, quindi, rigettato e le spese del giudizio di legittimità vanno compensate in ragione del fatto che l’orientamento di legittimità che ha affrontato le questioni sollevate si è consolidato successivamente alla proposizione del ricorso.
PQM
La Corte rigetta il ricorso. Dichiara compensate le spese del giudizio di legittimità.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.
Così deciso in Roma, il 17 settembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 10 novembre 2021