Corte di Cassazione, sez. Lavoro, Sentenza n.33388 del 11/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Antonio – Presidente –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – rel. Consigliere –

Dott. TORRICE Amelia – Consigliere –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –

Dott. MAROTTA Caterina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 21421-2017 proposto da:

B.F., C.A.A., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEGLI SCIPIONI 281, presso lo studio dell’avvocato NICOLA ROMANO, che li rappresenta difende unitamente all’avvocato MASSIMILIANO BACILLIERI;

– ricorrenti –

contro

PROVINCIA AUTONOMA TRENTO, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEL VIMINALE 43, presso lo studio dell’avvocato FABIO LORENZONI, rappresentata e difesa dagli avvocati NICOLO’ PEDRAZZOLI, LUCIA BOBBIO;

– controricorrenti –

nonché contro PROVINCIA AUTOMONA DI TRENTO – DIPARTIMENTO DELLA CONOSCENZA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 48/2017 della CORTE D’APPELLO di TRENTO, depositata il 28/06/2017 R.G.N. 14/2017;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/04/2021 dal Consigliere Dott. NEGRI DELLA TORRE PAOLO;

il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. VISONA’

STEFANO;

visto il D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23, comma 8 bis, convertito con modificazioni nella L. 18 dicembre 2020, n. 176, ha depositato conclusioni scritte.

FATTI DI CAUSA

1. Con sentenza n. 48/2017, depositata il 28 giugno 2017, la Corte di appello di Trento ha confermato la sentenza, con la quale il Tribunale di Rovereto aveva respinto il ricorso proposto da B.F. e C.A.A. per l’accertamento del loro diritto al riconoscimento dello status di docenti di religione cattolica “stabilizzati” ai sensi della L. 11 luglio 1980, n. 312, art. 53, comma 6 e del D.P.R. n. 399 del 1988, art. 3, comma 6.

1.1. La Corte ha osservato anzitutto che gli appellanti, nel contestare la correttezza della decisione di primo grado, non avevano chiarito le ragioni, per le quali l’art. 53 cit. dovesse ritenersi espressione di un principio fondamentale delle leggi dello Stato, che la Provincia Autonoma di Trento era tenuta a rispettare nell’esercizio della propria potestà legislativa concorrente in materia di istruzione; che la Provincia Autonoma, in virtù di tale potestà legislativa, è titolare dei rapporti di lavoro, che disciplina con contratto collettivo diverso da quello statale (tra l’altro, anche migliorativo rispetto ad esso sul piano del trattamento retributivo), così che gli appellanti non potevano legittimamente pretendere – in ragione della mancata previsione a livello di legislazione provinciale della stabilizzazione per gli insegnanti di religione – di fare diretta applicazione della normativa statale.

1.2. In relazione, poi, alla domanda subordinata di inserimento nelle graduatorie di prima fascia, sul rilievo della disparità di trattamento che diversamente si sarebbe realizzata con i docenti delle altre discipline, la Corte ha osservato che la L. provinciale n. 5 del 2006, art. 92, disciplina le graduatorie utilizzate per il reclutamento dei docenti delle diverse “classi” di concorso, fra le quali non rientra l’insegnamento della religione cattolica, per il quale l’art. 96 della medesima legge detta una particolare disciplina.

2. Avverso detta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione i lavoratori con due motivi, cui ha resistito la Provincia Autonoma di Trento con controricorso.

3. Il Procuratore Generale ha presentato conclusioni scritte.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo, deducendo violazione e falsa applicazione della L. 11 luglio 1980, n. 312, art. 53, comma 6 e D.P.R. n. 399 del 1988, art. 3, comma 6, nonché erroneità ed insufficienza della motivazione, i ricorrenti censurano la sentenza impugnata per avere erroneamente ritenuto che la norma da essi invocata per ottenere la “stabilizzazione” non costituisca un principio fondamentale della legislazione dello Stato, ai sensi dell’art. 117 Cost., e per non avere considerato la disparità di trattamento che aveva comportato per i ricorrenti, rispetto agli altri insegnanti, l’applicazione della L. provinciale 7 agosto 2006, n. 5, in difetto di una sua interpretazione costituzionalmente orientata.

2. Con il secondo viene dedotta violazione e falsa applicazione della L. provinciale n. 5 del 2006, art. 92, nonché erroneità ed insufficienza della motivazione, per avere la Corte di appello erroneamente escluso il diritto dei ricorrenti ad essere inseriti nelle graduatorie per titoli per l’accesso dei docenti a posti a tempo indeterminato, non avendo considerato né la disposizione di cui all’art. 96, comma 1, della medesima legge, che estende al personale docente di religione cattolica le norme di stato giuridico e il trattamento economico previsti per il personale docente del corrispondente ordine e grado di scuola, né il fatto che i ricorrenti avevano conseguito l’abilitazione all’insegnamento della religione cattolica, a seguito di rilascio dell’attestazione di idoneità da parte dell’Ordinario diocesano, prima del 2007, data di chiusura, per tutti gli altri insegnanti, delle graduatorie a scorrimento.

3. Si deve, in primo luogo, rilevare l’inammissibilità di entrambi i motivi, nella parte in cui denunciano l’erroneità ed insufficienza della motivazione ex art. 360 c.p.c., n. 5, in presenza di c.d. “doppia conforme” (art. 348-ter c.p.c., u.c.) e di ricorso in appello depositato in data posteriore al trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della L. 7 agosto 2012, n. 134 di conversione del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, con il quale è stata inserita la norma citata; né i ricorrenti, per evitare la declaratoria di inammissibilità, hanno indicato le ragioni di fatto poste a base della decisione di primo grado e quelle poste a base della sentenza di rigetto dell’appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (Cass. n. 20994/2019; n. 26774/2016; n. 5528/2014).

