Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.3335 del 10/02/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –

Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – rel. Consigliere –

Dott. BELLE’ Roberto – Consigliere –

Dott. FIDANZIA Andrea – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 7686/2019 proposto da:

M.R., elettivamente domiciliato in Roma presso lo studio dell’avvocato Antonio Filardi, rappresentato e difeso dall’avvocato Antonella Zotti;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno;

– intimato –

avverso la sentenza n. 3945/2018 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 07/08/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/11/2020 dal cons. Dott. MARULLI MARCO.

FATTI DI CAUSA

1. M.R., cittadino *****, ricorre a questa Corte avverso l’epigrafata sentenza con la quale la Corte d’Appello di Napoli, attinta dal medesimo ai sensi del D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150, art. 19 e art. 702-quater c.p.c., ne ha respinto il gravame avverso il mancato riconoscimento in primo grado della protezione internazionale e della protezione umanitaria e con un unico motivo ne chiede la cassazione sul rilievo della a) della “violazione dell’art. 360, comma 1, n. 4, invalidità della sentenza ai sensi dell’art. 132 c.p.c. e art. 156 c.p.c., comma 2 per manifesta illogicità della motivazione in relazione al fatto decisivo mancanza ovvero apparenza della stessa”; b) della “nullità della sentenza per violazione degli artt. 112,132 c.p.c., art. 156 c.p.c., comma 2, nonchè dell’art. 111 Cost., comma 6 “; c) della “violazione del principio di ragionevolezza e uguaglianza art. 3 Cost.”; d) della violazione del D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, artt. 8, 10, 13 e 27 nonchè dell’art. 16 della direttiva n. 2013/32 UE”; e) della “violazione di legge in riferimento agli artt. 6 e 13 della Convenzione EDU, all’art. 47 della Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea e all’art. 46 della direttiva Europea n. 2013/32”; f) della “violazione del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 19”, posto che il decidente avrebbe denegato l’accesso alle invocate misure sul presupposto della ritenuta non credibilità del richiedente, quantunque le dichiarazioni rese dal medesimo, risultando di incerta valutazione, avrebbero dovuto obbligare il giudice ad attivare i poteri di indagine officiosi, segnatamente al fine di dar conto della situazione interna del paese di provenienza.

Non ha svolto attività difensiva il Ministero intimato non essendosi il medesimo costituito con controricorso ex art. 370 c.p.c. ma solo a mezzo di “atto di costituzione” ai fini della partecipazione all’udienza pubblica inidoneo allo scopo.

RAGIONI DELLA DECISIONE

2. Le plurime censure di cui si rende interprete la perorazione ricorrente si espongono ad una preliminare assorbente rilievo di inammissibilità non accordandosi minimamente con il tenore del dictum, posto che la Corte d’Appello, con motivazione che per coerenza e completezza di ragionamento si sottrae a qualunque preteso vizio logico, anche se se ne ipotizzasse la rilevanza in guisa di violazione di legge costituzionalmente rilevante, ha negato l’accesso alle misure anzidette non già perchè ha giudicato il richiedente non credibile, ma perchè, riportandosi alle dichiarazioni del medesimo, ha ritenuto che il richiedente fosse un migrante economico, categoria estranea all’area della protezione internazionale.

Poichè il motivo, pur ad onta della sua complessa rubrica, si rivela perciò del tutto eccentrico rispetto alla ratio decidendi ne discende de plano la sua inammissibilità.

3. Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile.

4. Nulla spese e doppio contributo.

PQM

Dichiara il ricorso inammissibile.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente, ove dovuto, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della sezione prima civile, il 27 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 10 febbraio 2021

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