Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.3343 del 10/02/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –

Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – rel. Consigliere –

Dott. BELLE’ Roberto – Consigliere –

Dott. FIDANZIA Andrea – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16788/2019 proposto da:

C.B., elettivamente domiciliato in Roma presso lo studio dell’avvocato Emiliano Benzi, rappresentato e difeso dall’avvocato Alessandra Ballerini;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1799/2018 della CORTE D’APPELLO di GENOVA depositata il 23.11.2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/11/2020 dal cons. Dott. MARULLI MARCO.

FATTI DI CAUSA

1. C.B., cittadino *****, ricorre a questa Corte avverso l’epigrafata sentenza con la quale la Corte d’Appello di Genova, attinta dal medesimo ai sensi del D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150, art. 19 e art. 702-quater c.p.c., ne ha respinto il gravame avverso il mancato riconoscimento in primo grado della protezione sussidiaria e della protezione umanitaria e ne chiede la cassazione sul rilievo 1) dell’erronea, contraddittoria e carente motivazione dell’ordinanza (rectius, sentenza) impugnata, in ordine alla valutazione dei presupposti della protezione internazionale, nonchè dell’error in procedendo derivante dalla mancata attivazione dei poteri istruttori d’ufficio e della violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, artt. 2,14,10 e 16 avendo il decidente ricusato il riconoscimento della protezione sussidiaria perchè le dichiarazioni rese dal richiedente non sarebbero veritiere e, comunque, senza aver effettuato alcun approfondimento circa la situazione interna del paese di provenienza; 2) della violazione dell’art. 2 Cost., dell’art. 11 del Patto internazionale sui diritti civili e politici delle Nazioni Unite del 1966 (ratificato con la I 25 ottobre 1977, n. 881), in relazione, in particolare, al D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 5, comma 6, nonchè della violazione del D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, artt. 8 e 32 D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 19 e dell’omesso esame della domanda di protezione umanitaria, avendo il decidente denegato l’accesso alla misura sebbene la protezione umanitaria costituisca un catalogo aperto di situazioni tutelabili, tra cui in particolare quelle imputabili all’instabilità politica del paese di provenienza, postuli una valutazione comparativa tra il contesto di provenienza e quello di accoglienza, contrassegnati nella specie da incolmabile sproporzione, e non può prescindere dal prestare un’attenta considerazione, oltre che alla raggiunta integrazione nel paese di accoglienza, ai traumi patiti nel paese di attraversamento.

Non ha svolto attività difensiva il Ministero intimato non essendosi il medesimo costituito con controricorso ex art. 370 c.p.c. ma solo a mezzo di “atto di costituzione” ai fini della partecipazione all’udienza pubblica inidoneo allo scopo.

RAGIONI DELLA DECISIONE

2. Il primo motivo di ricorso – debitamente sfrondato da ogni suggestione motivazionale, poichè, in disparte dall’espunzione delle sollevate lagnanze dal catalogo dei vizi cassatori, la decisione impugnata è congruamente motivata – è, quanto alle residue lagnanze – peraltro anch’esse non immuni da preclusivi rilievi procedurali allorchè non si allineano allo statuto di censurabilità per cassazione dell’errore di diritto -, inammissibile essendo inteso a promuovere una rivalutazione delle risultanze fattuali della vicenda senza tuttavia confrontarsi con le ragioni poste dal decidente a fondamento dell’impugnata pronuncia.

3. La Corte d’Appello – che pur non ha omesso di far conoscere il suo pensiero riguardo alla situazione del paese di provenienza, dando atto che il richiedente “proviene dalla regione di *****, nel sud ovest del paese, che è considerata, secondo le fonti ufficiali internazionali (Easo-Coi) la zona più tranquilla del *****” – rigettando il gravame sul punto, ha fatto, tra l’altro, rimarcare che il richiedente “non ha fatto alcun riferimento alla situazione socio-politica del suo paese che evidentemente per lui non desta preoccupazione”.

Orbene rispetto a questo giudizio il motivo, da un lato, non esaurisce le ragioni della decisione impugnata, dato che la Corte d’Appello ha respinto il gravame non solo per la contraddittorietà dei fatti narrati dal ricorrente e, quindi, per un difetto di veridicità dello stesso, esprimendo, peraltro, al riguardo un convincimento di merito che non è sindacabile in questa sede (Cass., Sez. I, 5/02/2019, n. 3340); dall’altro, non considera che la Corte d’Appello, pur rilevando la carente rappresentazione al riguardo del richiedente, ha comunque proceduto all’apprezzamento della situazione interna del paese di provenienza, quantunque il giudizio pronunciato all’esito non coincida perciò con le aspettative di costui.

Dunque il motivo infrange il precetto di specificità e sollecita solo una rivisitazione di quegli esiti giudicati non soddisfacenti.

