Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza Interlocutoria n.33385 del 11/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LEONE Margherita Maria – Presidente –

Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –

Dott. BUFFA Francesco – rel. Consigliere –

Dott. BOGHETICH Elena – Consigliere –

Dott. DE FELICE Alfonsina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 173-2020 proposto da:

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’AVVOCATURA CENTRALE DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONELLA PATTERI, SERGIO PREDEN, LUIGI CALIULO;

– ricorrente –

contro

T.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CARLO LORENZINI N. 72, presso lo studio dell’avvocato VALERIA FAIOLA, rappresentato e difeso dagli avvocati MARIA TERESA BETTELLI, SILVA GOTTI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 99/2019 della CORTE D’APPELLO di TRIESTE, depositata il 19/06/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 17/06/2021 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCESCO BUFFA.

FATTO E DIRITTO

Con sentenza 3580/19, la Corte di Cassazione ha cassato con rinvio la decisione della corte territoriale che, nel riconoscere il diritto del contribuente in epigrafe alla riliquidazione della pensione con maggiorazione sulla base dei criteri del Fondo elettrici, aveva escluso la decadenza.

A seguito del rinvio, la Corte d’appello di Trieste, con sentenza del 19.6.19, ha applicato la decadenza (mobile) ai soli per i quali era decorsa la prestazione, ma non a quest’ultima, calcolando il termine in relazione ai ratei maturati (e non in relazione alla precedente domanda di riliquidazione).

Avverso tale sentenza ricorre l’INPS per un motivo, illustrato da memoria, che lamenta violazione di legge in ragione dell’inapplicabilità della decadenza mobile alla riliquidazione, non essendovi domanda amministrativa né ricorso.

Resiste il contribuente con controricorso.

Il Collegio ritiene che non sussistano le condizioni per la trattazione del ricorso in Camera di consiglio e, di conseguenza, ravvisa la necessità della trattazione della causa in pubblica udienza, previa trasmissione alla Quarta Sezione.

P.Q.M.

La Corte, ritenuto che non ricorrono i presupposti per la trattazione con il rito camerale ex art. 380-bis c.p.c., dispone la trasmissione degli atti alla Sezione Quarta.

Così deciso in Roma, all’Adunanza camerale, il 17 giugno 2021.

Depositato in Cancelleria il 11 novembre 2021

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