LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MANNA Antonio – Presidente –
Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere –
Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –
Dott. MAROTTA Caterina – rel. Consigliere –
Dott. SPENA Francesca – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 28088/2015 proposto da:
D.S.G., elettivamente domiciliato in ROMA, LARGO DI TORRE ARGENTINA N. 11, presso lo studio dell’avvocato BARTOLO DATTOLA, rappresentato e difeso dall’avvocato NICOLA LANDI;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI n. 12;
– controricorrente –
avverso il provvedimento n. 556/2015 della CORTE D’APPELLO di SALERNO, depositata il 26/05/2015 R.G.N. 1262/2012;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14/07/2021 dal Consigliere Dott. CATERINA MAROTTA;
il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FRESA Mario, visto il D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23, comma 8 bis, convertito con modificazioni nella L. 18 dicembre 2020, n. 176, ha depositato conclusioni scritte.
FATTI DI CAUSA
1. La Corte d’appello di Salerno, con sentenza n. 556/2015, in riforma parziale della decisione del Tribunale di Nocera Inferiore accoglieva l’appello proposto dal Ministero della Giustizia nei confronti di D.S.G. e di C.G. e A., cancellieri già inquadrati nel livello B3, dichiarando la legittimità della contrattazione collettiva nazionale integrativa del 29.7.2010, in particolare degli artt. 15 e 16 e dell’allegato A, in quanto non in contrasto con la disciplina pattizia superiore.
2. La Corte territoriale rilevava che il c.c.n.l. di comparto aveva introdotto un nuovo sistema di classificazione del personale, articolato su tre aree, individuate “mediante declaratorie che descrivono l’insieme dei requisiti indispensabili per l’inquadramento nell’area medesima”.
Evidenziava che tale c.c.n.l. aveva previsto l’obbligo di mantenimento della posizione economica goduta nell’ordinamento di provenienza, lasciando, invece, alla contrattazione integrativa la facoltà di determinare i contenuti tecnici dei nuovi profili, nel rispetto dei criteri indicati dalla contrattazione collettiva nazionale.
Precisava che il c.c.n.l. del 29.7.2010 prevedeva all’allegato A il sistema di riqualificazione del personale e che all’interno di tale allegato la figura di cancelliere era collocata nella seconda area funzionale mentre il funzionario giudiziario veniva collocato nella terza area funzionale, nel rispetto della posizione economica di partenza ossia quella di B3 o B3S e quella Cl o C1S.
Affermava che la contrattazione integrativa non aveva violato in alcun modo la contrattazione superiore in quanto aveva rispettato la posizione economica di provenienza per le diverse qualifiche del personale, introducendo un più flessibile ed organizzato sistema di collocamento del personale, anche dal punto di vista economico-funzionale.
La Corte territoriale non ravvisava alcun elemento dimostrativo del demansionamento dei cancellieri e nessuna novità nella previsione che il funzionario giudiziario potesse compire atti attribuiti dalla legge alla competenza del cancelliere, perché tale previsione era, difatti, già vigente nel sistema di inquadramento precedente.
Sottolineava che il diverso trattamento tra le due figure era determinato dal diverso livello di responsabilità, dalla complessità e dalla autonomia assegnata ai funzionari.
3. Ricorre per la cassazione della sentenza il solo D.S.G. con un motivo.
4. Il Ministero della Giustizia ha presentato regolare controricorso.
5. Il Procuratore Generale ha presentato requisitoria scritta concludendo per il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con l’unico articolato motivo il ricorrente lamenta la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 5, 6, 8 e 10 c.c.n.l. 2006/2009, la violazione del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 40, ed ancora la violazione dell’obbligo, ex art. 8, c.c.n.l. 2006/2009, commi 2 e 3, di mantenere l’unità del profilo professionale del cancelliere.
Denuncia la violazione del diritto alla crescita professionale ed economica, del diritto ad effettuare progressioni professionali ed economiche, del diritto ad un assetto omogeneo classificatorio tra le diverse Amministrazioni del comparto, del diritto al completamento delle procedure di riqualificazione già avviate con il c.c.n.l. del 16.2.1999 e del diritto all’accorpamento in un’unica area del già unitario profilo di cancelliere.
Sostiene che vi sia stata una violazione dell’art. 40 cit., in quanto il c.c.n.l. si pone in contrasto con i limiti ed i vincoli previsti dalla contrattazione di livello superiore, che non permetteva una divisione del medesimo profilo su più aree.
