LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BERRINO Umberto – Presidente –
Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –
Dott. CAVALLARO Luigi – Consigliere –
Dott. BUFFA Francesco – rel. Consigliere –
Dott. DE FELICE Alfonsina – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 16913-2018 proposto da:
D.B.B., P.F., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA MONTE SANTO, presso lo studio dell’avvocato STEFANIA IASONNA, rappresentati e difesi dall’avvocato CHIARA MESTICHELLI;
– ricorrenti –
contro
I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A. – Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati ANTONINO SGROI, EMANUELE DE ROSE, GIUSEPPE MATANO, ESTER ADA SCIPLINO, LELIO MARITATO, CARLA D’ALOISIO;
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 95/2018 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA, depositata il 22/02/2018 R.G.N. 464/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/09/2021 dal Consigliere Dott. FRANCESCO BUFFA.
FATTO E DIRITTO
Con sentenza del 22.2.18 la Corte d’Appello di L’Aquila, in riforma della sentenza del 3.5.17 del tribunale di Teramo, ha rigettato il ricorso dei due ingegneri indicati in epigrafe, volto ad accertare l’illegittimità dell’iscrizione d’ufficio alla gestione separata INPS (essendo essi già iscritti all’Inpdap e ad Inarcassa) e la non debenza dei contributi 2005. In particolare, la corte territoriale ha ritenuto l’obbligo di iscrizione alle gestione e la non prescrizione dei contributi, per non essere decorso il relativo termine (computato dalla data della presentazione della dichiarazione dei redditi relativi).
Avverso tale sentenza ricorre- contribuenti per nove motivi, cui resiste l’INPS con controricorso. Le parti hanno presentato memorie.
Con il primo motivo si deduce violazione della L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 26, D.L. n. 98 del 2011, art. 18, comma 12, convertito in L. n. 111 del 2011, per avere la sentenza impugnata trascurato che gli ingegneri erano iscritti ad Inarcassa, cui pagavano il contributo integrativo, in quanto iscritti anche ad INPDAP.
Con il secondo motivo si deduce il vizio di motivazione della sentenza impugnata per omesso esame dell’iscrizione all’albo e ad Inarcassa.
Con il terzo motivo si deduce violazione della L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 25, e artt. 2222 e 2220 c.c., per avere la corte territoriale trascurato la specificità dell’attività libero professionale nell’ambito del lavoro autonomo e l’affidamento ad ente privato della disciplina previdenziale.
Con il quarto motivo si deduce violazione del D.L. n. 98 del 2011, art. 18, comma 12, conv. in L. n. 111 del 2011, e L. n. 509 del 1994, art. 2, nonché L. n. 133 del 2011, art. 1, e art. 26, comma 5, del regolamento Inarcassa, per avere la sentenza impugnata trascurato che il pagamento del contributo integrativo era stato effettuato regolarmente e che esso esentava dall’iscrizione ad altra cassa per la medesima attività.
Con il quinto motivo si deduce violazione del principio di esclusività e unicità del regime previdenziale per la medesima attività nonché violazione del D.L. n. 98 del 2011, art. 18 comma 12, e dell’art. 38 Cost..
Con il sesto motivo di ricorso si deduce violazione dell’art. 38 Cost., per inesistenza del principio di obbligatorietà della copertura previdenziale.
Con il settimo motivo si deduce violazione dell’art. 113 c.p.c., e art. 101 Cost., comma 2, nonché art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, e art. 118 disp. att. c.p.c., per la non interpretabilità delle leggi di interpretazione autentica.
Con l’ottavo motivo si deduce violazione dell’art. 2935 c.c., e L. n. 335 del 1995, art. 3, per la prescrizione, il cui termine decorre dalla data di maturazione dei contributi e non dalla successiva data della dichiarazione dei redditi.
Con il nono motivo si deduce violazione del D.Lgs. n. 218 del 1997, L. n. 388 del 2000, art. 116, comma 2, per l’applicazione della sanzione a ipotesi non dolosa.
