Corte di Cassazione, sez. Lavoro, Ordinanza n.33264 del 10/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRONZINI Giuseppe – Presidente –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – Consigliere –

Dott. BUFFA Francesco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1501-2016 proposto da:

P.E., domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato KOSARIO SANTESE;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONINO SGROI, GIUSEPPE MATANO, ESTER ADA SCIPLINO, CARLA D’ALOISIO, LELIO MARITATO, EMANUELE DE ROSE;

– resistente con mandato –

avverso la sentenza n. 695/2015 della CORTE D’APPELLO di SALERNO, depositata il 09/06/2015 R.G.N. 1352/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/09/2021 dal Consigliere Dott. BUFFA FRANCESCO.

FATTO E DIRITTO

Con sentenza del 9.6.15, la Corte d’Appello di Salerno ha confermato la sentenza dell’8.4.13 del tribunale della stessa sede, che -ritenendo non attendibili le prove offerte- aveva accertato negativamente il rapporto di lavoro agricolo della signora P. alle dipendenze dell’azienda Sabetta e negato il diritto della predetta all’iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli 2004/2005.

Avverso tale sentenza ricorre con unico motivo la lavoratrice, che deduce violazione dell’art. 2697 c.c. e art. 112 c.p.c. e vizio di motivazione della sentenza impugnata, per non avere la corte territoriale rinnovato l’istruttoria in appello e per aver mal valutato le prove offerte, dando peso eccessivo al verbale ispettivo dell’INPS. L’INPS ha depositato delega in calce al ricorso.

Il ricorso è infondato. Non vi è infatti alcuna violazione dell’art. 112 c.p.c., né dell’art. 2697 c.c., né un vizio motivazionale rilevante nei limiti previsti dalla legge oggi vigente all’esito della riforma dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 Sostanzialmente la domanda tende ad una rivalutazione nel merito delle prove, inammissibile in sede di legittimità.

In termini, si è affermato (tra le tante, Sez. L, Sentenza n. 9233 del 20/04/2006, Rv. 588486 01 che) che il motivo di ricorso per cassazione, con il quale la sentenza impugnata venga censurata per vizio della motivazione, non può essere inteso a far valere la rispondenza della ricostruzione dei fatti operata dal giudice del merito al diverso convincimento soggettivo della parte e, in particolare, non si può proporre con esso un preteso migliore e più appagante coordinamento dei molteplici dati acquisiti, atteso che tali aspetti del giudizio, interni all’ambito della discrezionalità di valutazione degli elementi di prova e dell’apprezzamento dei fatti, attengono al libero convincimento del giudice e non ai possibili vizi del percorso formativo di tale convincimento rilevanti ai sensi della disposizione di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5); in caso contrario, questo motivo di ricorso si risolverebbe in una inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e dei convincimenti del giudice di merito, e, perciò, in una richiesta diretta all’ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, sicuramente estranea alla natura e alle finalità del giudizio di cassazione. Si è per altro verso precisato (Sez. 3, Sentenza n. 15276 del 01/06/2021, Rv. 661628 – 01; Sez. L, Sentenza n. 27162 del 23/12/2009, Rv. 611547 – 01) che, in tema di ricorso per cassazione, esula dal vizio di legittimità ex art. 360 c.p.c., n. 5 qualsiasi contestazione volta a criticare il “convincimento” che il giudice di merito si è formato, ex art. 116 c.p.c., commi 1 e 2, in esito all’esame del materiale probatorio ed al conseguente giudizio di prevalenza degli elementi di fatto, operato mediante la valutazione della maggiore o minore attendibilità delle fonti di prova, essendo esclusa, in ogni caso, una nuova rivalutazione dei fatti da parte della Corte di legittimità.

Nulla per spese, non essendo stata svolta attività difensiva.

Sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

PQM

rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 17 settembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 10 novembre 2021

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