Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.3345 del 10/02/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –

Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – rel. Consigliere –

Dott. BELLE’ Roberto – Consigliere –

Dott. FIDANZIA Andrea – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16791/2019 proposto da:

O.G., elettivamente domiciliato in Roma presso lo studio dell’avvocato Emiliano Benzi, rappresentato e difeso dall’avvocato Alessandra Ballerini;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno domiciliato ex lege presso l’Avvocatura Generale dello Stato che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1758/2018 della CORTE D’APPELLO di GENOVA, depositata il 19/10/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/11/2020 dal cons. Dott. MARULLI MARCO.

FATTI DI CAUSA

1. O.G., cittadino nigeriano, ricorre a questa Corte avverso l’epigrafata sentenza con la quale la Corte d’Appello di Genova, attinta dal medesimo ai sensi del D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150, art. 19 e art. 702-quater c.p.c., ne ha respinto il gravame avverso il mancato riconoscimento in primo grado della protezione sussidiaria e della protezione umanitaria e ne chiede la cassazione sul rilievo 1) dell’erronea, contraddittoria e carente motivazione dell’ordinanza (rectius, sentenza) impugnata, in ordine alla valutazione dei presupposti della protezione internazionale, nonchè dell’error in procedendo derivante dalla mancata attivazione dei poteri istruttori d’ufficio e della violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, artt. 2,14,10 e 16, avendo il decidente ricusato il riconoscimento della protezione sussidiaria ancorchè il ricorrente possa essere esposto in caso di rimpatrio al rischio di essere ucciso e a trattamenti inumani e degradanti e malgrado le più recenti informazioni generali sulla Nigeria confermino l’esistenza di un clima di violenza, corruzione, violazione dei diritti umani e criminalità diffusa, sottratto al controllo delle autorità; 2) della violazione dell’art. 2 Cost., dell’art. 11 del Patto internazionale sui diritti civili e politici delle Nazioni Unite del 1966 (ratificato con la L. 25 ottobre 1977,, n. 881), in relazione, in particolare, al D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 11, comma 1, lett. c-ter, e al D.P.R. 31 agosto 1999, n. 349, art. 5, comma 6, nonchè della violazione del D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, artt. 8 e 32, D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 19 e dell’omesso esame della domanda di protezione umanitaria, avendo il decidente denegato l’accesso alla misura senza inquadrare correttamente l’istituto, posto che la protezione umanitaria costituisce un catalogo aperto di situazioni tutelabili, tra cui in particolare quelle imputabili all’instabilità politica e alla povertà del paese di provenienza, postula una valutazione comparativa tra il contesto di provenienza e quello di accoglienza contrassegnati nella specie da incolmabile sproporzione tra l’uno e l’altro e non può prescindere dal prestare un’attenta considerazione, oltre che alla raggiunta integrazione nel paese di accoglienza, ai traumi patiti nel paese di attraversamento.

Al proposto ricorso resiste l’amministrazione intimata con controricorso.

RAGIONI DELLA DECISIONE

2. Il primo motivo di ricorso è infondato.

Considerato che la lagnanza in merito al rischio di essere esposto a trattamenti umani o degradanti è nulla di più che un mero flatus vocis, dato che alla sua allegazione non fa seguito alcuna illustrazione, onde non si presta a smentite l’assunto enunciato al riguardo dal decidente secondo cui “non è dunque sussistente il pericolo che egli possa subire un danno grave sotto il profilo del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, comma 1, lett. b), non essendo stato fornito dal ricorrente alcun elemento dal quale desumere che egli possa subire la tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante”, quanto alle altre lagnanze è convinzione, già espressa da questa Corte in relazione a vicende processuali esattamente speculari (Cass., Sez. II, 1/10/2020, n. 20939), che nel riferirsi alla generale situazione del paese d’origine esse ricadano nell’ambito previsionale del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c).

Ne discende che “ai fini in oggetto la nozione di violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato, interno o internazionale, in conformità con la giurisprudenza della Corte di giustizia UE, deve essere interpretata nel senso che il conflitto armato interno rileva solo se, eccezionalmente, possa ritenersi che gli scontri tra le forze governative di uno Stato e uno o più gruppi armati, o tra due o più gruppi armati, siano all’origine di una minaccia grave e individuale alla vita o alla persona del richiedente la protezione sussidiaria. Il grado di violenza indiscriminata deve aver pertanto raggiunto un livello talmente elevato da far ritenere che un civile, se rinviato nel Paese o nella regione in questione correrebbe, per la sua sola presenza sul territorio, un rischio effettivo di subire detta minaccia”.

“Da tale costante indirizzo di questa Corte si trae una duplice implicazione. La prima è che la violenza indiscriminata derivante da conflitto armato non va confusa con la generale situazione di (in)sicurezza, (in)affidabilità e (in)giustizia del Paese di provenienza del richiedente, che possa farne un luogo in cui sia difficile condurre uno standard di vita conforme ai principi di tutela dei diritti dell’uomo. La seconda è che, date le caratteristiche e le dimensioni del Paese d’origine, può essere necessario differenziare il giudizio secondo le varie regioni di cui quest’ultimo si compone, poichè il conflitto armato ben può localizzarsi soltanto in alcune di esse”.

