LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –
Dott. MELONI Marina – Consigliere –
Dott. LAMORGESE Antonio P. – Consigliere –
Dott. SCALIA Laura – Consigliere –
Dott. CARADONNA Lunella – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso n. 16505/2015 proposto da:
Comune di Serino, nella persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. Edoardo Volino, ed elettivamente domiciliato in Roma, Via Lucullo, n. 3, presso lo studio dell’Avv. Gianluca Sole, giusta procura speciale a margine del ricorso per cassazione;
– ricorrente –
contro
Società ICA s.n.c. di I. & C., in liquidazione, nella persona del liquidatore pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura a margine del controricorso, dagli Avv.ti Antonio Barone, e Pietro Musto, ed unitamente a loro domiciliata nello studio di quest’ultimo, in Roma, alla via Barnaba Oriani, n. 20/A.
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 800/2015 della Corte di appello di NAPOLI, depositata il 16 febbraio 2015;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 13/07/2021 dal Consigliere Dott. Lunella Caradonna.
RILEVATO
Che:
1. Con atto di citazione notificato il 22 settembre 2011, la società ICA aveva convenuto, dinanzi al Tribunale di Avellino, il Comune di Serino, chiedendo che venisse accertata l’illegittimità dell’espropriazione disposta dal predetto Ente sui fondi di sua proprietà, con conseguente condanna al pagamento dell’indennità dovuta e al risarcimento di tutti i danni subiti a seguito dell’illegittima occupazione e dell’acquisizione delle aree, anche in relazione all’occupazione usurpativa di un terreno di 635 mq effettuata senza decreto di esproprio.
2. In particolare, con l’atto introduttivo del giudizio di primo grado, la società ICA s.n.c. aveva evidenziato che parte dei terreni di sua proprietà era stata oggetto di occupazione finalizzata all’esproprio, ma che nessun decreto di esproprio o atto amministrativo erano mai stati notificati, da cui discendeva la illegittimità della occupazione e la necessità di proporre azione giudiziaria per ottenere quanto spettante in ragione della procedura espropriativa posta in essere in violazione della normativa in materia; che la nullità della notifica dei decreti di esproprio non aveva inciso comunque sulla legittimità del provvedimento ablatorio e, pertanto, doveva ritenersi avere essa perso la proprietà dei terreni per effetto di accessione invertita; che da tale occupazione illegittima la società aveva subito un notevole danno ed aveva diritto, quindi, alla corresponsione di una indennità ex art. 43 T.U. Espropri pari al valore venale dei beni acquisiti, ivi compreso la parte residua di terreno espropriato; che per di più il Comune aveva occupato senza alcun titolo un’ulteriore superficie di mq 635; che, pertanto, la società aveva diritto al risarcimento di tutti i danni subiti e alla corresponsione delle indennità connesse (pag. 2 della sentenza impugnata).
3. Il Comune di Serino, nella comparsa di costituzione e risposta depositata in data 4 gennaio 2012, aveva eccepito la giurisdizione del giudice amministrativo, in quanto la domanda dell’attrice si fondava su una ritenuta invalidità del decreto esproprio, da cui la inesistenza della fattispecie di occupazione usurpativa e la individuazione invece della diversa fattispecie di occupazione acquisitiva, soggetta alla giurisdizione del giudice amministrativo e, nel merito, deduceva la ritualità della procedura espropriativa e di conseguenza la infondatezza della domanda risarcitoria (pag. 3 della sentenza impugnata).
4. Con note autorizzate depositate il 3 febbraio 2012, la società ICA s.n.c. aveva precisato che non aveva mai messo in discussione la validità dei decreti di esproprio e che, pertanto, dove veniva impropriamente richiesto il risarcimento dei danni, doveva intendersi il diritto al riconoscimento delle indennità prevista dalla legge in materia espropriativa.
5. Il Tribunale di Avellino, con ordinanza del 3 maggio 2012, si è dichiarato competente a conoscere della domanda riguardante l’occupazione usurpativa e il risarcimento dei relativi danni ed aveva concesso i termini ex art. 183 c.p.c., comma 6 e il giudizio (n. R.G. 4038/2011) attualmente risulta sospeso, con provvedimento del 15 novembre 2013, in attesa della definizione del processo “pregiudiziale” pendente innanzi alla Corte di appello, che è stato definito con la sentenza dinanzi a noi impugnata.