Assume che la contrattazione integrativa avrebbe posto nel nulla la riqualificazione professionale per aver previsto il mansionario del cancelliere “spalmato” su tre diversi profili cancelliere/funzionario giudiziario/direttore amministrativo, contrariamente a quanto previsto nel c.c.n.l. del 5.4.2000 che faceva riferimento ai “cancellieri” sia per la seconda sia per la terza area.
Deduce la nullità delle clausole previste nel contratto integrativo ex art. 1418 c.c., comma 2, e la dovuta sostituzione delle stesse con quelle previste dal contratto nazionale, ex art. 1339 c.c..
Sostiene che il Ministero non avrebbe fatto altro che cambiare il nome del “cancelliere di III area” in “funzionario giudiziario” proprio per non incorrere in una palese violazione dell’art. 8, comma 2, lett. b, del c.c.n.l. del 2006/2009 che vieta espressamente la costituzione di un medesimo profilo su più aree, prevedendo, dunque, un profilo unitario per il cancelliere.
2. Il motivo è infondato.
2.1. E’ opportuno ricordare che, come si rileva dallo stesso ricorso, già il c.c.n.l. di comparto del 5.4.2000 (primo contratto integrativo per il personale del Ministero della Giustizia, successivo al c.c.n.l. Comparto Ministeri del 16.2.1999) aveva introdotto un sistema di classificazione del personale articolato su tre aree.
La seconda area (Area funzionale BC) comprendeva la posizione economica B3 (“lavoratori che, secondo le direttive ricevute ed avvalendosi anche degli strumenti informatici in dotazione all’ufficio, esplicano compiti di collaborazione qualificata del magistrato nei vari aspetti connessi all’attività dell’ufficio, assistendolo in particolare nell’attività istruttoria o nel dibattimento, con compiti di redazione e sottoscrizione dei relativi verbali, ed eseguendo gli atti attribuiti alla competenza del cancelliere in quanto non riservati alle professionalità superiori”); la terza area (Area funzionale CC) comprendeva la posizione economica Cl (“Lavoratori che, nell’ambito di direttive di massima ed avvalendosi anche degli strumenti informatici in dotazione all’ufficio, forniscono una collaborazione qualificata alla giurisdizione compiendo tutti gli atti attribuiti dalla legge alla competenza del cancelliere, compresi quelli di eventuale pertinenza della professionalità inquadrata nella posizione economica più elevata dell’area immediatamente inferiore; lavoratori che svolgono attività di direzione di una unità organica nell’ambito degli uffici di cancelleria o di quest’ultima nel suo complesso quando, per le dimensioni dell’ufficio, non sia necessaria o opportuna la sua ulteriore articolazione”) e la posizione economica C2 (“Lavoratori con compiti di diretto supporto alla giurisdizione, i quali, avvalendosi anche degli strumenti informatici in dotazione all’ufficio, compiono tutti gli atti attribuiti dalla legge alla competenza del cancelliere, compresi quelli di eventuale pertinenza anche della professionalità appartenente alla posizione economica meno elevata della stessa area o a quella più elevata dell’area inferiore quando la loro esecuzione risulti necessaria per il buon andamento dell’ufficio; lavoratori cui è affidata la direzione degli uffici di cancelleria o, nel loro ambito, di una unità organica quando la direzione dell’ufficio nel suo complesso sia riservata a professionalità appartenenti al ruolo dirigenziale; lavoratori cui sono affidate funzioni vicarie del dirigente”).
Dunque, il lavoratore B3 esplica compiti di collaborazione del magistrato, in particolare, assistendolo nell’attività istruttoria e nel dibattimento ed eseguendo gli atti attribuiti alla competenza del cancelliere non riservati a professionalità superiori; il lavoratore C1 fornisce una collaborazione qualificata alla giurisdizione compiendo tutti gli atti attribuiti alla competenza del cancelliere, compresi quelli di competenza del lavoratore B3, il lavoratore C2 ha compiti di diretto supporto alla giurisdizione e svolge tutti gli atti attribuiti dalla legge alla competenza del cancelliere, compresi quelli di C1 e B3.
Già nel c.c.n. i. del 2000 vi era, allora, una differenza, nell’ambito della figura del cancelliere, tra le funzioni dei B3 e C1.
