Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza Interlocutoria n.33386 del 11/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LEONE Margherita Maria – Presidente –

Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –

Dott. BUFFA Francesco – rel. Consigliere –

Dott. BOGHETICH Elena – Consigliere –

Dott. DE FELICE Alfonsina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 5398-2020 proposto da:

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’AVVOCATURA CENTRALE DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati VINCENZO TRIOLO, MAURO SFERRAZZA, ANTONIETTA CORETTI, VINCENZO STUMPO;

– ricorrente –

contro

C.G., A.D.T.A.A., elettivamente domiciliate in ROMA, VIA AGRI, 1, presso lo studio dell’avvocato MASSIMO NAPPI, che le rappresenta e difende unitamente all’avvocato ALBERTO GUARISO;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 1137/2019 della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 30/07/019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 17/06/2021 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCESCO BUFFA.

FATTO E DIRITTO

Con sentenza del 30.7.19 la corte d’appello di Milano ha confermato la sentenza del tribunale della stessa sede che aveva riconosciuto l’assegno di natalità a due lavoratori ed ordinato cessarsi la discriminazione perpetrata ai loro danni, ritenendo la natura previdenziale della prestazione richiesta e l’applicabilità diretta in quanto self-executing delle direttive Europee in materia antidiscriminatoria, ritenendo per altro verso sufficiente il permesso di soggiorno anche non di lungo periodo.

Avverso tale sentenza ricorre l’INPS per un motivo, illustrato da memoria, cui resiste l’assistita con controricorso.

Il motivo di ricorso, con il quale l’INPS lamenta violazione di legge per aver trascurato che la norma prevede il beneficio solo in favore dei lungo soggiornanti, solleva questione sulla quale non vi sono precedenti specifici di questa Corte, con riferimento alla specifica prestazione qui richiesta. Con distinte ordinanze 175, da 177 a 182 e da 188 a 190 del 17.6.19, è stata peraltro sollevata questione di legittimità costituzionale della L. n. 190 del 2014, art. 1, comma 125, e la Corte costituzionale, con sentenza n. 182 del 30/7/2020 ha interrogato la Corte di Giustizia sulla portata delle disposizioni comunitarie in materia.

In gusto contesto giurisprudenziale ancora non definito, pur consapevole delle pronunce della Corte costituzionale in ordine a prestazioni simili previste dalla L. 23 novembre 2000, n. 388, art. 80, comma 19, e di questa Corte in relazione alla pensione di invalidità civile ed alla pensione sociale (Sez. L -, Ordinanza n. 23763 del 01/10/2018, Rv. 650547 – 01; Sez. L, Sentenza n. 17397 del 29/08/2016, Rv. 641001 – 01), nonché per altro verso della giurisprudenza Europea richiamata dal ricorrente (c-449/16 Martinez Silva, c-308/14 Commissione c. UK, c-332-17 Bogatu), il Collegio ritiene che non vi siano le condizioni per la definizione della questione da questa Sezione e, di conseguenza, ravvisa la necessità della trattazione della causa in pubblica udienza, previa trasmissione alla Quarta Sezione.

P.Q.M.

La Corte, ritenuto che non ricorrono i presupposti per la trattazione con il rito camerale ex art. 380-bis c.p.c., dispone la trasmissione degli atti alla Sezione Quarta.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 17 giugno 2021.

Depositato in Cancelleria il 11 novembre 2021

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