4. Il secondo motivo di ricorso è anch’esso inammissibile.

Anche in relazione a questo motivo si impone la previa tacitazione di ogni suggestione motivazionale, posto che la Corte territoriale ha delibato e motivatamente respinto la domanda di riconoscimento di protezione umanitaria dell’odierno ricorrente, sicchè non è ravvisabile riguardo ad essa alcun “omesso esame”.

E appena poi il caso di rammentare riprendendo concetti già enunciati in precedenti analoghi (Cass., Sez. H, 1/10/2020, n. 20939; Cass., Sez. I, 24/06/2020, n. 12541; Cass., Sez. I, 24/06/2020, n. 12517) – che la condizione di “vulnerabilità” del richiedente, a cui il diritto vivente riconnette il riconoscimento della protezione umanitaria, deve essere verificata caso per caso, all’esito di una valutazione comparativa tra la situazione del richiedente nel nostro paese e quella a cui il medesimo verrebbe esposto in caso di rimpatrio, al fine di verificare se il rimpatrio possa determinare la privazione della titolarità e dell’esercizio dei diritti umani al di sotto del nucleo ineliminabile costitutivo dello statuto della dignità personale.

In questo scenario il tema della generale violazione dei diritti umani nel Paese di provenienza costituisce senz’altro un necessario elemento da prendere in esame nella definizione della posizione del richiedente, ma tale elemento deve necessariamente correlarsi alla vicenda personale dell’istante, perchè altrimenti si finirebbe per prendere in considerazione non già la situazione particolare del singolo soggetto, ma, piuttosto, quella del suo Paese d’origine in termini del tutto generali ed astratti, in contrasto col parametro normativo di riferimento.

Eppur vero che in questa direzione il giudice è chiamato a verificare l’esistenza di seri motivi che impongano di offrire tutela a situazioni di vulnerabilità individuale, anche esercitando i poteri istruttori ufficiosi a lui conferiti, ma è necessario che il richiedente indichi i fatti costitutivi del diritto azionato e cioè fornisca elementi idonei a far desumere che il rimpatrio possa determinare la privazione della titolarità e dell’esercizio dei diritti umani al di sotto del nucleo ineliminabile costitutivo dello statuto della dignità personale, in correlazione con la situazione d’integrazione raggiunta nel Paese d’accoglienza.

Non è peraltro sufficiente a questo fine il solo elemento costituito dell’inserimento sociale e lavorativo dello straniero in Italia, potendo questo assumere decisività non quale fattore esclusivo di giudizio, ma quale circostanza in grado di concorrere a determinare una situazione di vulnerabilità personale da tutelare mediante il riconoscimento di una misura atipica; così come del pari non ha portata decisiva l’allegazione da parte del richiedente che in un Paese di transito si consumi un’ampia violazione dei diritti umani, senza evidenziare quale connessione vi sia tra il transito attraverso quel Paese ed il contenuto della domanda, onde essa costituisce circostanza irrilevante ai fini della decisione, perchè l’indagine del rischio persecutorio o del danno grave in caso di rimpatrio v effettuata in linea di principio con riferimento al Paese di origine.

5. Riflettendo esattamente questo ordine di idee la Corte d’Appello ha rilevato la lacunosità che inficia la perorazione ricorrente nell’insistere per la concessione della misura denegata in primo grado.

Ed invero, motiva il decidente, “non si evidenziano situazioni personali del richiedente che siano di ostacolo al suo rientro nel paese di origine in quanto la protezione umanitaria, a differenza delle due maggiori, comporta una valutazione ad personam ed è ritagliata (anche) sulle circostanze peculiari che il soggetto espone e documenta”. Peraltro “nel caso in esame l’appellante neppure può essere classificato soggetto vulnerabile nell’accezione normativa delineata, in quanto non ha segnalato alcun problema di salute”, nè “sussiste alcun particolare motivo che lo leghi al territorio italiano, non avendo documentato alcun legame familiare nè l’espletamento di attività lavorativa”. Nè “può essere invocato genericamente il diritto alla salute e all’alimentazione”, giacchè la loro idoneità a fungere da presupposto dell’invocata misura deve essere conseguenza di violazione dei diritti fondamentali o di eventi straordinari “il che nella specie non è stato dedotto”.

La trascritta motivazione soddisfa perciò i parametri interpretativi enunciati in materia da questa Corte, di guisa che le lagnanze esposte nel motivo incarnano esclusivamente la mera sollecitazione ad una revisione del giudizio di merito reso dal decidente d’appello, a cui non è però compito di questa Corte dare seguito.

6. Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile.

7. Nulla spese in difetto di costituzione avversaria e doppio contributo.

PQM

Dichiara il ricorso inammissibile.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente, ove dovuto, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione prima civile, il 27 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 10 febbraio 2021

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