6. Il giudice di primo grado, con la medesima ordinanza, ha disposto la separazione dei giudizi e ha dichiarato la sua incompetenza per materia in favore della competenza della Corte di appello di Napoli in unico grado sulla causa avente ad oggetto l’indennità per la fascia di terreno residua non oggetto dei due decreti di esproprio e le indennità dovute per l’acquisizione delle aree oggetto dei due decreti di esproprio.
7. La società ICA, con atto notificato in data 5 settembre 2012, ha riassunto il giudizio sulle domande indennitarie dinanzi alla Corte di appello di Napoli (procedimento R.G. n. 3727/2012) e il giudizio è stato definito con la sentenza n. 3120/2016 del 18 agosto 2016; i giudici di secondo grado, in questo giudizio, hanno affermato che i Decreti n. 20/2006 del 3 luglio 2006 e n. 38/07 dell’1 febbraio 2007 non erano decreti di esproprio, ma decreti di occupazione di urgenza preordinati all’espropriazione e alla determinazione urgente dell’indennità provvisoria e hanno dichiarato inammissibile la domanda di determinazione dell’indennità di espropriazione proposta dalla società ICA.
8. Con atto di appello notificato in data 31 luglio 2012, il Comune di Serino ha impugnato l’ordinanza del Tribunale di Avellino del 3 maggio 2021, dinanzi alla Corte di appello di Napoli (procedimento R.G. n. 3795/2012), che, con sentenza n. 800/2015 del 16 febbraio 2015, inpugnata in questa sede, ha respinto integralmente il gravame, condannando il Comune appellante al pagamento delle spese di lite, liquidate in Euro 5.000,00.
9. Il Comune appellante aveva dedotto che il Tribunale non aveva rilevato l’inammissibilità della mutatio libelli effettuata dall’attrice ICA s.n.c., che, in relazione ai terreni espropriati, aveva domandato nell’atto di citazione il risarcimento dei danni derivanti dall’illegittimità della procedura, mentre nelle note depositate il 3 febbraio 2012 aveva domandato il pagamento dell’indennità espropriativa.
10. La Corte di appello di Napoli, in particolare, ha dichiarato l’inammissibilità della censura per difetto di interesse, poiché un eventuale accoglimento dell’appello e l’affermazione dell’inammissibilità del mutamento della domanda da risarcitoria a indennitaria, con conseguente giurisdizione amministrativa sulla domanda risarcitoria, non precludeva il potere-dovere del giudice d’appello di provvedere in ordine alla domanda indennitaria comunque introdotta e pendente davanti a sé; lo stesso appellante, invero, aveva dichiarato in comparsa conclusionale che era pendente presso la medesima Corte d’appello un separato giudizio avente ad oggetto la determinazione delle indennità di espropriazione (R.G. n. 3727/2012). Quanto alla seconda censura, la Corte d’appello ha rilevato che l’occupazione dei 635 mq di terreno era stata qualificata correttamente come usurpativa, stante la mancanza del formale procedimento espropriativo, a nulla rilevando l’adesione alla immissione in possesso del fondo effettuata, peraltro, da chi non aveva titolo in quanto non più legale rappresentante della società.
11. Il Comune di Serino ricorre per la cassazione della sentenza con atto affidato a tre motivi, cui resiste con controricorso la società ICA s.n.c..
12. Il Comune di Serino ha depositato memoria ex art. 380 bis c.p.c., comma 2.
13. Con ordinanza interlocutoria depositata il 31 ottobre 2017, questa Corte, anche all’esito dei rilievi sollevati dal Comune ricorrente nella memoria depositata, non ha ravvisato i presupposti per provvedere da parte della Sesta sezione e ha rimesso la causa alla pubblica udienza della Prima Sezione Civile.
14. Il Comune ricorrente ha depositato memoria ex art. 380 bis.1 c.p.c..
15. Con ordinanza interlocutoria depositata in data 23 marzo 2021, questa Corte, stante le questioni di natura nomofilattica che dovevano essere esaminate e i principi di diritto che dovevano essere applicati, ha rimesso la causa in pubblica udienza.
16. La Procura Generale ha depositato conclusioni scritte con le quali ha chiesto il rigetto del ricorso.
17. Il ricorso è stato esaminato in Camera di consiglio senza l’intervento del Procuratore generale e dei difensori delle parti, secondo la disciplina dettata dal D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23, comma 8 bis, inserito dalla Legge di Conversione 18 dicembre 2020, n. 176.
