LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –
Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –
Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –
Dott. FORTUNATO Giuseppe – rel. Consigliere –
Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n.. 22050/2020 R.G., proposto da F.L. E F.P., rappresentati e difeso dall’avv. Frediani Leopoldo, con domicilio in Carrara, Via Mazzini 15;
– ricorrente –
contro
M.F.;
– intimato –
avverso La sentenza della Corte d’appello di Genova n. 125/2020, pubblicata in data 29.1.2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 10.6.2021 dal Consigliere Fortunato Giuseppe.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE 1. La Corte di appello di Genova, respingendo sia l’appello principale proposto dagli avv.ti F.L. e F.P., che quello indentale del M., ha confermato l’ordinanza D.Lgs. n. 150 del 2011, ex art. 14 con cui il giudice di primo grado aveva accolto parzialmente l’opposizione proposta dall’ingiunto, quale obbligato ex art. 68 L.P., condannando l’opponente al pagamento dell’importo di Euro 8.206,39.
Secondo il giudice distrettuale, era infondato il motivo di impugnazione relativo alla mancata attribuzione del compenso per l’attività istruttoria, mentre, riguardo all’appello principale, correttamente la domanda era stata trattata con il rito D.Lgs. n. 150 del 2011, ex art. 14, pur essendo in discussione l’an del compenso.
La cassazione della sentenza è chiesta dagli avv.ti F.P. e F.L. con ricorso basato su un unico motivo, illustrato con memoria.
M.F. non ha svolto difese.
Su proposta del relatore, secondo cui il ricorso, in quanto manifestamente inammissibile, poteva esser definito ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., in relazione all’art. 375 c.p.c., comma 1, n. 5, il Presidente ha fissato l’adunanza in camera di consiglio.
2. Con l’unico motivo di ricorso si denuncia la violazione delle norme di cui al D.M. n. 55 del 2014 e D.M. n. 37 del 2018, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, lamentando che la pronuncia abbia erroneamente ritenuto indimostrato che il tribunale non avesse liquidato il compenso per l’attività istruttoria, mentre tale omissione risultava anche dal conteggio inviato al difensore del M..
2.1. Deve rilevarsi d’ufficio l’inammissibilità dell’appello.
Anche la Corte dìstrettuale ha dato atto che l’opposizione avverso il decreto ingiuntivo ottenuto dai difensori era stata trattata ai sensi del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 14, scelta che la pronuncia di appello, respingendo uno specifico motivo dell’impugnazione incidentale, ha ritenuto corretta, osservando che il rito sommario speciale si applica anche ove sia in contestazione l’an della pretesa del difensore, oltre che all’opposizione ex art. 645 c.p.c. in materia di compensi di difesa in materia civile, che difatti è stata definita con ordinanza.
Stante la forma della decisione e le regole processuali applicate, l’ordinanza non era appellabile, ma era direttamente ricorribile in cassazione (Cass. 12411/2017; Cass. 12248/2016).
Il vizio di inammissibilità del proposto appello è rilevabile d’ufficio anche in cassazione, non essendosi sul punto formato il giudicato interno e non potendo attribuirsi alla proposizione del gravame effetti conservativi dell’impugnazione (Cass. 25209/2014; Cass. 16863/2017; Cass. 26525/2018).
Non è necessario sottoporre alle parti la questione di inammissibilità del presente ricorso, poiché “il divieto della decisione sulla base di argomenti non sottoposti al previo contraddittorio delle parti non si applica alle questioni di rito relative a requisiti di ammissibilità della domanda previsti da norme la cui violazione è rilevabile in ogni stato e grado del processo (Cass. 26525/2018).
La pronuncia va pertanto cassata senza rinvio, non potendo l’appello esser proposto o proseguito.
Nulla sulle spese, non avendo l’intimato svolto difese.
Si dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
P.Q.M.
pronunciando sul ricorso, cassa senza rinvio l’ordinanza impugnata. Dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, della sussistenza dei presupposti processualì per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
Depositato in Cancelleria il 11 novembre 2021