LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GRAZIOSI Chiara – Presidente –
Dott. FIECCONI Francesca – rel. Consigliere –
Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –
Dott. VALLE Cristiano – Consigliere –
Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 17914-2020 proposto da:
M.S., elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato PIETRO ERRIGO;
– ricorrente –
contro
M.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA NEMORENSE 18, presso lo studio dell’avvocato MARIO MURANO, rappresentato e difeso dall’avvocato VINCENZO MARSICO;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 2146/2019 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO, depositata il 08/11/2019;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 10/06/2021 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCESCA FIECCONI.
RILEVATO
che:
1. Con atto notificato il 23/6/2020, M.S. propone ricorso per cassazione, affidato a un unico motivo, avverso la sentenza n. 2146/2019 della Corte d’Appello di Catanzaro, pubblicata in data 8/11/2019. Con controricorso, notificato il 31/8/2020, resiste M.A..
2. Per quanto ancora rileva, M.S. conveniva in giudizio M.A. per sentirlo condannare alla corresponsione di Euro 6.455,71 a titolo di metà del corrispettivo a lui spettante sul ricavato della vendita di un impianto di calcestruzzo asseritamente in comproprietà tra le parti in lite nella misura del 50% cadauno. Il giudice di prime cure rigettava la domanda ritenendo che il convenuto M.A. non avesse avuto alcun ruolo nella vendita dell’impianto all’acquirente C.G. e che, invero, le trattative per l’acquisto fossero state intrattenute direttamente da M.V., padre di M.A., quale mandatario senza rappresentanza, vero dominus dell’affare, alienando il bene per compensare un proprio debito con l’acquirente: pertanto, l’attore M.S., il quale non aveva manifestato al terzo acquirente la propria qualità di proprietario e non si era interessato di esigerne il pagamento, aveva avallato la vendita e non poteva che pretendere dal mandatario M.V., ex art. 1713 c.c., il relativo prezzo ricevuto.
3. Avverso la sentenza, M.S. ha proposto gravame dinanzi alla Corte d’Appello di Catanzaro che, con la sentenza in questa sede impugnata, ha confermato la decisione di prime cure. In particolare, ha condiviso la prospettazione del primo giudicante in ordine al mandato conferito dall’attore a M.V. (padre di M.A., non citato in giudizio), anziché al comproprietario M.A. (figlio di M.V.), in quanto non aveva provato di aver conferito alcun mandato al comproprietario, né che quest’ultimo avesse conferito a sua volta mandato al padre M.V.; e, inoltre, ha rilevato che mancasse anche la prova della proprietà o comproprietà del bene in capo all’attore.
CONSIDERATO
che:
1. Con un unico motivo si denuncia “Violazione e falsa applicazione degli artt. 1703,1705,1710,1712,1713,1717 c.c., in relazione all’art. 360, n. 3”, per avere la Corte d’Appello e, prima ancora il Tribunale, ritenuto che l’attore avrebbe dovuto rivolgersi, per ottenere la metà del ricavato della vendita, non al convenuto comproprietario M.A., ma al mandatario M.V.; tuttavia, il contratto di mandato a favore di quest’ultimo non avrebbe “conforto normativo” in quanto richiederebbe l’incontro di due volontà, nonché l’incarico del mandante che, nel caso concreto, sono tutti elementi che non si sarebbero concretizzati. Al più, il vero mandatario sarebbe stato il convenuto M.A., comproprietario.
2. Il motivo è inammissibile per plurime ragioni.
3. In primo luogo, al di là delle norme citate in epigrafe, il ricorrente non indica ove e in che modo la pronuncia impugnata non si sarebbe ad esse attenuta.
4. In secondo luogo, il rigetto del gravame è stato motivato dalla Corte territoriale sulla base di plurime rationes decidendi con le quali il ricorrente non si è confrontato.
5. Invero, in questa sede il ricorrente si limita a censurare la sentenza per violazione delle norme sul mandato, senza considerare le varie argomentazioni in fatto addotte dalla Corte del gravame a fondamento del rigetto, inter alios, basate anche sulla mancanza di prova della proprietà o comproprietà del bene in capo all’attore che esclude, in radice, l’accoglimento della pretesa.
6. In particolare, la Corte territoriale ha rilevato che (nonostante l’ordine di ricostruzione del fascicolo d’ufficio da parte delle parti, andato perduto, non risultasse in atti) dagli atti del giudizio di primo grado non fosse riscontrabile che il convenuto M.A. avesse effettuato alcuna alienazione in favore dell’acquirente C.G. dell’impianto di calcestruzzo o, comunque, che egli avesse percepito dall’acquirente o da altri alcuna somma di denaro o utilità. Inoltre, il giudice di secondo grado ha rilevato che dai fascicoli delle parti mancava la prova della proprietà o comproprietà del bene quandanche si trattasse di un “bene mobile registrato” e che, peraltro, nessuna delle parti aveva prodotto copia delle testimonianze assunte in primo grado.
7. Alla luce di tali considerazioni il motivo è inammissibile, in base al consolidato principio di diritto, più volte ribadito da questa Corte, in base al quale, qualora la sentenza assoggettata ad impugnazione sia fondata su diverse “rationes decidendi”, ciascuna idonea a giustificarne autonomamente la statuizione, la circostanza che tale impugnazione non sia rivolta contro una di esse determina l’inammissibilità del gravame per l’esistenza del giudicato sulla “ratio decidendi” non censurata (cfr. Cass., Sez. 3 -, Sentenza n. 13880 del 6/7/2020).
8. Conclusivamente il ricorso va dichiarato inammissibile, con ogni conseguenza in ordine alle spese, da porsi a carico del ricorrente sulla base del D.M. n. 55 del 2014, oltre il raddoppio del contributo unificato, ove dovuto.
PQM
La Corte:
dichiara inammissibile il ricorso;
per l’effetto, condanna il ricorrente alle spese liquidate in favore del controricorrente in Euro 1850,00 oltre Euro 200,00 per esborsi, 15% per spese forfetarie e ulteriori oneri di legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1- bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sezione sesta civile, il 10 giugno 2021.
Depositato in Cancelleria il 11 novembre 2021
Codice Civile > Articolo 1703 - Nozione | Codice Civile
Codice Civile > Articolo 1705 - Mandato senza rappresentanza | Codice Civile
Codice Civile > Articolo 1710 - Diligenza del mandatario | Codice Civile
Codice Civile > Articolo 1712 - Comunicazione dell'eseguito mandato | Codice Civile
Codice Civile > Articolo 1713 - Obbligo di rendiconto | Codice Civile
Codice Civile > Articolo 1717 - Sostituto del mandatario | Codice Civile