CONSIDERATO
Che:
1. Con il primo motivo il Comune ricorrente lamenta la violazione, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, del principio di economia processuale, nonché contraddittoria motivazione, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, in relazione alla preventiva instaurazione del giudizio d’appello introdotto dal Comune rispetto a quello riassunto dalla società ICA s.n.c.; il Comune deduce che il principio di economia processuale avrebbe imposto che le domande indennitarie della società ICA s.n.c. fossero trattate nell’ambito del giudizio d’appello instaurato dalla stessa Amministrazione e conclusosi con la sentenza oggi impugnata n. 800/2015, anziché, come ritenuto dalla Corte d’appello, nel giudizio riassunto dalla società ICA s.n.c. (n. R.G. 3727/2012), in quanto quest’ultimo era stato incardinato in un momento successivo. In particolare, il Comune di Serino si duole del fatto che la Corte di appello ha respinto il primo motivo di gravame finalizzato ad ottenere la riforma della statuizione del Tribunale di Avellino in punto di giurisdizione, erroneamente individuata in quella di unico grado della corte di appello, previa corretta qualificazione delle originarie domande proposte dalla società in termini risarcitori e non già indennitari, deducendo l’interesse dell’Amministrazione a che sulla domanda originariamente proposta si pronunciasse il giudice naturale e precostituito per legge e, quindi, il giudice amministrativo e ciò anche alla luce della sentenza della Corte di appello di Napoli n. 3120/2016 del 18 agosto 2016, che aveva dichiarato inammissibile la domanda di determinazione dell’indennità di espropriazione proposta dalla società ICA s.n.c..
2. Con il secondo motivo il Comune ricorrente lamenta la violazione, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, D.P.R. n. 327 del 2001, art. 42 bis, in quanto il Tribunale e la Corte d’appello, eludendo la questione circa l’eccezione di difetto di giurisdizione del giudice ordinario sollevata dall’Amministrazione in primo grado, non avevano permesso alla medesima di esercitare le facoltà previste dalla predetta norma.
3. Con il terzo motivo il Comune ricorrente lamenta la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 92 c.p.c., perché la Corte d’appello, pur riconoscendo nella sostanza la fondatezza dei motivi di appello in punto di sussistenza della denunciata mutatio libelli, aveva disposto una pesante condanna dell’Ente alla rifusione delle spese.
4. Osserva questa Corte che va disposta la trasmissione degli atti al Primo Presidente per l’eventuale assegnazione alle sezioni unite.
4.1 Ed invero, con il primo motivo si contesta l’affermato diniego della giurisdizione amministrativa, avendo la Corte di appello di Napoli respinto il primo motivo di gravame, finalizzato ad ottenere la riforma della statuizione del Tribunale di Avellino in punto di giurisdizione, individuata in quella di unico grado della corte di appello, previa corretta qualificazione delle originarie domande proposte dalla società ICA s.n.c. con l’atto di citazione in termini risarcitori e, con successive note autorizzate, in termini indennitari e ciò anche alla luce della sentenza della Corte di appello di Napoli n. 3120/2016 del 18 agosto 2016, adita in sede di riassunzione, che, dopo avere accertato che i decreti n. 20/2006 del 3 luglio 2006 e n. 38/07 dell’1 febbraio 2007 non erano decreti di esproprio, ma decreti di occupazione di urgenza, aveva dichiarato inammissibile la domanda di determinazione dell’indennità di espropriazione proposta dalla società ICA s.n.c..
4.2 Ora ferma la regola, stabilita dall’art. 374 c.p.c., comma 1, secondo cui: “La Corte pronuncia a sezioni unite nei casi previsti dell’art. 360, n. 1”, l’unica eccezione normativamente contemplata, in presenza della quale il ricorso può essere assegnato alle sezioni semplici, consiste in ciò, che “sulla questione di giurisdizione proposta si sono già pronunciate le sezioni unite”.
4.3 Ciò posto, sembra al Collegio che, dinanzi al motivo spiegato in questa sede, che involge il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, anche in presenza di una autorizzata precisazione della domanda (da risarcitoria ad indennitaria) e della “ritenuta sussistenza dei decreti di esproprio”, non si ravvisi quella evidenza decisoria che consente la definizione della questione di giurisdizione da parte della sezione semplice ai sensi dell’art. 374 c.p.c., comma 1.
P.Q.M.
La Corte rimette gli atti al Signor Primo Presidente, per l’eventuale assegnazione del ricorso alle Sezioni Unite.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 13 luglio 2021.
Depositato in Cancelleria il 11 novembre 2021