Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.33402 del 11/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto L. C. G. – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –

Dott. FICHERA Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 29715/2015 R.G. proposto da:

G.L., (C.F. *****), e N.M., (C.F. *****), entrambi rappresentati e difesi da quest’ultimo, elettivamente domiciliati presso lo studio dell’avv. Paola Cecchetti, in Roma via Berengario 10.

– ricorrenti e controricorrenti in via incidentale –

contro

Fallimento della ***** s.r.l., (C.F. *****), in persona del curatore pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Giuseppe Buscaino, elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avv. Alessandro Piccioli, in Roma via Pietro Tacchini 7.

– controricorrente e ricorrente in via incidentale –

avverso il decreto del Tribunale di Reggio Emilia, depositato il giorno 25 novembre 2015, nel procedimento iscritto al n. r.g.

4506/2015.

Sentita la relazione svolta nella Camera di consiglio del giorno 29 ottobre 2021 dal Consigliere Dott. Giuseppe Fichera.

RILEVATO

Che:

G.L. e N.M. proposero opposizione avverso lo stato passivo del fallimento della ***** s.r.l., nel quale era risultata respinta la loro domanda di ammissione, con collocazione in prededuzione, dei crediti vantati a titolo di compenso per l’attività resa per la predisposizione della domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo della società poi fallita.

Con decreto depositato il giorno 25 novembre 2015, il Tribunale di Reggio Emilia, accolse parzialmente l’opposizione e, ritenuta infondata l’eccezione svolta dal curatore, di inadempimento dei due professionisti al mandato ricevuto, ammise i crediti al concorso con il rango privilegiato, escludendone la prededucibilità per difetto di prova della consecuzione fra le due procedure, poiché, dichiarata improcedibile la proposta di concordato a seguito della sua mancata approvazione da parte dei creditori, ***** era tornata in bonis ed il suo fallimento era stato dichiarato, su istanza della medesima, solo successivamente.

Avverso il detto decreto del Tribunale di Reggio Emilia, G.M.L. e N.M. hanno proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi, cui risponde con controricorso e ricorso incidentale tardivo, affidato ad un mezzo, il fallimento della ***** s.r.l..

Il fallimento controricorrente ha depositato memoria ex art. 380-bis.1 c.p.c..

CONSIDERATO

Che:

1. Con il primo motivo i ricorrenti deducono la violazione della L. Fall., art. 111, comma 2, poiché nessuna disposizione impone che la prededuzione sia accordata solo nel caso di consecuzione tra la procedura concordataria e quella fallimentare.

2. Con il secondo motivo eccepiscono di nuovo la violazione della L. Fall., art. 111, comma 2, poiché in ogni caso la consecuzione tra procedure non dipende dal dato temporale ma dalla matrice unitaria dell’insolvenza.

3. Con il terzo motivo denunciano la violazione della L. Fall., art. 111, comma 2 e dell’art. 2697 c.c., in quanto sussisteva identità tra l’insolvenza in sede concordataria e quella che ha determinato la dichiarazione di fallimento della proponente.

4. Con l’unico mezzo del ricorso incidentale tardivo il Fallimento controricorrente lamenta la violazione dell’art. 1176 c.c., poiché il tribunale ha ammesso al concorso il credito dei professionisti, nonostante l’opera professionale resa da questi ultimi non avesse arrecato alcuna utilità alla massa.

4.1. Merita trattazione preliminare il ricorso incidentale, che è tardivo essendo stato formulato dopo il decorso del termine breve per l’impugnazione del decreto che ha deciso l’opposizione allo stato passivo (Cass. 22/06/2021, n. 17707).

Il ricorso è inammissibile, in quanto il Fallimento non censura adeguatamente la ratio decidendi del provvedimento impugnato, che ha accertato l’assenza di profili di inadempimento nell’opera prestata dai professionisti, risultando superflua (come ovvio, versandosi in tema di obbligazione di mezzi e non di risultato) ogni indagine sull’utilità che tale opera abbia in concreto apportato alla massa.