E di ciò si è resa puntualmente interprete la Corte territoriale rilevando che “il richiedente è nato ad Uromi nell’Edo State che si trova nel sud del paese e che è considerata, secondo le fonti ufficiali internazionali, (Easo-Coi) la zona più tranquilla della Nigeria, a differenza del Nord Est del paese, dove è in corso il conflitto armato tra Boko Haram e le forze di sicurezza nigeriane” ed escludendo di conseguenza la sussistenza delle condizioni per far luogo al riconoscimento della misura richiesta.

3. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile.

Previamente sfrondato da ogni suggestione motivazionale, posto che la Corte territoriale ha esaminato e motivatamente respinto la domanda di riconoscimento di protezione umanitaria dell’odierno ricorrente, sicchè non sussiste alcun “omesso esame” al riguardo, riguardo ad esso è appena il caso di rimarcare – riprendendo concetti già enunciati in precedenti anaoghi (Cass., Sez. II, 1/10/2020, n. 20939; Cass., Sez. I, 24/06/2020, n. 12541; Cass., Sez. I, 24/06/2020, n. 12517) – che la condizione di “vulnerabilità” del richiedente, a cui il diritto vivente riconnette il riconoscimento della protezione umanitaria, deve essere verificata caso per caso, all’esito di una valutazione comparativa tra la situazione del richiedente nel nostro paese e quella a cui il medesimo verrebbe esposto in caso di rimpatrio, al fine di verificare se il rimpatrio possa determinare la privazione della titolarità e dell’esercizio dei diritti umani al di sotto del nucleo ineliminabile costitutivo dello statuto della dignità personale.

In questo scenario il tema della generale violazione dei diritti umani nel Paese di provenienza costituisce senz’altro un necessario elemento da prendere in esame nella definizione della posizione del richiedente, ma tale elemento deve necessariamente correlarsi alla vicenda personale dell’istante, perchè altrimenti si finirebbe per prendere in considerazione non già la situazione particolare del singolo soggetto, ma, piuttosto, quella del suo Paese d’origine in termini del tutto generali ed astratti, in contrasto col parametro normativo di riferimento.

Eppur vero che in questa direzione il giudice è chiamato a verificare l’esistenza di seri motivi che impongano di offrire tutela a situazioni di vulnerabilità individuale, anche esercitando i poteri istruttori ufficiosi a lui conferiti, ma è necessario che il richiedente indichi i fatti costitutivi del diritto azionato e cioè fornisca elementi idonei a far desumere che il rimpatrio possa determinare la privazione della titolarità e dell’esercizio dei diritti umani al di sotto del nucleo ineliminabile costitutivo dello statuto della dignità personale, in correlazione con la situazione d’integrazione raggiunta nel Paese d’accoglienza.

Non è peraltro sufficiente a questo fine il solo elemento costituito dell’inserimento sociale e lavorativo dello straniero in Italia, potendo questo assumere decisività non quale fattore esclusivo di giudizio, ma quale circostanza in grado di concorrere a determinare una situazione di vulnerabilità personale da tutelare mediante il riconoscimento di una misura atipica; così come del pari non ha portata decisiva l’allegazione da parte del richiedente che in un Paese di transito si consumi un’ampia violazione dei diritti umani, senza evidenziare quale connessione vi sia tra il transito attraverso quel Paese ed il contenuto della domanda, onde essa costituisce circostanza irrilevante ai fini della decisione, perchè l’indagine del rischio persecutorio o del danno grave in caso di rimpatrio va effettuata in linea di principio con riferimento al Paese di origine.

4. Riflettendo esattamente questo ordine di idee la Corte d’Appello ha evidenziato la lacunosità che inficia la perorazione ricorrente nell’insistere per la concessione della misura denegata in primo grado.

Ed invero il ricorrente “non ha lamentato alcun pregiudizio di salute nè risulta svolgere attività lavorativa o avere legami familiari in Italia”, sicchè deve escludersi che egli “possa essere classificato soggetto “vulnerabile” nell’accezione normativa delineata”.

La trascritta motivazione soddisfa perciò i parametri interpretativi enunciati in materia da questa Corte, di guisa che le lagnanze esposte nel motivo incarnano esclusivamente la mera sollecitazione ad una revisione del giudizio di merito reso dal decidente d’appello, a cui non è però compito di questa Corte dare seguito.

5. Il ricorso va dunque respinto.

6. Spese alla soccombenza e doppio contributo.

PQM

Respinge il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in favore di parte resistente in Euro 2100,00, oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente, ove dovuto, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della 1 Sezione civile, il 27 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 10 febbraio 2021

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