LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE L
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PONTERIO Carla – Presidente –
Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere –
Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –
Dott. AMENDOLA Fabrizio – Consigliere –
Dott. LEO Giuseppina – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 4034-2020 proposto da:
H.A., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato ANTONIO CARBONELLI;
– ricorrente –
contro
OPS OFFICINE PRESSOFUSIONE SCOTTI SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DONATELLO, 23, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO VILLA PIZZI, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato STEFANO CUZZETTI;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 338/2019 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA, depositata il 15/10/2019;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 21/04/2021 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPINA LEO.
RILEVATO
che:
1. La Corte di Appello di Brescia, con sentenza pubblicata il 15.10.2019, ha respinto il gravame interposto da H.A., nei confronti di O.P.S. Officine Pressofusioni Scotti S.r.l., avverso la pronunzia del Tribunale della stessa sede con la quale, in via preliminare, era stata ritenuta fondata l’eccezione di parziale decadenza sollevata dalla società convenuta, ai sensi della L. n. 183 del 2010, art. 32, comma 4, lett. d, rispetto a tutti i contratti di somministrazione impugnati tranne l’ultimo, sottoscritto in data ***** e prorogato sino al *****, posto che l’impugnazione stragiudiziale era intervenuta soltanto il 2.4.2016, e dunque oltre 60 giorni dalla cessazione dei contratti precedenti; ed inoltre che i vari contratti che si erano succeduti nel tempo non potevano essere considerati come un unico contratto, secondo quanto sostenuto dal ricorrente. Relativamente al merito, il giudice di prima istanza aveva reputato che le molteplici assunzioni del ricorrente non violassero il termine di 36 mesi, poiché la norma di cui al D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 22, cui corrispondeva quella di cui al D.Lgs. n. 81 del 2015, art. 34, aveva escluso l’applicabilità del predetto limite ai contratti di somministrazione.
2. Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso H.A. articolando due motivi; la O.P.S. Officine Pressofusione Scotti S.r.l. ha resistito con controricorso.
3. Il ricorrente ha altresì depositato una “Memoria ex art. 380-bis c.p.c.”.
4. La proposta del relatore è stata comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale, ai sensi dell’art. 380-bis codice di rito.
CONSIDERATO
che:
5. Con il primo motivo di ricorso si deduce la “violazione dell’art. 117 Cost., comma 1, in relazione alla Dir. n. 2008/104/CE, art. 5.5, sul lavoro tramite agenzia interinale (art. 360 c.p.c., n. 3”).
6. Con il secondo motivo si denunzia la “nullità della sentenza impugnata per mancata pronuncia sul motivo d’appello relativo alla violazione del CCNL per i lavoratori addetti alla piccola e media industria metalmeccanica, orafa ed alla installazione di impianti 29 luglio 2013, art. 4, lett. a), cap. III (art. 360 c.p.c., n. 4)”.
7. Preliminarmente, il Collegio rileva che altri ricorsi riguardanti le medesime questioni oggetto del presente giudizio risultano pendenti dinanzi alla Quarta Sezione civile di questa Corte. Pertanto, in vista di una soluzione unitaria delle medesime, è necessario rimettere alla predetta Sezione anche il presente procedimento.
P.Q.M.
La Corte rimette la causa alla Sezione Quarta per eventuale trattazione congiunta con altre cause aventi il medesimo oggetto.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 21 aprile 2021.
Depositato in Cancelleria il 11 novembre 2021