Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza Interlocutoria n.33387 del 11/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LEONE Margherita Maria – Presidente –

Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –

Dott. BUFFA Francesco – rel. Consigliere –

Dott. BOGHETICH Elena – Consigliere –

Dott. DE FELICE Alfonsina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 3933-2020 proposto da:

C.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE GIULIO CESARE 21/23, presso lo studio dell’avvocato LUCA GARRAMONE, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato MARIA PAOLA GENTILI;

– ricorrente –

contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’AVVOCATURA CENTRALE DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONINO SGROI, CARLA D’ALOISIO, EMANUELE DE ROSE, LELIO MARITATO, ANTONIETTA CORETTI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2548/2019 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 15/07/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 02/07/2021 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCESCO BUFFA.

FATTO E DIRITTO

Con sentenza del 15.7.19, la Corte d’appello di Roma, in riforma della sentenza del tribunale di Tivoli del 26.11.16, ha dichiarato l’obbligo del professionista in epigrafe di iscrizione alla gestione separata INPS e di pagamento dei contributi per l’anno 2005, in ragione della non occasionalità dell’attività, della non prescrizione dei contributi, della debenza delle sanzioni per omessa iscrizione e denuncia dei redditi a fini contributivi.

Avverso tale sentenza ricorre il contribuente per 4 motivi, cui resiste con controricorso l’INPS.

Deduce il contribuente che il debito era prescritto (primo motivo), che non è stata accertata l’abitualità della prestazione nel 2005 (secondo motivo), che non è configurabile una generale obbligatorietà della contribuzione di chi è iscritto e contribuisce alla “propria” cassa professionisti (terzo motivo) e che comunque le sanzioni applicate, riferite a fattispecie di evasione e non di omissione contributiva, sono illegittime, non essendo configurabile evasione in ragione della mera mancata compilazione del quadro RR della dichiarazione dei redditi (quarto motivo).

Il Collegio, rilevato che, con particolare riferimento alle questioni sollevate dal quarto motivo di ricorso, non sussistano le condizioni per la trattazione del ricorso in Camera di consiglio, di conseguenza ravvisa la necessità della trattazione della causa in pubblica udienza, previa trasmissione alla Quarta Sezione.

P.Q.M.

La Corte, ritenuto che non ricorrono i presupposti per la trattazione con il rito camerale ex art. 380 bis c.p.c., dispone la trasmissione degli atti alla Sezione Quarta.

Così deciso in Roma, all’Adunanza camerale, il 2 luglio 2021.

Depositato in Cancelleria il 11 novembre 2021

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