4. Quanto alle censure proposte ex art. 360 c.p.c., n. 3, il primo motivo non può trovare accoglimento.

5. La L. 18 luglio 2003, n. 186 (“Norme sullo stato giuridico degli insegnanti di religione cattolica degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado”) dispone, all’art. 5, comma 5, che “Restano ferme le potestà legislative e amministrative delle province autonome di Trento e di Bolzano in materia di scuola dell’infanzia e di istruzione elementare e secondaria, ai sensi dello Statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige e delle relative norme di attuazione”.

6. Ciò posto, rientrando la materia dell’istruzione tra quelle di legislazione concorrente, ai sensi dell’art. 117 Cost., si pone la questione se la “stabilizzazione” prevista dalla L. 11 luglio 1980, n. 312, art. 53, comma 6 e dal D.P.R. n. 399 del 1988, art. 3, comma 6, esprima un principio fondamentale della legislazione dello Stato e se, in quanto tale, costituisca un limite all’esercizio della potestà legislativa della Provincia Autonoma di Trento nel reclutamento del personale docente di religione cattolica, ora disciplinato dalla Legge Provinciale 7 agosto 2006, n. 5, art. 96 (“Sistema educativo di istruzione e formazione del Trentino”).

7. A tale quesito la sentenza impugnata ha dato risposta negativa, osservando come gli appellanti, nel contestare la decisione di primo grado (che già aveva escluso che la L. n. 312 del 1980, art. 53, comma 6, potesse considerarsi espressione di un principio fondamentale della legislazione dello Stato), non avessero chiarito le ragioni a sostegno di un diverso avviso; rilevando inoltre come la stessa definizione di “principi fondamentali della materia dell’istruzione” richiamata dagli appellanti sulla base di decisioni della Corte costituzionale evidenziasse che la norma, di cui era invocata l’applicazione, non potesse rientrare nella detta definizione (cfr. sentenza, p. 8).

8. Tale affermazione della Corte di merito è rimasta sostanzialmente non censurata dagli odierni ricorrenti, i quali ripropongono argomenti e considerazioni relativi alla fondatezza del loro diritto secondo le previsioni della L. n. 312 del 1980, art. 53, comma 6 e del D.P.R. n. 399 del 1988, art. 3, comma 6,.

9. D’altra parte, le “norme generali sull’istruzione” (art. 117 Cost., comma 2, lett. n)), cui è fatto riferimento nel motivo, sono disposizioni che contribuiscono a delineare la struttura di base del sistema di istruzione: esse non necessitano di ulteriore normazione a livello regionale e dunque – come chiarito da Corte Cost. n. 200/2009 – non possono essere qualificate come espressive di principi fondamentali della materia dell’istruzione.

10. E’ invece principio fondamentale in ogni settore del pubblico impiego la modalità di accesso tramite procedura concorsuale (art. 97 Cost.).

11. Per costante giurisprudenza costituzionale, la facoltà del legislatore di introdurre deroghe a tale principio deve essere delimitata in modo rigoroso, potendo eventuali deroghe essere considerate legittime solo quando siano funzionali esse stesse al buon andamento dell’amministrazione (art. 97 Cost.) e ove ricorrano peculiari e straordinarie esigenze di interesse pubblico idonee a giustificarle e, comunque, sempre che siano previsti adeguati accorgimenti per assicurare che il personale assunto abbia la professionalità necessaria allo svolgimento dell’incarico (come ancora di recente ribadito da Corte Cost. n. 5/2020; precedenti: n. 40/2018; n. 110/2017; n. 7/2015; n. 134/2014; n. 225/2010).

12. La centralità del concorso, quale ordinaria modalità di accesso ai ruoli del pubblico impiego, risulta affermata anche nella giurisprudenza di legittimità in numerose pronunce (cfr., fra altre, Sez. U n. 26270/2016; Cass. n. 25749/2016; Cass. n. 24569/2016; Cass. n. 22485/2016).

13. In tal senso, d’altra parte, è anche la L. n. 186 del 2003 cit., la quale prevede, all’art. 3, che l’accesso ai ruoli, per i docenti di religione cattolica, avviene “previo superamento di concorsi per titoli ed esami”.

14. Parimenti infondato è il secondo motivo di ricorso.

15. Le graduatorie, di cui alla L. provinciale 7 agosto 2006, n. 5, art. 92, non comprendono gli insegnanti di religione, come deve desumersi dal comma 2 di tale articolo, là dove è previsto (lett. a) che “sono formate graduatorie distinte per gradi di scuola, per classi di abilitazione e articolate in fasce”.

16. Inoltre, al personale docente di religione cattolica è destinata, nel successivo art. 96, una particolare disciplina, che prevede l’accesso ai posti di insegnamento sulla base di procedure concorsuali e di specifici titoli di abilitazione.

17. Ne’ a detto personale può applicarsi la disposizione di cui al comma 1, seconda parte, dell’art. 96, che, nell’estendere ad esso la normativa stabilita per il personale docente del corrispondente ordine e grado di scuola della Provincia di Trento, fa salvo “quanto non diversamente disposto” dallo stesso art. 96.

18. In definitiva, il ricorso deve essere respinto.

19. La complessità e novità delle questioni trattate giustifica la compensazione per intero delle spese di giudizio.

20. I ricorrenti, sussistendone il presupposto processuale, sono tenuti, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; dichiara interamente compensate fra le parti le spese del presente giudizio.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 13 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 11 novembre 2021

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