LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MANNA Antonio – Presidente –
Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere –
Dott. MAROTTA Caterina – rel. Consigliere –
Dott. TRICOMI Irene – Consigliere –
Dott. SPENA Francesca – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 15178/2015 proposto da:
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso il cui Ufficio domicilia in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI n. 12;
– ricorrente –
contro
M.A.;
– intimata –
avverso la sentenza n. 3357/2014 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 05/06/2014 R.G.N. 2257/2011;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/07/2021 dal Consigliere Dott. CATERINA MAROTTA.
RILEVATO IN FATTO
che:
1. la Corte d’appello di Napoli, con sentenza n. 3357/2014, rigettava l’impugnazione proposta dal MIUR nei confronti di M.A., dipendente presso il centro Servizi Amministrativi di Caserta, e confermava la decisione del Tribunale di S. Maria Capua Venere, che aveva dichiarato il diritto della lavoratrice ad essere inquadrata nel profilo professionale B, posizione economica B3 con condanna dell’Amministrazione al pagamento delle differenze retributive a decorrere dal 1.10.2001 (data di pubblicazione del bando di concorso per la procedura di riqualificazione) rispetto alla data del 11.02.2004 (data di approvazione della graduatoria);
2. la Corte territoriale riteneva che la pubblicazione del bando rappresentasse un’offerta al pubblico e che non fosse possibile alcuna modifica delle condizioni dello stesso;
evidenziava che una modifica di tal genere, intervenuta dopo la pubblicazione del bando e durante le selezioni, determinasse una palese violazione dei principi di buona fede, di correttezza e dell’affidamento incolpevole;
riteneva, in particolare, che l’aver mutato la decorrenza del nuovo inquadramento fissandola non più alla data di pubblicazione del bando, ma alla data di approvazione della graduatoria, determinasse una lesione del diritto soggettivo perfetto sorto a seguito dell’approvazione della graduatoria in capo ai vincitori;
aggiungeva che il superamento del concorso aveva consolidato la situazione giuridica della ricorrente, situazione non disconoscibile e non espropriabile;
sottolineava, quindi, che il datore di lavoro pubblico non può (salvi particolari casi) determinare unilateralmente una modifica del vincolo contrattuale;
3. ricorre per la cassazione della sentenza il MIUR con un motivo;
4. la lavoratrice è rimasta intimata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
che:
1. con l’unico motivo di ricorso il MIUR denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 97 Cost., e dell’art. 19 del c.c.n.l. del comparto del personale dei Ministeri del 21.09.2000 ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3;
lamenta la violazione dell’art. 97 Cost., in quanto la Corte territoriale ha motivato la sentenza sul principio di immodificabilità del bando senza considerare i principi di buon andamento e di imparzialità della PA., che le impongono di modificare o non dare attuazione alle previsioni del bando che si rivelino marginali, ma irragionevoli;
evidenzia che la modifica del bando in punto alla decorrenza degli effetti dell’inquadramento è stata apportata a seguito di specifico accordo con le OO.SS., contenuto in apposito contratto collettivo integrativo;
sostiene che la modifica sugli inquadramenti non è un elemento essenziale e intangibile del bando, ma meramente accidentale e inidoneo ad inficiare la validità della selezione;
denuncia la palese illegittimità originaria del bando del 2000, in quanto sarebbe assurdo pretendere un inquadramento prima del superamento delle prove ossia dalla data di pubblicazione del bando;
2. il motivo è infondato alla luce dei precedenti di legittimità (Cass. n. 240 del 2012; Cass. nn. 9779, 2280, 2035, 1819 e 1818 del 2013; Cass. nn. 14397, 15073, 15507, 16587, 16987, 25686 del 2015) che questo Collegio intende confermare e la cui motivazione richiama ai sensi dell’art. 118 disp. att. c.p.c.;
e’ stato, infatti, affermato il seguente principio di diritto (che qui va ribadito): “In tema di lavoro pubblico privatizzato, qualora la P.A. abbia manifestato la volontà di provvedere alla copertura di posti di una determinata qualifica attraverso il sistema del concorso interno e abbia, a questo fine, pubblicato un bando che contenga tutti gli elementi essenziali, prevedendo il riconoscimento del diritto del vincitore del concorso di ricoprire la posizione di lavoro disponibile e la data a decorrere dalla quale è destinata a operare giuridicamente l’attribuzione della nuova posizione, sono rinvenibili in un tale comportamento gli estremi dell’offerta al pubblico, che impegna il datore di lavoro pubblico non solo al rispetto della norma con la quale ha delimitato la propria discrezionalità, ma anche ad adempiere l’obbligazione secondo correttezza e buonafede. Il superamento del concorso, pertanto, consolida nel patrimonio dell’interessato l’acquisizione di una situazione giuridica individuale non disconoscibile alla stregua della natura del bando né espropriabile per effetto di diversa successiva disposizione generale volta, come nella specie, a posticipare la decorrenza giuridica ed economica dell’inquadramento”;
3. da tanto consegue che il ricorso deve essere respinto;
4. nulla va disposto in ordine alle spese non avendo l’intimata svolto attività difensiva;
5. non sussistono le condizioni di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, perché la norma non può trovare applicazione nei confronti di quelle parti che, come le Amministrazioni dello Stato, mediante il meccanismo della prenotazione a debito siano istituzionalmente esonerate, per valutazione normativa della loro qualità soggettiva, dal materiale versamento del contributo (Cass., Sez. Un., n. 9938/2014; Cass. n. 1778/2016; Cass. n. 28250/2017).
PQM
La Corte rigetta il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della non sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, il 15 luglio 2021.
Depositato in Cancelleria il 11 novembre 2021