LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –
Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –
Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –
Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –
Dott. OLIVA Stefano – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 29703-2019 proposto da:
CLUB HOUSE MENAGGIO S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. ROBERTO MARINO, e domiciliata presso la cancelleria della Corte di Cassazione;
– ricorrente –
contro
Z. S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA SAVOIA n. 33, presso lo studio dell’avvocato ANNA SCIFONI, rappresentato e difeso dall’avvocato MASSIMO OSLER;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 2274/2018 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA, depositata il 23/08/2018;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 10/06/2021 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVA.
PREMESSO IN FATTO
Con atto di citazione notificato il 2.8.2006 Club House Menaggio Srl proponeva opposizione al decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Padova, con il quale era stato ingiunto all’opponente il pagamento della somma di Euro 24.333,01 in favore di Z. Srl a saldo di fatture emesse a fronte della fornitura di beni. L’opponente lamentava, in particolare, il pagamento di quanto dovuto al fornitore e contestava le fatture poste a base della richiesta ingiuntiva perché relative a forniture e prestazioni mai eseguite dall’opposta.
Nella resistenza di quest’ultima il Tribunale rigettava l’opposizione.
Con la sentenza impugnata, n. 2274/2018, l’appello proposto dall’originaria attrice avverso la decisione di prime cure veniva a sua volta rigettato.
Propone ricorso per la cassazione della decisione Club House Menaggio Srl affidandosi a due motivi.
Resiste con controricorso Z. Srl.
RAGIONI DELLA DECISIONE
il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.: “Proposta di definizione ex art. 380-bis c.p.c..
Inammissibilità del ricorso, articolato in due motivi, proposto avverso sentenza della Corte di Appello di Venezia che, rigettando il gravame proposto da Club House Menaggio S.r.l., ha confermato la decisione del Tribunale di Padova che aveva rigettato l’opposizione interposta dalla società appellante avverso il decreto ingiuntivo n. 1764 del 2006, chiesto ed ottenuto da Z. S.r.l. a fronte di fatture e documenti di trasporto relativi alla fornitura di materiale e prestazioni per l’installazione di una centrale di trattamento dell’aria. La Corte lagunare ha ritenuto che, in base agli elementi di prova acquisiti agli atti del giudizio di prime cure, la società creditrice avesse dimostrato l’esistenza del rapporto, del credito e del suo mancato pagamento, mentre la società appellante non avesse offerto dimostrazione della sua tesi, secondo cui il prezzo pattuito sarebbe stato inferiore a quanto preteso da Z. S.r.l. ed alcune prestazioni non sarebbero mai state commissionate.
I due motivi di ricorso, con i quali la società ricorrente invoca una diversa ricostruzione ed imputazione dei pagamenti intercorsi tra le parti, sono inammissibili perché attingono direttamente l’apprezzamento del fatto condotto dal giudice di merito, senza peraltro confrontarsi in modo specifico con il decisivo passaggio della motivazione con cui la Corte di Appello ha ritenuto che il documento datato *****, prodotto da Z. S.r.l., dimostrasse il prezzo pattuito per la fornitura (Euro 92.000 al netto dell’i.v.a.) e dunque contraddicesse la tesi di Club House Menaggio S.r.l., secondo cui invece il corrispettivo sarebbe stato fissato in Euro 95.000 iva inclusa (cfr. pag. 3 della sentenza impugnata). Rispetto a tale accordo, ad avviso della Corte territoriale l’acquirente non ha dimostrato alcun fatto estintivo, né ha offerto prova dell’esistenza di un termine essenziale, che non sarebbe stato rispettato dal fornitore prova che non emerge, secondo il giudice di merito, dal tenore letterale del contratto concluso tra le parti – né, infine, ha dimostrato l’esistenza di vizi dell’impianto (cfr. pag. 4 della sentenza)”.
Il Collegio condivide la proposta del Relatore.
Non risultano depositate memorie.
Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile. Le spese del presente giudizio di legittimità vanno poste a carico della parte soccombente.
Ricorrono i presupposti processuali di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, per il raddoppio del versamento del contributo unificato, se dovuto.
PQM
La Corte Suprema di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta-2 Sezione Civile, il 10 giugno 2021.
Depositato in Cancelleria il 11 novembre 2021