A termini del suddetto sistema di classificazione, il lavoratore B3 svolge, in particolare, attività di assistenza al magistrato nell’attività istruttoria e nel dibattimento e compie anche gli atti di competenza del cancelliere non riservata a lavoratori di superiore livello (C1 e C2); il lavoratore Cl non svolge la precipua attività demandata al lavoratore B3 (assistenza al magistrato in istruttoria e in dibattimento) ma esegue gli atti attribuiti alla specifica competenza del cancelliere di C1 (e, all’occorrenza anche quelli del cancelliere B3); anche il lavoratore C2 non svolge la precipua attività demandata al lavoratore B3 ma esegue gli atti attribuiti alla specifica competenza del cancelliere di C2 (e, all’occorrenza anche quelli del cancelliere B3 e C1).
2.2. Il descritto sistema di classificazione è stato ribadito dall’art. 6 del c.c.n.l. 2006/2009 che ha egualmente istituito tre aree.
Per quanto qui rileva, nella seconda area funzionale (profilo di “cancelliere”) sono confluite le ex posizioni B1, B2, B3 e B3S; nella terza area funzionale (profilo di “funzionario giudiziario”) sono confluite le ex posizioni Ci, C1S, C2, C3 e C3S.
A ben guardare, dunque, una distinzione tra lavoratori ex B3 e ex Cl con l’inserimento in aree diverse – è già contenuta nel c.c.n.l. e non è stata introdotta ex novo dal c.c.n. i. del 29.7.2010.
2.3. L’art. 8 del medesimo c.c.n.l. 2006/2009, ha, poi, previsto la possibilità di accorpamento di mansioni precedentemente articolate sulle diverse posizioni economiche di ciascuna area e ciò: – per superare l’eccessiva parcellizzazione del precedente sistema, attraverso la costituzione di profili che comprendano al proprio interno attività tra loro simili e riconducibili ad una tipologia lavorativa comune, pur nel rispetto della differenziazione dei contenuti tecnici; – per individuare all’interno delle aree di profili unici con riferimento ai contenuti delle mansioni, senza possibilità di costituzione di uno stesso profilo professionale articolato su due aree diverse; – per semplificare i contenuti delle mansioni attraverso l’utilizzazione di formulazioni più ampie ed esaustive che evitino descrizioni dei compiti analitiche o dettagliate; – per attualizzare le mansioni in relazione ai processi di ammodernamento delle amministrazioni ed alle nuove tecnologie adottate.
Questa Corte, nell’interpretare proprio il c.c.n.l. del 14 settembre 2007, ha affermato che esso ha previsto un nuovo sistema di classificazione improntato a criteri di flessibilità, fondato, da un lato, sulla previsione di aree esprimenti livelli omogenei di competenze, conoscenze e capacità e, dall’altro, sulla sostituzione delle posizioni economiche, che esprimevano un diverso livello di professionalità connesso all’espletamento delle mansioni proprie del profilo, con le fasce retributive, volte a compensare l’arricchimento conseguito dal dipendente nello svolgimento della propria attività; il predetto sistema, in cui tutte le mansioni all’interno dell’area sono considerate professionalmente equivalenti e sono esigibili dal datore di lavoro D.Lgs. n. 165 del 2001, ex art. 52, è di immediata applicazione (Cass. n. 12498/2020; Cass. n. 33141/2019).
2.4. Il c.c.n. i. 29.7.2010, in attuazione della previsione di cui all’art. 8 del c.c.n.l. 2006/2009, ha accorpato nella seconda area il profilo di assistente giudiziario (ex B2 e B3) e quello del cancelliere (ex B3 e B3S), mentre ha accorpato nell’area terza, profilo di funzionario giudiziario, gli ex cancellieri C1 e C1S; le mansioni attribuite a tali nuove figure professionali corrispondono a quelle che erano le declaratorie di B3 e C1.
Il suddetto c.c.n.l. ha così definito il contenuto professionale della figura del cancelliere: “Lavoratori che, secondo le direttive ricevute ed avvalendosi anche degli strumenti informatici in dotazione all’ufficio, esplicano compiti di collaborazione qualificata del magistrato nei vari aspetti connessi all’attività dell’ufficio, assistendolo in particolare nell’attività istruttoria o nel dibattimento, con compiti di redazione e sottoscrizione dei relativi verbali”.