In ordine al primo motivo di ricorso, si osserva che questa Corte ha già precisato l’obbligatorietà dell’iscrizione alla gestione separata in presenza di condizioni simili a quelli ricorrenti nella specie: ha infatti affermato Cass. Sez. L, Sentenza n. 30344 del 18/12/2017, Rv. 646559 – 01 (ed altre successive conformi) che gli ingegneri e gli architetti iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie, che non possono iscriversi all’INARCASSA, alla quale versano esclusivamente un contributo integrativo di carattere solidaristico in quanto iscritti agli albi, cui non segue la costituzione di alcuna posizione previdenziale a loro beneficio, sono tenuti comunque ad iscriversi alla gestione separata presso l’INPS, in quanto secondo la “ratio” della L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 26, l’unico versamento contributivo rilevante ai fini dell’esclusione di detto obbligo di iscrizione è quello suscettibile di costituire in capo al lavoratore autonomo una correlata prestazione previdenziale.
Per le medesime ragioni vanno respinti i motivi dal dal secondo al settimo, con i quali la parte ricorrente denuncia sotto vari profili violazione e falsa applicazione dell’art. 38 Cost., della L. n. 1046 del 1971, art. 2, della L. n. 335 del 1995, art. 2, commi 25 e 26, del D.L. n. 98 del 2011, art. 18, comma 12, (conv. con L. n. 111 del 2011), del D.Lgs. n. 103 del 1996, art. 8, comma 3, della L. n. 509 del 1994, art. 2, della L. n. 133 del 2001, art. 1, per avere la Corte di merito ritenuto la sussistenza dell’obbligo di iscriversi alla Gestione separata presso l’INPS. E’ infatti del tutto consolidato (v. pure Sez. 6 – L, Ordinanza n. 30605 del 2019), il principio di diritto secondo cui gli ingegneri e gli architetti, che siano iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie e che non possano conseguentemente iscriversi all’IN-ARCASSA, rimanendo obbligati verso quest’ultima soltanto al pagamento del contributo integrativo in quanto iscritti agli albi, sono tenuti comunque ad iscriversi alla Gestione separata presso l’INPS, in quanto la ratio universalistica delle tutele previdenziali cui è ispirato la L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 26, induce ad attribuire rilevanza, ai fini dell’esclusione dell’obbligo di iscrizione di cui alla norma d’interpretazione autentica contenuta nel D.L. n. 98 del 2011, art. 18, comma 12, (conv. con L. n. 111 del 2011), al solo versamento di contributi suscettibili di costituire in capo al lavoratore autonomo una correlata prestazione previdenziale, ciò che invece non può dirsi del c.d. contributo integrativo, in quanto versamento effettuato da tutti gli iscritti agli albi in funzione solidaristica (Cass. n. 32166 del 2018 alla cui ampia motivazione si rinvia).
E’ invece fondato l’ottavo motivo.
Si è già affermato infatti (Sez. L -, Sentenza n. 27950 del 31/10/2018, Rv. 651360 – 01; Sez. 6 L, Ordinanza n. 19403 del 18/07/2019, Rv. 654526 – 01) che, in materia previdenziale, la prescrizione dei contributi dovuti alla gestione separata decorre dal momento in cui scadono i termini per il pagamento dei predetti contributi e non dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi ad opera del titolare della posizione assicurativa, in quanto la dichiarazione in questione, quale esternazione di scienza, non costituisce presupposto del credito contributivo.
Resta assorbito il nono motivo.
La sentenza impugnata deve essere cassata in relazione al motivo accolto e la causa va rinviata alla corte d’appello di Roma per un nuovo esame ed anche per le spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Accoglie il motivo ottavo, rigettati i motivi da uno a sette ed assorbito il nono; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla corte d’appello di Roma per un nuovo esame ed anche per le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 15 settembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 11 novembre 2021
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