5. Il primo motivo del ricorso principale è infondato.

Va osservato anzitutto che, secondo questa Corte, la “consecuzione tra procedure concorsuali” è un fenomeno generalissimo consistente nel collegamento tra procedure di qualsiasi tipo, volte a regolare una coincidente situazione di dissesto dell’impresa, che trova nella L. Fall., art. 69-bis, una sua particolare disciplina nel caso in cui esso si atteggi a consecuzione fra una o più procedure minori e un fallimento finale (Cass. 11/06/2019, n. 15724).

D’altro canto, atteso il tenore testuale della L. Fall., art. 111, comma 3 (“sono considerati crediti prededucibili quelli… sorti in occasione o in funzione delle procedure concorsuali”), la precedenza nell’ordine di distribuzione delle somme ricavate dalla liquidazione dell’attivo – che il comma 1, n. 1), del medesimo articolo assicura ai crediti in questione – non può essere accordata sempre e comunque, ma solo in ragione della riconosciuta strumentalità dell’attività da cui conseguono agli scopi della procedura nell’ambito della quale dovrebbero essere soddisfatti.

Se detta procedura si esaurisce senza che il credito sorto in occasione o in funzione della stessa venga soddisfatto, la prededuzione può essere invocata dal creditore nell’ambito di altra procedura concorsuale soltanto in presenza del fenomeno della consecuzione: infatti, come precisato da Cass. n. 15724 del 2019 cit., è proprio il ridetto fenomeno che, fungendo da elemento di congiunzione fra procedure distinte, consente di traslare dall’una all’altra la precedenza procedimentale in cui consiste la prededuzione, facendo sì che la stessa valga non solo nell’ambito procedurale in cui è maturata ma anche nell’altro che al primo sia conseguito.

Così nella vicenda che ci occupa, solo l’accertamento della consecuzione tra il concordato preventivo non approvato dai creditori e quindi dichiarato improcedibile e il successivo fallimento della proponente, dichiarato su istanza della medesima, consentirebbe di riconoscere nello stato passivo del secondo l’invocato rango prededucibile dei crediti vantati dai professionisti e sorti in funzione della prima.

6. Il secondo motivo del ricorso principale è fondato, con assorbimento del terzo.

6.1. Il tribunale ha ritenuto seccamente che la consecuzione tra procedure dovesse essere esclusa, perché tra il decreto che aveva dichiarato improcedibile la domanda di concordato preventivo e la sentenza di fallimento resa dal medesimo ufficio giudiziario, su istanza della medesima debitrice, era “intercorso un lasso di tempo nel corso del quale ***** era tornata in bonis”.

Siffatta conclusione è chiaramente errata, in quanto come è stato ricordato in precedenza, la consecuzione può escludersi solo allorché si registri una discontinuità nell’insolvenza, per essere cioè il fallimento conseguente a una condizione di insolvenza non riconducibile alla situazione di crisi originaria (Cass. n. 14713 del 2019).

6.2. Dunque, non è sufficiente, perché si possa negare la consecuzione tra procedure, che decorra un qualsivoglia lasso di tempo – nella vicenda all’esame peraltro eccezionalmente trascurabile, essendo stata depositata l’istanza di autofallimento solo pochi giorni dopo la comunicazione del decreto di improcedibilità – tra la chiusura di una e l’apertura dell’altra, dovendosi affermare siffatta discontinuità solo in presenza di un accertamento, da riservare al giudice di merito trattandosi di questione di fatto, che appunto di altra insolvenza si tratta.

7. In definitiva, respinto il ricorso incidentale tardivo e il primo motivo del ricorso principale, accolto il secondo e assorbito il terzo motivo del ricorso principale, il decreto impugnato va cassato con rinvio al Tribunale di Reggio Emilia, in diversa composizione, per statuire anche sulle spese di legittimità; sussistono i presupposti per l’applicazione nei confronti del ricorrente incidentale del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17.

PQM

Respinge il ricorso incidentale e il primo motivo del ricorso principale; accoglie il secondo motivo del ricorso principale, assorbito il terzo. Cassa con rinvio il decreto impugnato, in relazione al motivo accolto, e rinvia al Tribunale di Reggio Emilia, in diversa composizione, per statuire anche sulle spese di legittimità.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.

Così deciso in Roma, il 29 ottobre 2021.

Depositato in Cancelleria il 11 novembre 2021

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