Rispetto alla precedente declaratoria, manca la frase “ed eseguendo gli atti attribuiti alla competenza del cancelliere in quanto non riservati alle professionalità superiori”.
Il ricorrente ha tratto da ciò un demansionamento delle proprie funzioni.
2.5. Sul punto la Corte territoriale ha ritenuto che la formulazione di cui al c.c.n.l. sia del tutto in linea con il citato art. 8 del c.c.n.l. e con la prevista “semplificazione dei contenuti delle mansioni attraverso l’utilizzazione di formulazioni più ampie ed esaustive che evitino descrizione dei compiti analitiche e dettagliante”. In sostanza si è trattato di semplice descrizione delle precedenti mansioni in forma più sintetica.
Inoltre, ha evidenziato che la stessa non configura un demansionamento né “sulla carta” (giacché appare evidente che il cancelliere è abilitato al compimento degli atti previsti dalla normativa primaria e regolamentare per tale figura, né potrebbe essere diversamente) né “in concreto” (atteso che gli attori non hanno idoneamente specificato e tampoco dimostrato quale attività da loro prima svolta sia stata poi preclusa con il nuovo inquadramento).
2.6. L’interpretazione della norma del contratto integrativo da parte della Corte territoriale non è stata, invero, adeguatamente censurata dal ricorrente che, pur deducendo, nel corpo del motivo, la nullità di tale norma, non ha formulato specifici rilievi relativi ai canoni interpretativi che sarebbero stati violati nell’interpretazione fornitane dalla Corte territoriale, che l’ha ritenuta conforme alle disposizioni del contratto collettivo nazionale.
Si ricorda, al riguardo, che la violazione o falsa applicazione del contratto collettivo integrativo non può essere censurata ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 posto che detta disposizione, come modificata dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, si riferisce ai soli contratti collettivi nazionali di lavoro, mentre i contratti integrativi, attivati dalle amministrazioni sulle singole materie e nei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali, tra i soggetti e con le procedure negoziali che questi ultimi prevedono, se pure parametrati al territorio nazionale in ragione dell’amministrazione interessata, hanno una dimensione di carattere decentrato rispetto al comparto, e per essi non è previsto, a differenza dei contratti collettivi nazionali, il particolare regime di pubblicità di cui al D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 47, comma 8. Ne consegue che l’interpretazione di tali contratti è censurabile, in sede di legittimità, soltanto per violazione dei criteri legali di ermeneutica contrattuale ovvero per vizi di motivazione, nei limiti ora consentiti dal novellato art. 360 c.p.c., n. 5 (cfr. Cass. 17 febbraio 2014, n. 3681; Cass. 3 dicembre 2013, n. 27062; Cass. 19 marzo 2010, n. 6748; Cass. 19 marzo 2007, n. 6435 e da ultimo Cass. 15 febbraio 2021, n. 3829).
2.7. Peraltro non v’e’ alcuna disposizione né del c.c.n.l. né del c.c.n. i. che lasci intendere che le parti abbiano voluto ridefinire i compiti del cancelliere, sottraendo alcune delle mansioni prima loro assegnate, sicché, essendo stata mantenuta immutata la figura del ‘cancelliere’, è evidente che, ad onta della mancata reiterazione dell’inciso sopra evidenziato, il lavoratore ex B3 potrà continuare a svolgere le funzioni proprie del cancelliere, non specificamente devolute a professionalità superiori.
2.8. Si ricorda che in materia di pubblico impiego contrattualizzato, il D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 40, comma 3, (nel testo applicabile “ratione temporis”), nel regolare i rapporti tra contrattazione collettiva nazionale e contrattazione collettiva integrativa, abilita quest’ultima a fornire una disciplina solamente per le materie delegate dai contratti nazionali e nei limiti da questi stabiliti. E’ questo, e solo questo, il limite alla contrattazione collettiva integrativa il cui eventuale superamento deve essere vagliato in questa sede, in cui non si possono invece sindacare le scelte della contrattazione collettiva in tema di individuazione del contenuto professionale delle singole qualifiche, in particolare confrontando il contenuto di contratti integrativi succedutisi nel tempo, i quali si pongono allo stesso livello della gerarchia delle fonti e, dunque, non possono costituire l’uno il criterio di legittimità dell’altro.
Si aggiunga che, come evidenziato da questa Corte (Cass. n. 13865/2015), il contratto integrativo nazionale per il Ministero della Giustizia (in quel caso si discuteva del contratto integrativo del 2000 ma la situazione non muta con rifermento a quello del 2010) non ha una funzione meramente “attuativa” del contratto del comparto Ministeri, ma in una serie di materie, compresa quella in esame, ha una funzione “integrativa”.
Tanto esclude che il c.c.n.l. 2010 si ponga in contrasto con i limiti ed i vincoli previsti dalla contrattazione collettiva di livello superiore.
2.9. Le scelte della contrattazione collettiva in materia di inquadramento del personale e di corrispondenza tra le vecchie qualifiche e le nuove aree sono, del resto, sottratte al sindacato giurisdizionale e lo stesso principio di non discriminazione di cui al D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 45, non costituisce parametro per giudicare delle eventuali differenziazioni operate in sede di contratto collettivo (v. Cass., SU, n. 16038/2010; Cass. n. 10105/2013; Cass. n. 1241/2016).
2.10. Ne’, come evidenziato dalla Corte territoriale, i dipendenti appellati hanno dimostrato che, per effetto del nuovo inquadramento del c.c.n.l., abbiano mutato le mansioni svolte, essendo stati esautorati da quelle più qualificanti.
2.11. Quanto alle doglianze afferenti ad un preteso pregiudizio per la riqualificazione giuridica (invero solo genericamente espresse), va osservato, in termini generali, che la mancata realizzazione della tornata contrattuale prevista dal c.c.n.l. precedente a quello che ha previsto la collocazione in aree e la previsione di una nuova tornata contrattuale, fondata sul c.c.n.l. 2006/2009 e sul c.c.n. i. 2010, non è certo tale da ledere diritti soggettivi alla qualifica superiore, addirittura ipotizzati dal ricorrente in termini di “diritti soggettivi perfetti”: non è certo ravvisabile la sussistenza di un diritto soggettivo all’attribuzione di una posizione che, a tutto voler concedere, sarebbe stata conseguita solo previo esperimento di una procedura concorsuale.
2.12. Per completezza si ricorda che in materia è stato emanato la L. n. 132 del 2015, art. 21 quater, (Misure per la riqualificazione del personale dell’amministrazione giudiziaria), il cui comma 1 prevede che “Al fine di sanare i profili di nullità, per violazione delle disposizioni degli artt. 14 e 15, del contratto collettivo nazionale di lavoro (c.c.n. 1.) compatto Ministeri 1998/2001, delle norme di cui agli artt. 15 e 16 del contratto collettivo nazionale integrativo del personale non dirigenziale del Ministero della giustizia quadriennio 2006/2009 del 29 luglio 2010, assicurando l’attuazione dei provvedimenti giudiziari in cui il predetto Ministero è risultato soccombente, e di definire i contenziosi giudiziari in corso, il Ministero della giustizia è autorizzato, nei limiti delle posizioni disponibili in dotazione organica, a indire le procedure di contrattazione collettiva ai fini della definizione di procedure interne, riservate ai dipendenti in possesso dei requisiti di legge già in servizio alla data del 14 novembre 2009, per il passaggio del personale inquadrato nel profilo professionale di cancelliere e di ufficiale giudiziario dell’area seconda al profilo professionale di funzionario giudiziario e di funzionario dell’ufficio notificazioni, esecuzioni e protesti (UNEP) dell’area terza, con attribuzione della prima fascia economica di inquadramento, in conformità ai citati artt. 14 e 15 del c.c.n.l. compatto Ministeri 1998/2001. Ogni effetto economico e giuridico conseguente alle procedure di riqualificazione del personale amministrativo di cui al presente articolo decorre dalla completa definizione delle relative procedure selettive”.
L’indicata disposizione non ha riguardato la qui dedotta ipotesi di nullità del c.c.n. i. 29.7.2010 in relazione agli artt. 8 e 10 del c.c.n.l., per la scomposizione della figura del cancelliere nei tre diversi profili cancelliere/funzionario giudiziario/direttore amministrativo.
3. In conclusione, il ricorso deve essere respinto.
4. La regolamentazione delle spese segue la soccombenza.
5. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello prescritto per il ricorso, ove dovuto a norma del comma 1-bis, dello stesso art. 13.
PQM
La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento, in favore del Ministero controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in Euro 5.000,00 per compensi professionali oltre accessori di legge e spese prenotate a debito.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 14 luglio 2021.
Depositato in Cancelleria il 11 novembre 2021
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